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sia
a conosc
enza della quali ca dell’
intraneus
, altrimenti, trattandosi di reato proprio “esclu-
sivo”, egli agirebbe con la
convinzione di concorrere in un fatto penalmente irrilevante
.
Nel
reato proprio non esclusivo
, invece, la condotta può essere realizzata materialmente tan-
to dall’
intraneus
quanto dall’
extraneus
, mutando solo il titolo di reato. Dunque se l’
extraneus
ha agito
conoscendo
la
quali ca
del primo, si avrà un
concorso
nel reato proprio
ex
art. 110
c.p.; se invece l’
extraneus
ha agito
senza conoscere
tale
quali ca
, si pone il problema se egli
debba rispondere del reato comune ovvero del reato proprio non esclusivo.
L’art. 117 c.p. sembra fare riferimento proprio a tale ipotesi.
Nel disporre che, mutando il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche
gli altri rispondono dello stesso reato, il legislatore avrebbe fatto riferimento al solo caso in cui
l’
extraneus
non sia a conoscenza della quali ca dell’
intraneus
, ferma restando la possibilità,
da parte del giudice, di
diminuire la pena
se il reato commesso è
più grave
. Tale disciplina non
varrebbe per l’ipotesi in cui l’
extraneus
fosse a
conoscenza
della
quali ca
dell’
intraneus
per-
ché, in tal caso, agendo egli con dolo, opererebbe l’ordinaria disciplina di cui all’art. 110 c.p.
L’opinione minoritaria (Latagliata, Fiore) respinge tale interpretazione ritenendo che affermare la re-
sponsabilità dell’
extraneus
nel reato proprio non esclusivo, anche in mancanza della conoscenza della
quali ca dell’
intraneus
,
signi cherebbe poggiare tale responsabilità sul
mero nesso di causalità
(re-
sponsabilità oggettiva), violando così l’art. 27, co. 1 e 3, Cost. (principio di colpevolezza). In senso con-
trario, osserva la tesi dominante che se effettivamente il legislatore richiedesse nell’art. 117 c.p. tale co-
noscenza, la norma risulterebbe
super ua
perché, in caso di conoscenza, opererebbe già l’art. 110 c.p.
8.7
Concorso eventuale e reati associativi
Con riguardo ai reati di
associazione per delinquere
(art. 416 c.p.) ed af ni, si pongono prin-
cipalmente due importanti questioni: a) il distinguo tra l’associazione, quale reato a concor-
so necessario, e il concorso eventuale; b) la con gurabilità di un concorso eventuale nel rea-
to associativo.
Occorre preliminarmente ribadire come nel
concorso necessario
di persone nel reato sia pro-
prio la norma incriminatrice a prevedere che il fenomeno della convergenza di più condotte
dia luogo a un solo reato, mentre nel concorso eventuale il reato, che può essere commesso
anche da una sola persona, è in realtà commesso da più persone.
Quanto alla
differenza tra concorso di persone e associazione per delinquere
, essa risiede
essenzialmente nella natura dell’accordo criminoso. Mentre nel concorso di persone due o più
soggetti si accordano occasionalmente per la commissione di uno o più reati ben determinati
dopo la realizzazione dei quali l’accordo si scioglie, nell’associazione per delinquere tre o più
soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un’entità stabile e duratura diretta alla commis-
sione di una pluralità indeterminata di delitti.
Il problema della con gurabilità del
concorso eventuale nel reato associativo
si pone per
quelle condotte che, seppur
formalmente
non rientranti nella condotta associativa,
contribui-
scono sostanzialmente
all’operato dell’associazione, ciò che avviene quando, pur non poten-
dosi considerare il soggetto esterno come “associato”, la sua condotta è
indirettamente di au-
silio
al raggiungimento degli scopi associativi: si ravvisa dunque la necessità di considerare
tale soggetto come
concorrente esterno
nel reato associativo (
concorso esterno
).