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lavoro alla stregua di un qualsiasi negozio giuridico bilaterale sviluppatosi in altro
ambito.
Questo è il motivo per il quale
le disposizioni di legge e quelle di derivazione ne-
goziale collettiva sono normalmente inderogabili dalle singole parti
e, dunque,
dall’autonomia individuale.
A questa regola generale si abdica, per le ragioni su esposte, nel caso in cui la disci-
plina voluta direttamente dalle parti sia maggiormente favorevole al lavoratore. In
quest’ottica vanno letti, ad esempio, gli articoli 2077, co. 2, e 2113, co. 1, c.c.
Il primo afferma che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o suc-
cessivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto colletti-
vo,
salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro
. Il secondo,
invece, precisa che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non sono valide.