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Per superare l’inconveniente, si è accolta in dottrina (Albeggiani) la teoria della
causalità cd. agevola-
trice o di rinforzo
. Secondo tale orientamento, deve ritenersi penalmente rilevante non solo il contri-
buto del concorrente che
rende possibile
l’evento, ma anche quello che, pur non indispensabile,
ne age-
vola
la realizzazione.
L’accertamento del nesso causale deve avvenire secondo un giudizio non
ex ante
ma
ex post
, tenendo in
considerazione
tutte le circostanze obiettivamente esistenti
e non solo quelle
conosciute e conoscibili
dal complice.
Si è proposta una terza teoria, della
prognosi postuma
(Ondei, Pagliaro), secondo cui è suf ciente che
il contributo del concorrente appaia
ex ante
idoneo ad agevolare la realizzazione del reato, anche se
ex
post
si rivela inutile o dannoso. In tal modo, risponderebbe
ex
art. 110 c.p. ad esempio anche chi forni-
sce uno strumento di scasso poi inutilizzato, nonché il complice maldestro.
8.2.4 E
LEMENTO
SOGGETTIVO
:
CONCORSO DOLOSO
Le componenti dell’elemento soggettivo nel concorso di persone sono le seguenti:
–
dolo del fatto criminoso
,
che deve necessariamente sussistere in
tutti i partecipanti
;
–
dolo del concorso
, da intendere come
volontà di concorrere con altri
nella realizzazione
del fatto criminoso.
Non occorre
,
invece, ai ni della sussistenza del dolo:
– un
previo accordo
tra i partecipanti, essendo punibile anche la condotta di chi, anche sco-
nosciuto agli altri agenti, agevoli il disegno criminoso in via del tutto estemporanea, in
vantaggio di un soggetto ignaro;
– la
reciproca consapevolezza di cooperare con altri
, essendo suf ciente che ciascun agen-
te abbia conoscenza, anche
unilaterale
, del
contributo recato alla condotta altrui
.
In caso di
dolo speci co
, si ritiene che, ai ni della con gurabilità del concorso, sia suf cien-
te che lo
scopo ulteriore
venga perseguito da
almeno uno
dei soggetti che concorrono nella
realizzazione del fatto criminoso.
Il
concorso doloso nel delitto colposo
ricorre quando un soggetto
asseconda e sostiene
l’al-
trui agire colposo,
al ne di realizzare un reato;
la condotta dolosa è atipica
rispetto a quel-
la descritta nella fattispecie incriminatrice del reato commesso, che viene invece realizzata da
colui che agisce colposamente.
L’opinione dominante esclude la con gurabilità di tale concorso sulla base dei seguenti argomenti:
– comporterebbe l’imputazione del fatto
a titolo soggettivo diverso
(doloso e colposo),
contrastando
con la
concezione unitaria
del concorso di persone;
– laddove il legislatore ha ritenuto con gurabile il concorso di persone in base a titoli soggettivi di-
versi, lo ha stabilito
espressamente
(es. art. 116 c.p.).
Una dottrina minoritaria (Mantovani), ma accolta dalla giurisprudenza, ammette la con gurabilità di
tale concorso ritenendo che altrimenti si creerebbe un intollerabile vuoto di tutela.
Ricorre il
concorso colposo nel delitto doloso
quando taluno,
grazie all’altrui agire colpo-
so, ha modo di realizzare dolosamente un reato
. In tal caso,
la
condotta dolosa non è atipi-
ca
, ma corrisponde a quella descritta nella fattispecie incriminatrice, mentre è la condotta col-
posa che si pone in termini di atipicità.
8.2.5 E
LEMENTO
SOGGETTIVO
:
CONCORSO
COLPOSO
L’art. 113 c.p. dispone
al primo comma:
“Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagio-
nato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il
delitto stesso”
.