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edises

.it

Ad oggi i più importanti atti di diritto internazionale che incidono sul diritto del lavoro

sono approvati nell’ambito dell’

Organizzazione Internazionale del Lavoro

(OIL o ILO

nella sigla inglese), istituita nel 1917 e successivamente divenuta un’agenzia specializzata

delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani rico-

nosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro.

A livello normativo gli atti dell’OIL sono costituiti dalle

Raccomandazioni

, dalle

Convenzioni

e dai

Codici di condotta

. Questi provvedimenti, per essere concreta-

mente applicabili negli ordinamenti interni, necessitano di un atto di recepimento

(per quanto riguarda le Raccomandazioni) ovvero di rati ca (per quanto riguarda

le Convenzioni) da parte del singolo Stato.

I

trattati internazionali

sono anch’essi fonti di diritto e, parimenti agli atti dell’OIL,

vanno considerati come fonte indiretta di produzione legislativa. Ciò implica che devo-

no essere rati cati con un atto normativo statale (la legge di rati ca) al ne di potere

entrare a fare parte delle norme dell’ordinamento giuridico con ef cacia vincolante.

Diversa è, invece, l’ef cacia nel diritto interno delle

fonti di diritto dell’Unione euro-

pea

. In questo ambito è da ricordare che l’Italia ha aderito alla Comunità economica

europea (CEE) sin dalla sua istituzione, avvenuta il 25 marzo 1957 con la rma a

Roma del trattato fondativo e ora è membro dell’Unione europea (UE), organiz-

zazione che dal 1° dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del Trattato di

Lisbona) ha sostituito la Comunità europea. Questa organizzazione è attualmente

disciplinata da due accordi internazionali:

>

il

Trattato sull’Unione europea o TUE

, noto anche come Trattato di Maastricht,

rmato il 17 febbraio 1992. Negli anni successivi è stato radicalmente modi cato,

soprattutto con il Trattato di Lisbona, e può essere considerato la Carta costituzio-

nale dell’organizzazione in quanto individua i principi sui quali essa è fondata e

l’assetto istituzionale della stessa. È formato da 55 articoli;

>

il

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o TFUE

, denominazione attribu-

ita al Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) del 1957 in seguito alle modi -

che introdotte con il Trattato di Lisbona. Nei suoi 358 articoli con uiscono le norme

di tipo operativo e quelle attuative delle disposizioni di principio riportate nel TUE.

I due trattati af dano alle istituzioni europee (in particolare al Parlamento europeo,

al Consiglio dell’Unione e alla Commissione) la facoltà di emanare atti giuridici che

incidono notevolmente sulla disciplina nazionale del diritto del lavoro. Si tratta:

>

dei

regolamenti

, atti che hanno una portata generale, obbligatori in tutti loro

elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 288, par.

2, TFUE). Dalla de nizione data emergono le principali caratteristiche dei rego-

lamenti: non si rivolgono a destinatari espressamente indicati o individuabili a

priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto (

portata generale

), sono

vincolanti in tutti i loro elementi e non sono possono ricevere un’applicazione

parziale, incompleta o selettiva (

obbligatorietà in tutti gli elementi

), si integrano au-

tomaticamente nei sistemi giuridici nazionali e producono effetti immediati nei

confronti di tutti i soggetti del diritto interno (

diretta applicabilità

);

>

delle

direttive

, che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguar-

da il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali

in merito alla forma e ai mezzi (art. 288, par. 3, TFUE). L’elemento quali cante

di tali atti, quindi, è quello di impegnare i singoli Stati a realizzare gli obiettivi in