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Per superare l’inconveniente, si è accolta in dottrina (Albeggiani) la teoria della

causalità cd. agevola-

trice o di rinforzo

. Secondo tale orientamento, deve ritenersi penalmente rilevante non solo il contri-

buto del concorrente che

rende possibile

l’evento, ma anche quello che, pur non indispensabile,

ne age-

vola

la realizzazione.

L’accertamento del nesso causale deve avvenire secondo un giudizio non

ex ante

ma

ex post

, tenendo in

considerazione

tutte le circostanze obiettivamente esistenti

e non solo quelle

conosciute e conoscibili

dal complice.

Si è proposta una terza teoria, della

prognosi postuma

(Ondei, Pagliaro), secondo cui è suf ciente che

il contributo del concorrente appaia

ex ante

idoneo ad agevolare la realizzazione del reato, anche se

ex

post

si rivela inutile o dannoso. In tal modo, risponderebbe

ex

art. 110 c.p. ad esempio anche chi forni-

sce uno strumento di scasso poi inutilizzato, nonché il complice maldestro.

8.2.4 E

LEMENTO

SOGGETTIVO

:

CONCORSO DOLOSO

Le componenti dell’elemento soggettivo nel concorso di persone sono le seguenti:

dolo del fatto criminoso

,

che deve necessariamente sussistere in

tutti i partecipanti

;

dolo del concorso

, da intendere come

volontà di concorrere con altri

nella realizzazione

del fatto criminoso.

Non occorre

,

invece, ai ni della sussistenza del dolo:

– un

previo accordo

tra i partecipanti, essendo punibile anche la condotta di chi, anche sco-

nosciuto agli altri agenti, agevoli il disegno criminoso in via del tutto estemporanea, in

vantaggio di un soggetto ignaro;

– la

reciproca consapevolezza di cooperare con altri

, essendo suf ciente che ciascun agen-

te abbia conoscenza, anche

unilaterale

, del

contributo recato alla condotta altrui

.

In caso di

dolo speci co

, si ritiene che, ai ni della con gurabilità del concorso, sia suf cien-

te che lo

scopo ulteriore

venga perseguito da

almeno uno

dei soggetti che concorrono nella

realizzazione del fatto criminoso.

Il

concorso doloso nel delitto colposo

ricorre quando un soggetto

asseconda e sostiene

l’al-

trui agire colposo,

al ne di realizzare un reato;

la condotta dolosa è atipica

rispetto a quel-

la descritta nella fattispecie incriminatrice del reato commesso, che viene invece realizzata da

colui che agisce colposamente.

L’opinione dominante esclude la con gurabilità di tale concorso sulla base dei seguenti argomenti:

– comporterebbe l’imputazione del fatto

a titolo soggettivo diverso

(doloso e colposo),

contrastando

con la

concezione unitaria

del concorso di persone;

– laddove il legislatore ha ritenuto con gurabile il concorso di persone in base a titoli soggettivi di-

versi, lo ha stabilito

espressamente

(es. art. 116 c.p.).

Una dottrina minoritaria (Mantovani), ma accolta dalla giurisprudenza, ammette la con gurabilità di

tale concorso ritenendo che altrimenti si creerebbe un intollerabile vuoto di tutela.

Ricorre il

concorso colposo nel delitto doloso

quando taluno,

grazie all’altrui agire colpo-

so, ha modo di realizzare dolosamente un reato

. In tal caso,

la

condotta dolosa non è atipi-

ca

, ma corrisponde a quella descritta nella fattispecie incriminatrice, mentre è la condotta col-

posa che si pone in termini di atipicità.

8.2.5 E

LEMENTO

SOGGETTIVO

:

CONCORSO

COLPOSO

L’art. 113 c.p. dispone

al primo comma:

“Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagio-

nato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il

delitto stesso”

.