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sua instaurazione alla sua risoluzione, sono contenute in leggi ordinarie (si pensi alla

L. 15-7-1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, alla L. 20-5-1970, n. 300, cd.

Statuto

dei lavoratori,

al D.Lgs. 10-9-2003, n. 276, in materia di disciplina del mercato del lavo-

ro, alla L. 10-12-2014, n. 183, cd.

Jobs Act

, ed ai successivi decreti attuativi).

Le Regioni hanno potestà legislativa analoga a quella del Parlamento, salvo per quanto

concerne l’ef cacia territoriale e le materie entro le quali è possibile il loro intervento.

Pur a seguito della modi ca dell’art. 117 Cost. (operata dalla L. cost. 3/2001) in or-

dine alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, le materie del

diritto del lavoro, e speci camente quelle relative alla regolamentazione del rappor-

to di lavoro ed agli istituti ad esso immediatamente connessi, restano di competenza

esclusiva dello Stato.

In tema di diritto e mercato del lavoro la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. con-

cede alle Regioni,

in via concorrente

con la competenza statale, le seguenti materie:

>

tutela e sicurezza del lavoro (da interpretarsi restrittivamente, ovvero con riferi-

mento all’organizzazione del mercato del lavoro);

>

collocamento e servizi per l’impiego;

>

politiche attive del lavoro;

>

previdenza complementare e previdenza integrativa;

>

tutela della salute.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale esclusiva, benché essa si rica-

vi per mera differenza, ovvero in quegli ambiti in cui non vi è una riserva legislativa

dello Stato o una competenza concorrente Stato-Regioni, e quindi possa apparire

di notevole ampiezza, la sua portata è limitata dal fatto che la competenza statale si

esercita su ambiti molto vasti (ad esempio l’ordinamento civile) che riducono così la

competenza regionale.

1.5

L’autonomia collettiva e la contrattazione collettiva

Speci ca fonte di diritti e di doveri per le parti del contratto di lavoro è la contratta-

zione collettiva, ovvero l’

accordo tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali

(o singoli datori), rivolto a regolare speci ci aspetti del rapporto di lavoro

. Con

ogni probabilità, nell’ambito del sistema delle fonti, è questo il carattere maggior-

mente peculiare del diritto del lavoro rispetto alle altre branche del diritto.

Particolarità ulteriore, ma logica, è data dalla circostanza che, a differenza del singo-

lo lavoratore, il datore di lavoro, anche singolo, è soggetto sindacale. Il singolo datore

di lavoro, infatti, è la controparte dei sindacati, e quindi di un soggetto rappresenta-

tivo di una pluralità di persone, in una contrattazione di tipo aziendale.

La legge, nel corso del tempo, ha differentemente disciplinato i contratti collettivi e,

conseguentemente, ne sono derivati effetti diversi a seconda della suddetta regola-

mentazione.

In ogni caso, però, si può affermare che il contratto collettivo ha la

funzione di spe-

ci care ed integrare alcune delle condizioni legislativamente previste

e relative a

quasi tutti gli aspetti del rapporto, ad esclusione, ovviamente, di diritti indisponibili.

Tale integrazione è storicamente avvenuta modellando il precetto legislativo con ri-

ferimento ad una determinata realtà (professionale, piuttosto che merceologica o

territoriale).