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sua instaurazione alla sua risoluzione, sono contenute in leggi ordinarie (si pensi alla
L. 15-7-1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, alla L. 20-5-1970, n. 300, cd.
Statuto
dei lavoratori,
al D.Lgs. 10-9-2003, n. 276, in materia di disciplina del mercato del lavo-
ro, alla L. 10-12-2014, n. 183, cd.
Jobs Act
, ed ai successivi decreti attuativi).
Le Regioni hanno potestà legislativa analoga a quella del Parlamento, salvo per quanto
concerne l’ef cacia territoriale e le materie entro le quali è possibile il loro intervento.
Pur a seguito della modi ca dell’art. 117 Cost. (operata dalla L. cost. 3/2001) in or-
dine alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, le materie del
diritto del lavoro, e speci camente quelle relative alla regolamentazione del rappor-
to di lavoro ed agli istituti ad esso immediatamente connessi, restano di competenza
esclusiva dello Stato.
In tema di diritto e mercato del lavoro la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. con-
cede alle Regioni,
in via concorrente
con la competenza statale, le seguenti materie:
>
tutela e sicurezza del lavoro (da interpretarsi restrittivamente, ovvero con riferi-
mento all’organizzazione del mercato del lavoro);
>
collocamento e servizi per l’impiego;
>
politiche attive del lavoro;
>
previdenza complementare e previdenza integrativa;
>
tutela della salute.
Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale esclusiva, benché essa si rica-
vi per mera differenza, ovvero in quegli ambiti in cui non vi è una riserva legislativa
dello Stato o una competenza concorrente Stato-Regioni, e quindi possa apparire
di notevole ampiezza, la sua portata è limitata dal fatto che la competenza statale si
esercita su ambiti molto vasti (ad esempio l’ordinamento civile) che riducono così la
competenza regionale.
1.5
L’autonomia collettiva e la contrattazione collettiva
Speci ca fonte di diritti e di doveri per le parti del contratto di lavoro è la contratta-
zione collettiva, ovvero l’
accordo tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali
(o singoli datori), rivolto a regolare speci ci aspetti del rapporto di lavoro
. Con
ogni probabilità, nell’ambito del sistema delle fonti, è questo il carattere maggior-
mente peculiare del diritto del lavoro rispetto alle altre branche del diritto.
Particolarità ulteriore, ma logica, è data dalla circostanza che, a differenza del singo-
lo lavoratore, il datore di lavoro, anche singolo, è soggetto sindacale. Il singolo datore
di lavoro, infatti, è la controparte dei sindacati, e quindi di un soggetto rappresenta-
tivo di una pluralità di persone, in una contrattazione di tipo aziendale.
La legge, nel corso del tempo, ha differentemente disciplinato i contratti collettivi e,
conseguentemente, ne sono derivati effetti diversi a seconda della suddetta regola-
mentazione.
In ogni caso, però, si può affermare che il contratto collettivo ha la
funzione di spe-
ci care ed integrare alcune delle condizioni legislativamente previste
e relative a
quasi tutti gli aspetti del rapporto, ad esclusione, ovviamente, di diritti indisponibili.
Tale integrazione è storicamente avvenuta modellando il precetto legislativo con ri-
ferimento ad una determinata realtà (professionale, piuttosto che merceologica o
territoriale).