

INTRODUZIONE
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DOTTRINA
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Nell’ambito delle condotte aggressive del patrimonio altrui, il legislatore attri-
buisce rilevanza penale non al mero inadempimento contrattuale (che rileva sul
solo piano civilistico), ma a condotte che considera più aggressive, come quelle
descritte nei reati di furto (sottrazione materiale della cosa altrui), truffa (artifizi o
raggiri che inducono in errore e dunque ad un atto di disposizione patrimoniale
dannoso) etc. (Fiandaca-Musco).
Principio di autonomia
Per tale principio il diritto penale è
autonomo
dagli
altri rami del diritto
(civile, am-
ministrativo etc.) e le sanzioni penali non presuppongono dunque, per il medesimo
fatto, l’operatività, a monte, di altri tipi di sanzione (es. amministrativa).
Tale principio si è affermato in contrapposizione a quell’orientamento dottrinale
(Binding, Grispigni), attualmente rimasto isolato, secondo cui ogni condotta penal-
mente rilevante sarebbe, al contempo,
già vietata dagli altri rami del diritto
e dunque,
aggiungendosi la sanzione penale alle sanzioni previste dagli altri settori del diritto, il
diritto penale avrebbe un carattere
ulteriormente sanzionatorio
.
1.3
•
Il codice Zanardelli, il codice Rocco e la Costituzione Repubblicana
1.3.1
•
Il codice Zanardelli
Entrato in vigore il 1° gennaio del 1890, è stato il primo codice penale unitario.
Viene considerato un codice all’epoca
progressivo
in quanto aboliva la pena capitale,
prevedeva limiti edittali di pena meno rigorosi rispetto alla precedente legislazione,
differenziava, ai fini del trattamento sanzionatorio, la responsabilità dei comparte-
cipi nel concorso di persone nel reato, condizionava la punibilità del delitto tentato
all’inizio di esecuzione della condotta criminosa, introduceva, per la prima volta,
l’istituto della estradizione nonché quello della liberazione condizionale del con-
dannato etc.
Nella parte generale tale codice attuava dunque i principi garantistici della
Scuola classica
.
Tali principi garantistici erano però in parte
elusi
dall’eccessivo rigore sanzionatorio
che connotava alcuni reati di parte speciale (
in primis
, quelli contro la sicurezza dello
Stato) nonché dalla legislazione di pubblica sicurezza e dalle misure di polizia.
1.3.2
•
Il codice Rocco
Il R.D. 19-10-1930, n. 1398 è entrato in vigore il 1° luglio del 1931 ed è tutt’ora in
vigore, sia pure con una serie di modifiche apportate nel corso degli anni; segue le
impostazioni del
tecnicismo-giuridico
di cui Arturo Rocco era esponente.
Inevitabili le
influenze dell’ideologia fascista
, all’epoca dominante, soprattutto in alcuni
settori della parte speciale (delitti contro la personalità dello Stato, reati di opinione
etc.) e nel generale inasprimento delle pene.