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Con riguardo a tale evenienza, parte della dottrina fa leva sulla

teoria dell’autore mediato

per esclu-

dere che possa esserci concorso quando il reato sia commesso da persona incapace o, comunque, non

colpevole, la quale abbia agito quale strumento di altro soggetto capace. In questi casi, autore dell’ille-

cito può essere considerato solo colui che ha spinto a commettere l’azione criminosa (

autore mediato

).

Altro orientamento sostiene che il concorso di persone sussiste anche se alcuni dei concorrenti siano in-

capaci o abbiano agito senza dolo, dal momento che non troverebbe spazio nel nostro ordinamento la

gura del cd. autore mediato, ovvero di colui che si avvalga di altro soggetto, non punibile o non impu-

tabile, per porre in essere la propria condotta criminosa.

8.2.2 R

EALIZZAZIONE DI UN

REATO

Ai ni della punibilità del concorso di persone, occorre che la condotta rilevi quantomeno sot-

to forma di

tentativo

;

infatti l’art. 115 c.p. dispone che nei casi di accordo ed istigazione non

seguiti da reato (tentato o consumato che sia),

non v’è punibilità

. Non è quindi rilevante il

mero

tentativo di concorso

, cioè l’attività svolta al ne di concorrere, qualora il reato non sia

commesso.

La realizzazione del reato deve essere fatta propria da ciascun partecipe, sia dal punto di vi-

sta subiettivo sia dal punto di vista oggettivo. Da tale ultimo punto di vista l’apporto del com-

partecipe può consistere non solo nell’aver condizionato il veri carsi dell’evento, ma anche

nell’averlo facilitato.

8.2.3 C

ONTRIBUTO

CAUSALE DI

CIASCUN

CONCORRENTE

:

CONCORSO MORALE

E MATERIALE

In base alla

natura

del contributo che ciascun concorrente dà alla realizzazione del reato, si

distingue, in dottrina e in giurisprudenza, tra concorso

morale

e concorso

materiale

.

Il

concorso morale

(partecipazione psichica) può aversi in tutte e tre le fasi del reato:

ideati-

va

,

preparatoria

ed

esecutiva,

potendo assumere due forme:

– la

determinazione

, che

fa nascere

in altri un intento criminoso prima inesistente;

– l’

istigazione

,

che è diretta a

rafforzare

nel terzo un intento criminoso

preesistente

.

Il

concorso materiale

(partecipazione sica) si con gura quando uno o più soggetti

interven-

gono

nella serie degli atti (condotta) che danno vita all’

elemento materiale

del reato,

sin dall’i-

nizio

della realizzazione del reato ovvero

in corso d’opera

(Cass. pen., Sez. IV, 22-4-1997, n.

4243).

Tale concorso non può aver luogo nella fase

ideativa

del reato, bensì nelle sole fasi di

prepa-

razione

ed

esecuzione

.

Il concorrente materiale può essere:

– l’

autore

, cioè colui che compie gli

atti esecutivi

del reato tipicamente previsti nella fatti-

specie incriminatrice;

– il

coautore

, anch’egli autore della condotta esecutiva insieme ad altro o altri concorrenti;

– l’

ausiliatore

, cioè colui che pone in essere

un’attività atipica

rispetto alla condotta de-

scritta nella fattispecie incriminatrice.

Con riguardo alla con gurabilità della

responsabilità penale in capo al concorrente

, ci si chiede, in

dottrina,

in che termini

possa ritenersi

penalmente rilevante

il

contributo

che il concorrente dà al veri-

carsi del fatto criminoso: se cioè il contributo debba essere necessariamente

causale

,

o possa essere

meramente

agevolatore

,

o ancora possa identi carsi addirittura in un

aiuto qualsiasi

.

La già esaminata teoria

condizionalistica

afferma che il contributo del concorrente rileva penalmente

se, in base al procedimento di eliminazione mentale, è

condicio sine qua non

del reato. Tesi criticata, ri-

tenendosi che essa non consentirebbe di punire quei contributi che, pur se mentalmente eliminati, non

escludono il reato in quanto si limitano ad

agevolarne

la consumazione (Mantovani).