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6

INTRODUZIONE

www.

edises

.it

1.2.3

Teoria costituzionalmente orientata

Secondo la teoria più moderna (Bricola), a fondamento della selezione dei beni me-

ritevoli di tutela penale, va posta la

Costituzione

.

In tale ottica, il bene giuridico oggetto del diritto penale deve necessariamente essere

dotato di rilevanza costituzionale.

Di fronte alle critiche di una parte della dottrina (Mantovani) che ritiene tale criterio

insufficiente

in quanto inidoneo a soddisfare le nuove esigenze di tutela derivanti dall’i-

nevitabile

evoluzione della realtà sociale

e a ricomprendere beni non ancora esistenti al

momento dell’emanazione della Costituzione, si osserva (Fiandaca-Musco) che il rilievo

costituzionale riconosciuto a tali beni potrebbe essere non solo esplicito (es. la libertà

personale tutelata dall’art. 13 Cost.), ma anche soltanto implicito (es. la fede pubblica,

la cui tutela è funzionale alla protezione del patrimonio, dell’economia e dell’ammini-

strazione della giustizia, a loro volta beni con rilievo costituzionale esplicito).

1.2.4

Principi

La dottrina ha individuato una serie di

principi

del diritto penale moderno, quali il

principio di materialità, di offensività, di soggettività (o colpevolezza), di sussidiarietà,

di frammentarietà, di autonomia.

Principio di materialità

Secondo tale principio, espresso nel brocardo latino

cogitationis poena nemo patitur,

non può parlarsi di reato se la volontà criminosa non si

esteriorizza

in un

comportamento

materiale

suscettibile di percezione sensoria (

nullum crimen sine actione

). Dal principio

di materialità, che secondo alcuni troverebbe riconoscimento normativo nell’

art. 25,

co. 2, Cost.

(laddove si parla di “fatto commesso”), deriva dunque che il mero

atteggia-

mento interiore

dell’individuo, sia pur dichiarato, non può integrare reato.

Principio di offensività e concezione realistica del reato

Per tale principio, il comportamento materiale che il soggetto agente pone in essere

deve essere tale da arrecare

effettivamente un’offesa

, sotto forma di lesione o di messa

in pericolo, al bene tutelato (

nullum crimen sine iniuria

). I classici esempi di condotta

inoffensiva che si fanno in dottrina sono quelli del furto del chiodo arrugginito o di un

acino d’uva.

ESEMPIO

A Tizio viene imputato il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9-10-1990, n. 309, in quanto

si accerta che è dedito alla coltivazione di diverse piante da cui possono ricavarsi

sostanze stupefacenti. In sede processuale però la relazione peritale attesta che,

in realtà, la sostanza stupefacente ricavabile da tali piante (nella specie, una pre-

parazione della canapa indiana), pur essendo ricompresa nelle tabelle I, II, III e

IV previste dall’art. 14 del citato D.P.R. n. 309/1990, è priva di qualsiasi ef cacia

farmacologica e, quindi, inidonea a produrre effetto drogante a causa della per-