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Il contratto collettivo, ad oggi, può de nirsi – sulla base dell’art. 39 Cost. – come
un atto di autonomia privata che, sebbene sia normalmente sottordinato alla legge
e limitato dal punto di vista soggettivo (non vale, in via generale, il principio della
validità
erga omnes
del contratto collettivo non essendo stata data applicazione all’art.
39 Cost.), ha la potenzialità di fare derivare diritti ed obblighi in capo alle parti.
1.6
Gli usi
In merito agli usi, fonte del diritto
ex
articolo 1 delle disposizioni preliminari al co-
dice civile, occorre fornire qualche precisazione con riferimento al loro rilievo in
materia di diritto del lavoro.
Gli
usi normativi
sono una fonte-fatto produttiva di norme giuridiche che consta di
due elementi: la
ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un deter-
minato comportamento
e la
consapevolezza della giuridica doverosità della condotta
tenuta
.
Essi si applicano, ai sensi dell’art. 2078 c.c., in mancanza di disposizioni di legge e di
contratto collettivo. Gli usi, tuttavia, se più favorevoli al lavoratore, prevalgono sulle
norme dispositive di legge, mentre non possono prevalere sui contratti individuali
di lavoro.
Si de niscono
usi aziendali
quelli che, a differenza degli usi normativi, sono giuri-
dicamente riconducibili (
ex
art. 1340 c.c.) agli usi negoziali e, dunque, non possono
essere modi cati dalla sola iniziativa del datore di lavoro. Costituiscono fonte di un
obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti indivi-
duali con la stessa ef cacia di un contratto collettivo aziendale e, per questa ragione,
entrano a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore.
Essi derivano dal ripetuto e protratto comportamento datoriale di riconoscimento di
fatto di condizioni più favorevoli al lavoratore. In tal senso, entrano a fare parte, inte-
grandolo, del contratto individuale di lavoro. Ovviamente la loro ef cacia è limitata
alla singola azienda ove sono applicati.
Va segnalato che parte della giurisprudenza di legittimità ritiene di dover indicare un
ulteriore requisito al ne della valida applicazione del concetto di uso aziendale: l’intento
datoriale, ovvero l’intenzione che con il proprio reiterato comportamento si sviluppino
degli effetti obbligatori in favore dei dipendenti.
1.7
L’autonomia individuale e il contratto di lavoro
A causa dell’evidente disparità di rapporti di forza tra il singolo lavoratore ed il da-
tore di lavoro (proprietario dei mezzi di produzione, delle informazioni più rilevanti
sul mercato di sua competenza, del potere direttivo e di controllo sui lavoratori etc.),
il legislatore ha tradizionalmente guardato con disfavore il libero dispiegarsi dell’au-
tonomia individuale nell’ambito della regolamentazione degli interessi tra le con-
trapposte parti del contratto di lavoro. L’intento e la funzione sociale di tale scelta
era quello di impedire che, a causa della situazione di inferiorità e debolezza in cui
si trova il lavoratore, questi fosse spinto ad accettare condizioni di lavoro di qualsiasi
sorta pur di percepire il benché minimo salario. Tale situazione avrebbe avuto degli
impatti sociali particolarmente problematici, quanto meno dal punto di vista del cd.
dumping sociale
che sarebbe potuto derivare dalla regolamentazione del contratto di