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INTRODUZIONE

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www.

edises

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DOTTRINA

|

Nell’ambito delle condotte aggressive del patrimonio altrui, il legislatore attri-

buisce rilevanza penale non al mero inadempimento contrattuale (che rileva sul

solo piano civilistico), ma a condotte che considera più aggressive, come quelle

descritte nei reati di furto (sottrazione materiale della cosa altrui), truffa (artifizi o

raggiri che inducono in errore e dunque ad un atto di disposizione patrimoniale

dannoso) etc. (Fiandaca-Musco).

Principio di autonomia

Per tale principio il diritto penale è

autonomo

dagli

altri rami del diritto

(civile, am-

ministrativo etc.) e le sanzioni penali non presuppongono dunque, per il medesimo

fatto, l’operatività, a monte, di altri tipi di sanzione (es. amministrativa).

Tale principio si è affermato in contrapposizione a quell’orientamento dottrinale

(Binding, Grispigni), attualmente rimasto isolato, secondo cui ogni condotta penal-

mente rilevante sarebbe, al contempo,

già vietata dagli altri rami del diritto

e dunque,

aggiungendosi la sanzione penale alle sanzioni previste dagli altri settori del diritto, il

diritto penale avrebbe un carattere

ulteriormente sanzionatorio

.

1.3

Il codice Zanardelli, il codice Rocco e la Costituzione Repubblicana

1.3.1

Il codice Zanardelli

Entrato in vigore il 1° gennaio del 1890, è stato il primo codice penale unitario.

Viene considerato un codice all’epoca

progressivo

in quanto aboliva la pena capitale,

prevedeva limiti edittali di pena meno rigorosi rispetto alla precedente legislazione,

differenziava, ai fini del trattamento sanzionatorio, la responsabilità dei comparte-

cipi nel concorso di persone nel reato, condizionava la punibilità del delitto tentato

all’inizio di esecuzione della condotta criminosa, introduceva, per la prima volta,

l’istituto della estradizione nonché quello della liberazione condizionale del con-

dannato etc.

Nella parte generale tale codice attuava dunque i principi garantistici della

Scuola classica

.

Tali principi garantistici erano però in parte

elusi

dall’eccessivo rigore sanzionatorio

che connotava alcuni reati di parte speciale (

in primis

, quelli contro la sicurezza dello

Stato) nonché dalla legislazione di pubblica sicurezza e dalle misure di polizia.

1.3.2

Il codice Rocco

Il R.D. 19-10-1930, n. 1398 è entrato in vigore il 1° luglio del 1931 ed è tutt’ora in

vigore, sia pure con una serie di modifiche apportate nel corso degli anni; segue le

impostazioni del

tecnicismo-giuridico

di cui Arturo Rocco era esponente.

Inevitabili le

influenze dell’ideologia fascista

, all’epoca dominante, soprattutto in alcuni

settori della parte speciale (delitti contro la personalità dello Stato, reati di opinione

etc.) e nel generale inasprimento delle pene.