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www.

edises

.it

sia

a conosc

enza della quali ca dell’

intraneus

, altrimenti, trattandosi di reato proprio “esclu-

sivo”, egli agirebbe con la

convinzione di concorrere in un fatto penalmente irrilevante

.

Nel

reato proprio non esclusivo

, invece, la condotta può essere realizzata materialmente tan-

to dall’

intraneus

quanto dall’

extraneus

, mutando solo il titolo di reato. Dunque se l’

extraneus

ha agito

conoscendo

la

quali ca

del primo, si avrà un

concorso

nel reato proprio

ex

art. 110

c.p.; se invece l’

extraneus

ha agito

senza conoscere

tale

quali ca

, si pone il problema se egli

debba rispondere del reato comune ovvero del reato proprio non esclusivo.

L’art. 117 c.p. sembra fare riferimento proprio a tale ipotesi.

Nel disporre che, mutando il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche

gli altri rispondono dello stesso reato, il legislatore avrebbe fatto riferimento al solo caso in cui

l’

extraneus

non sia a conoscenza della quali ca dell’

intraneus

, ferma restando la possibilità,

da parte del giudice, di

diminuire la pena

se il reato commesso è

più grave

. Tale disciplina non

varrebbe per l’ipotesi in cui l’

extraneus

fosse a

conoscenza

della

quali ca

dell’

intraneus

per-

ché, in tal caso, agendo egli con dolo, opererebbe l’ordinaria disciplina di cui all’art. 110 c.p.

L’opinione minoritaria (Latagliata, Fiore) respinge tale interpretazione ritenendo che affermare la re-

sponsabilità dell’

extraneus

nel reato proprio non esclusivo, anche in mancanza della conoscenza della

quali ca dell’

intraneus

,

signi cherebbe poggiare tale responsabilità sul

mero nesso di causalità

(re-

sponsabilità oggettiva), violando così l’art. 27, co. 1 e 3, Cost. (principio di colpevolezza). In senso con-

trario, osserva la tesi dominante che se effettivamente il legislatore richiedesse nell’art. 117 c.p. tale co-

noscenza, la norma risulterebbe

super ua

perché, in caso di conoscenza, opererebbe già l’art. 110 c.p.

8.7

Concorso eventuale e reati associativi

Con riguardo ai reati di

associazione per delinquere

(art. 416 c.p.) ed af ni, si pongono prin-

cipalmente due importanti questioni: a) il distinguo tra l’associazione, quale reato a concor-

so necessario, e il concorso eventuale; b) la con gurabilità di un concorso eventuale nel rea-

to associativo.

Occorre preliminarmente ribadire come nel

concorso necessario

di persone nel reato sia pro-

prio la norma incriminatrice a prevedere che il fenomeno della convergenza di più condotte

dia luogo a un solo reato, mentre nel concorso eventuale il reato, che può essere commesso

anche da una sola persona, è in realtà commesso da più persone.

Quanto alla

differenza tra concorso di persone e associazione per delinquere

, essa risiede

essenzialmente nella natura dell’accordo criminoso. Mentre nel concorso di persone due o più

soggetti si accordano occasionalmente per la commissione di uno o più reati ben determinati

dopo la realizzazione dei quali l’accordo si scioglie, nell’associazione per delinquere tre o più

soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un’entità stabile e duratura diretta alla commis-

sione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il problema della con gurabilità del

concorso eventuale nel reato associativo

si pone per

quelle condotte che, seppur

formalmente

non rientranti nella condotta associativa,

contribui-

scono sostanzialmente

all’operato dell’associazione, ciò che avviene quando, pur non poten-

dosi considerare il soggetto esterno come “associato”, la sua condotta è

indirettamente di au-

silio

al raggiungimento degli scopi associativi: si ravvisa dunque la necessità di considerare

tale soggetto come

concorrente esterno

nel reato associativo (

concorso esterno

).