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Ad oggi i più importanti atti di diritto internazionale che incidono sul diritto del lavoro
sono approvati nell’ambito dell’
Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL o ILO
nella sigla inglese), istituita nel 1917 e successivamente divenuta un’agenzia specializzata
delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani rico-
nosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro.
A livello normativo gli atti dell’OIL sono costituiti dalle
Raccomandazioni
, dalle
Convenzioni
e dai
Codici di condotta
. Questi provvedimenti, per essere concreta-
mente applicabili negli ordinamenti interni, necessitano di un atto di recepimento
(per quanto riguarda le Raccomandazioni) ovvero di rati ca (per quanto riguarda
le Convenzioni) da parte del singolo Stato.
I
trattati internazionali
sono anch’essi fonti di diritto e, parimenti agli atti dell’OIL,
vanno considerati come fonte indiretta di produzione legislativa. Ciò implica che devo-
no essere rati cati con un atto normativo statale (la legge di rati ca) al ne di potere
entrare a fare parte delle norme dell’ordinamento giuridico con ef cacia vincolante.
Diversa è, invece, l’ef cacia nel diritto interno delle
fonti di diritto dell’Unione euro-
pea
. In questo ambito è da ricordare che l’Italia ha aderito alla Comunità economica
europea (CEE) sin dalla sua istituzione, avvenuta il 25 marzo 1957 con la rma a
Roma del trattato fondativo e ora è membro dell’Unione europea (UE), organiz-
zazione che dal 1° dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona) ha sostituito la Comunità europea. Questa organizzazione è attualmente
disciplinata da due accordi internazionali:
>
il
Trattato sull’Unione europea o TUE
, noto anche come Trattato di Maastricht,
rmato il 17 febbraio 1992. Negli anni successivi è stato radicalmente modi cato,
soprattutto con il Trattato di Lisbona, e può essere considerato la Carta costituzio-
nale dell’organizzazione in quanto individua i principi sui quali essa è fondata e
l’assetto istituzionale della stessa. È formato da 55 articoli;
>
il
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o TFUE
, denominazione attribu-
ita al Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) del 1957 in seguito alle modi -
che introdotte con il Trattato di Lisbona. Nei suoi 358 articoli con uiscono le norme
di tipo operativo e quelle attuative delle disposizioni di principio riportate nel TUE.
I due trattati af dano alle istituzioni europee (in particolare al Parlamento europeo,
al Consiglio dell’Unione e alla Commissione) la facoltà di emanare atti giuridici che
incidono notevolmente sulla disciplina nazionale del diritto del lavoro. Si tratta:
>
dei
regolamenti
, atti che hanno una portata generale, obbligatori in tutti loro
elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 288, par.
2, TFUE). Dalla de nizione data emergono le principali caratteristiche dei rego-
lamenti: non si rivolgono a destinatari espressamente indicati o individuabili a
priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto (
portata generale
), sono
vincolanti in tutti i loro elementi e non sono possono ricevere un’applicazione
parziale, incompleta o selettiva (
obbligatorietà in tutti gli elementi
), si integrano au-
tomaticamente nei sistemi giuridici nazionali e producono effetti immediati nei
confronti di tutti i soggetti del diritto interno (
diretta applicabilità
);
>
delle
direttive
, che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguar-
da il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi (art. 288, par. 3, TFUE). L’elemento quali cante
di tali atti, quindi, è quello di impegnare i singoli Stati a realizzare gli obiettivi in