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Il contratto collettivo, ad oggi, può de nirsi – sulla base dell’art. 39 Cost. – come

un atto di autonomia privata che, sebbene sia normalmente sottordinato alla legge

e limitato dal punto di vista soggettivo (non vale, in via generale, il principio della

validità

erga omnes

del contratto collettivo non essendo stata data applicazione all’art.

39 Cost.), ha la potenzialità di fare derivare diritti ed obblighi in capo alle parti.

1.6

Gli usi

In merito agli usi, fonte del diritto

ex

articolo 1 delle disposizioni preliminari al co-

dice civile, occorre fornire qualche precisazione con riferimento al loro rilievo in

materia di diritto del lavoro.

Gli

usi normativi

sono una fonte-fatto produttiva di norme giuridiche che consta di

due elementi: la

ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un deter-

minato comportamento

e la

consapevolezza della giuridica doverosità della condotta

tenuta

.

Essi si applicano, ai sensi dell’art. 2078 c.c., in mancanza di disposizioni di legge e di

contratto collettivo. Gli usi, tuttavia, se più favorevoli al lavoratore, prevalgono sulle

norme dispositive di legge, mentre non possono prevalere sui contratti individuali

di lavoro.

Si de niscono

usi aziendali

quelli che, a differenza degli usi normativi, sono giuri-

dicamente riconducibili (

ex

art. 1340 c.c.) agli usi negoziali e, dunque, non possono

essere modi cati dalla sola iniziativa del datore di lavoro. Costituiscono fonte di un

obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti indivi-

duali con la stessa ef cacia di un contratto collettivo aziendale e, per questa ragione,

entrano a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore.

Essi derivano dal ripetuto e protratto comportamento datoriale di riconoscimento di

fatto di condizioni più favorevoli al lavoratore. In tal senso, entrano a fare parte, inte-

grandolo, del contratto individuale di lavoro. Ovviamente la loro ef cacia è limitata

alla singola azienda ove sono applicati.

Va segnalato che parte della giurisprudenza di legittimità ritiene di dover indicare un

ulteriore requisito al ne della valida applicazione del concetto di uso aziendale: l’intento

datoriale, ovvero l’intenzione che con il proprio reiterato comportamento si sviluppino

degli effetti obbligatori in favore dei dipendenti.

1.7

L’autonomia individuale e il contratto di lavoro

A causa dell’evidente disparità di rapporti di forza tra il singolo lavoratore ed il da-

tore di lavoro (proprietario dei mezzi di produzione, delle informazioni più rilevanti

sul mercato di sua competenza, del potere direttivo e di controllo sui lavoratori etc.),

il legislatore ha tradizionalmente guardato con disfavore il libero dispiegarsi dell’au-

tonomia individuale nell’ambito della regolamentazione degli interessi tra le con-

trapposte parti del contratto di lavoro. L’intento e la funzione sociale di tale scelta

era quello di impedire che, a causa della situazione di inferiorità e debolezza in cui

si trova il lavoratore, questi fosse spinto ad accettare condizioni di lavoro di qualsiasi

sorta pur di percepire il benché minimo salario. Tale situazione avrebbe avuto degli

impatti sociali particolarmente problematici, quanto meno dal punto di vista del cd.

dumping sociale

che sarebbe potuto derivare dalla regolamentazione del contratto di