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edises

.it

8.1

Premessa

Il codice penale contiene una serie di norme disciplinanti l’ipotesi in cui il reato sia commes-

so da

più persone

, in concorso tra loro. Ai sensi dell’art. 110 c.p. “

Quando più persone con-

corrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…

”.

Le norme sul concorso di persone assolvono la funzione di

rendere punibili

comportamenti

che non sarebbero tali in base alla norma di parte speciale

isolatamente considerata

;

infatti

essendo le fattispecie incriminatrici di parte speciale modellate sulla gura dell’

autore indi-

viduale

, esse non risultano

direttamente

applicabili a quei concorrenti che, pur contribuendo

causalmente alla realizzazione dell’offesa,

non compiono gli atti tipicamente descritti

in tali

fattispecie. Ne deriva che l’art. 110 c.p. è considerato norma di carattere generale che,

com-

binandosi

con le singole norme di parte speciale,

estende la punibilità

a comportamenti che,

formalmente

, non sono considerati da queste ultime, affermando così il

principio della pari

responsabilità dei concorrenti

, il cui effettivo contributo causale rileverà solo in seguito, in

sede di quanti cazione della pena.

Quando per la commissione di un reato la legge ritiene suf ciente la condotta dell’autore in-

dividuale il concorso di persone si pone come ipotesi

eventuale

; si tratta di

reati

pertanto de-

nominati

a concorso eventuale

e la cui disciplina è dettata proprio dall’art. 110 c.p.

Esistono, tuttavia, non pochi reati che, per loro intrinseca natura, richiedono necessariamen-

te la condotta di più persone (es. associazione per delinquere). In tali casi si parla comune-

mente di

reati a concorso necessario

(o necessariamente plurisoggettivi, es. associazione per

delinquere).

Inoltre possono distinguersi:

– reati

plurisoggettivi propri

, in cui tutti i concorrenti sono punibili;

– reati

plurisoggettivi impropri

, in cui solo alcuni di essi sono assoggettati a pena.

8.2 Struttura del concorso criminoso: elementi indispensabili

8.2.1 P

LURALITÀ DI

AGENTI

È lo stesso legislatore a richiedere tale requisito nell’art. 110 c.p. Ai ni del concorso, è ne-

cessario che vi sia la partecipazione di

almeno due

soggetti (la legge non pone un limite mas-

simo).

Dubbi sussistono circa la con gurabilità del concorso di persone e l’applicabilità della rela-

tiva disciplina nel caso in cui uno o più dei concorrenti siano

non punibili

per difetto di dolo,

di imputabilità o per altra causa.