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Con riguardo a tale evenienza, parte della dottrina fa leva sulla
teoria dell’autore mediato
per esclu-
dere che possa esserci concorso quando il reato sia commesso da persona incapace o, comunque, non
colpevole, la quale abbia agito quale strumento di altro soggetto capace. In questi casi, autore dell’ille-
cito può essere considerato solo colui che ha spinto a commettere l’azione criminosa (
autore mediato
).
Altro orientamento sostiene che il concorso di persone sussiste anche se alcuni dei concorrenti siano in-
capaci o abbiano agito senza dolo, dal momento che non troverebbe spazio nel nostro ordinamento la
gura del cd. autore mediato, ovvero di colui che si avvalga di altro soggetto, non punibile o non impu-
tabile, per porre in essere la propria condotta criminosa.
8.2.2 R
EALIZZAZIONE DI UN
REATO
Ai ni della punibilità del concorso di persone, occorre che la condotta rilevi quantomeno sot-
to forma di
tentativo
;
infatti l’art. 115 c.p. dispone che nei casi di accordo ed istigazione non
seguiti da reato (tentato o consumato che sia),
non v’è punibilità
. Non è quindi rilevante il
mero
tentativo di concorso
, cioè l’attività svolta al ne di concorrere, qualora il reato non sia
commesso.
La realizzazione del reato deve essere fatta propria da ciascun partecipe, sia dal punto di vi-
sta subiettivo sia dal punto di vista oggettivo. Da tale ultimo punto di vista l’apporto del com-
partecipe può consistere non solo nell’aver condizionato il veri carsi dell’evento, ma anche
nell’averlo facilitato.
8.2.3 C
ONTRIBUTO
CAUSALE DI
CIASCUN
CONCORRENTE
:
CONCORSO MORALE
E MATERIALE
In base alla
natura
del contributo che ciascun concorrente dà alla realizzazione del reato, si
distingue, in dottrina e in giurisprudenza, tra concorso
morale
e concorso
materiale
.
Il
concorso morale
(partecipazione psichica) può aversi in tutte e tre le fasi del reato:
ideati-
va
,
preparatoria
ed
esecutiva,
potendo assumere due forme:
– la
determinazione
, che
fa nascere
in altri un intento criminoso prima inesistente;
– l’
istigazione
,
che è diretta a
rafforzare
nel terzo un intento criminoso
preesistente
.
Il
concorso materiale
(partecipazione sica) si con gura quando uno o più soggetti
interven-
gono
nella serie degli atti (condotta) che danno vita all’
elemento materiale
del reato,
sin dall’i-
nizio
della realizzazione del reato ovvero
in corso d’opera
(Cass. pen., Sez. IV, 22-4-1997, n.
4243).
Tale concorso non può aver luogo nella fase
ideativa
del reato, bensì nelle sole fasi di
prepa-
razione
ed
esecuzione
.
Il concorrente materiale può essere:
– l’
autore
, cioè colui che compie gli
atti esecutivi
del reato tipicamente previsti nella fatti-
specie incriminatrice;
– il
coautore
, anch’egli autore della condotta esecutiva insieme ad altro o altri concorrenti;
– l’
ausiliatore
, cioè colui che pone in essere
un’attività atipica
rispetto alla condotta de-
scritta nella fattispecie incriminatrice.
Con riguardo alla con gurabilità della
responsabilità penale in capo al concorrente
, ci si chiede, in
dottrina,
in che termini
possa ritenersi
penalmente rilevante
il
contributo
che il concorrente dà al veri-
carsi del fatto criminoso: se cioè il contributo debba essere necessariamente
causale
,
o possa essere
meramente
agevolatore
,
o ancora possa identi carsi addirittura in un
aiuto qualsiasi
.
La già esaminata teoria
condizionalistica
afferma che il contributo del concorrente rileva penalmente
se, in base al procedimento di eliminazione mentale, è
condicio sine qua non
del reato. Tesi criticata, ri-
tenendosi che essa non consentirebbe di punire quei contributi che, pur se mentalmente eliminati, non
escludono il reato in quanto si limitano ad
agevolarne
la consumazione (Mantovani).