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8.5
La responsabilità del concorrente per reato diverso da quel-
lo voluto
L’art. 116 c.p. disciplina la peculiare ipotesi in cui il reato commesso sia un reato diverso da
quello voluto da un altro (cd.
concorso anomalo
).
L’esempio che può essere richiamato a tal proposito è quello dei soggetti che si accordano per
commettere un furto e successivamente gli esecutori materiali commettono, in luogo del fur-
to, una rapina più un sequestro di persona.
Per contrastare l’opinione, pure sostenuta in dottrina, che individua nella fattispecie del concorso ano-
malo una particolare forma di
aberratio delicti
(art. 83 c.p.), la giurisprudenza ha sottolineato come
nell’art. 116 c.p. il reato realizzato deve necessariamente essere voluto da almeno un concorrente, men-
tre nell’art. 83 c.p. esso non è voluto da nessuno dei partecipanti, derivando da un errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione.
La disposizione in oggetto è apparsa ai più con gurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva,
visto che difetta il dolo di concorrere nel reato diverso commesso dal concorrente.
Al ne di evitare una soluzione rigorosamente oggettivistica, ormai ripudiata dalla dottrina e
dalla giurisprudenza in ossequio al principio di responsabilità personale della pena sancito
dall’art. 27 Cost., sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza interpreta-
tiva di rigetto (31 maggio 1965, n. 42), ri utando l’idea che si trattasse di un’ipotesi di re-
sponsabilità oggettiva. In particolare, la Corte ha affermato che l’art. 116 c.p. non è in contra-
sto con l’art. 27 Cost., precisando che la responsabilità ivi stabilita poggia sulla sussistenza:
– del rapporto di
causalit
à
materiale
;
– del rapporto di
causalit
à
psichica
: nel compartecipe deve infatti ricorrere un necessario
coef ciente di colpevolezza, dal momento che il reato diverso e più grave deve rappresen-
tarsi nella mente del soggetto quale
sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto
.
Si discute circa la nozione di
prevedibilità
. Un primo orientamento ritiene suf ciente che il reato di-
verso da quello voluto sia prevedibile
in astratto
, e cioè che, a prescindere dalle circostanze del fatto
concreto, rappresenti una
conseguenza
del reato originariamente voluto, ponendosi rispetto a questo
come reato
omogeneo
(furto-rapina, lesioni-omicidio ecc.). Altro orientamento, dominante, opta invece
per la
prevedibilità in concreto
: il reato commesso deve essere
omogeneo
rispetto a quello originaria-
mente voluto ma si richiede, in più, che, considerando il
concreto piano d’azione
previamente concor-
dato tra i concorrenti, le
modalità concrete di svolgimento
del medesimo siano state tali da far ritenere
prevedibile
la commissione del
diverso reato
.
8.6 Concorso nel reato proprio
È reato cd.
proprio
quello la cui realizzazione richiede che l’autore sia in possesso di una cer-
ta quali ca soggettiva (es. la qualità di pubblico uf ciale nel reato di peculato). Sicché ci si
chiede se, ed in che casi, colui che è sprovvisto di quali ca (cd.
extraneus
) possa concorrere,
ex
art. 110 c.p., con chi invece tale quali ca riveste (cd.
intraneus
).
Occorre distinguere
due ipotesi di concorso
dell’
extraneus
: nel reato proprio
esclusivo
e nel
reato proprio
non esclusivo
.
Nel
reato proprio esclusivo
, poiché il reato può essere
commesso materialmente solo dall’in-
traneus,
l’extraneus
può rispondere
esclusivamente
a titolo di
concorso morale
e sempreché