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8.1
Premessa
Il codice penale contiene una serie di norme disciplinanti l’ipotesi in cui il reato sia commes-
so da
più persone
, in concorso tra loro. Ai sensi dell’art. 110 c.p. “
Quando più persone con-
corrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…
”.
Le norme sul concorso di persone assolvono la funzione di
rendere punibili
comportamenti
che non sarebbero tali in base alla norma di parte speciale
isolatamente considerata
;
infatti
essendo le fattispecie incriminatrici di parte speciale modellate sulla gura dell’
autore indi-
viduale
, esse non risultano
direttamente
applicabili a quei concorrenti che, pur contribuendo
causalmente alla realizzazione dell’offesa,
non compiono gli atti tipicamente descritti
in tali
fattispecie. Ne deriva che l’art. 110 c.p. è considerato norma di carattere generale che,
com-
binandosi
con le singole norme di parte speciale,
estende la punibilità
a comportamenti che,
formalmente
, non sono considerati da queste ultime, affermando così il
principio della pari
responsabilità dei concorrenti
, il cui effettivo contributo causale rileverà solo in seguito, in
sede di quanti cazione della pena.
Quando per la commissione di un reato la legge ritiene suf ciente la condotta dell’autore in-
dividuale il concorso di persone si pone come ipotesi
eventuale
; si tratta di
reati
pertanto de-
nominati
a concorso eventuale
e la cui disciplina è dettata proprio dall’art. 110 c.p.
Esistono, tuttavia, non pochi reati che, per loro intrinseca natura, richiedono necessariamen-
te la condotta di più persone (es. associazione per delinquere). In tali casi si parla comune-
mente di
reati a concorso necessario
(o necessariamente plurisoggettivi, es. associazione per
delinquere).
Inoltre possono distinguersi:
– reati
plurisoggettivi propri
, in cui tutti i concorrenti sono punibili;
– reati
plurisoggettivi impropri
, in cui solo alcuni di essi sono assoggettati a pena.
8.2 Struttura del concorso criminoso: elementi indispensabili
8.2.1 P
LURALITÀ DI
AGENTI
È lo stesso legislatore a richiedere tale requisito nell’art. 110 c.p. Ai ni del concorso, è ne-
cessario che vi sia la partecipazione di
almeno due
soggetti (la legge non pone un limite mas-
simo).
Dubbi sussistono circa la con gurabilità del concorso di persone e l’applicabilità della rela-
tiva disciplina nel caso in cui uno o più dei concorrenti siano
non punibili
per difetto di dolo,
di imputabilità o per altra causa.