Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 44 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 40 / 44 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

8.5

La responsabilità del concorrente per reato diverso da quel-

lo voluto

L’art. 116 c.p. disciplina la peculiare ipotesi in cui il reato commesso sia un reato diverso da

quello voluto da un altro (cd.

concorso anomalo

).

L’esempio che può essere richiamato a tal proposito è quello dei soggetti che si accordano per

commettere un furto e successivamente gli esecutori materiali commettono, in luogo del fur-

to, una rapina più un sequestro di persona.

Per contrastare l’opinione, pure sostenuta in dottrina, che individua nella fattispecie del concorso ano-

malo una particolare forma di

aberratio delicti

(art. 83 c.p.), la giurisprudenza ha sottolineato come

nell’art. 116 c.p. il reato realizzato deve necessariamente essere voluto da almeno un concorrente, men-

tre nell’art. 83 c.p. esso non è voluto da nessuno dei partecipanti, derivando da un errore nell’uso dei

mezzi di esecuzione.

La disposizione in oggetto è apparsa ai più con gurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva,

visto che difetta il dolo di concorrere nel reato diverso commesso dal concorrente.

Al ne di evitare una soluzione rigorosamente oggettivistica, ormai ripudiata dalla dottrina e

dalla giurisprudenza in ossequio al principio di responsabilità personale della pena sancito

dall’art. 27 Cost., sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza interpreta-

tiva di rigetto (31 maggio 1965, n. 42), ri utando l’idea che si trattasse di un’ipotesi di re-

sponsabilità oggettiva. In particolare, la Corte ha affermato che l’art. 116 c.p. non è in contra-

sto con l’art. 27 Cost., precisando che la responsabilità ivi stabilita poggia sulla sussistenza:

– del rapporto di

causalit

à

materiale

;

– del rapporto di

causalit

à

psichica

: nel compartecipe deve infatti ricorrere un necessario

coef ciente di colpevolezza, dal momento che il reato diverso e più grave deve rappresen-

tarsi nella mente del soggetto quale

sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto

.

Si discute circa la nozione di

prevedibilità

. Un primo orientamento ritiene suf ciente che il reato di-

verso da quello voluto sia prevedibile

in astratto

, e cioè che, a prescindere dalle circostanze del fatto

concreto, rappresenti una

conseguenza

del reato originariamente voluto, ponendosi rispetto a questo

come reato

omogeneo

(furto-rapina, lesioni-omicidio ecc.). Altro orientamento, dominante, opta invece

per la

prevedibilità in concreto

: il reato commesso deve essere

omogeneo

rispetto a quello originaria-

mente voluto ma si richiede, in più, che, considerando il

concreto piano d’azione

previamente concor-

dato tra i concorrenti, le

modalità concrete di svolgimento

del medesimo siano state tali da far ritenere

prevedibile

la commissione del

diverso reato

.

8.6 Concorso nel reato proprio

È reato cd.

proprio

quello la cui realizzazione richiede che l’autore sia in possesso di una cer-

ta quali ca soggettiva (es. la qualità di pubblico uf ciale nel reato di peculato). Sicché ci si

chiede se, ed in che casi, colui che è sprovvisto di quali ca (cd.

extraneus

) possa concorrere,

ex

art. 110 c.p., con chi invece tale quali ca riveste (cd.

intraneus

).

Occorre distinguere

due ipotesi di concorso

dell’

extraneus

: nel reato proprio

esclusivo

e nel

reato proprio

non esclusivo

.

Nel

reato proprio esclusivo

, poiché il reato può essere

commesso materialmente solo dall’in-

traneus,

l’extraneus

può rispondere

esclusivamente

a titolo di

concorso morale

e sempreché