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edises

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lavoro alla stregua di un qualsiasi negozio giuridico bilaterale sviluppatosi in altro

ambito.

Questo è il motivo per il quale

le disposizioni di legge e quelle di derivazione ne-

goziale collettiva sono normalmente inderogabili dalle singole parti

e, dunque,

dall’autonomia individuale.

A questa regola generale si abdica, per le ragioni su esposte, nel caso in cui la disci-

plina voluta direttamente dalle parti sia maggiormente favorevole al lavoratore. In

quest’ottica vanno letti, ad esempio, gli articoli 2077, co. 2, e 2113, co. 1, c.c.

Il primo afferma che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o suc-

cessivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto colletti-

vo,

salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

. Il secondo,

invece, precisa che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del

prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti

o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non sono valide.