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L’
articolo 35
, che apre il titolo III, speci ca che compito della Repubblica è quello
di
tutelare il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni
, mentre l’
articolo 36
afferma il
diritto del lavoratore ad avere una
retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità
del suo lavoro, e in ogni caso
suf ciente
ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’e-
sistenza libera e dignitosa. Allo stesso modo si afferma il diritto alle ferie annuali
retribuite e al riposo settimanale, speci cando che tali diritti non possono essere
rinunciati. È sempre questa norma a stabilire una riserva di legge in materia di ora-
rio di lavoro.
Continuando si nota che l’
art. 37
Cost. ha a speci co riferimento il
lavoro delle
donne
e quello
dei minori
,
statuendo un principio generale di parità di trattamento
in termini retributivi. Una particolare speci cazione porta ad affermare che le con-
dizioni di lavoro devono essere tali da garantire alla donna la protezione adeguata
all’assolvimento della sua funzione familiare di modo che siano garantiti anche i
diritti del bambino.
L’
art. 38
Cost. riguarda il diritto al
lavoro dei diversamente abili
, nonché la tutela
sociale (in termini anche di assistenza) che a essi va riservata.
Gli
articoli 39 e 40
Cost., invece, riguardano l’
attività sindacale
, la libera formazione
delle relative organizzazioni in termini associativi ed il riconoscimento del diritto di
sciopero.
Un ruolo particolarmente rilevante nell’attuazione dei principi e delle norme derivan-
ti dalla Costituzione e nell’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla stessa è stato
assunto in questi anni dalla
Corte costituzionale
. Gli interventi della Consulta sono da
considerarsi ancora più signi cativi ove si consideri che, con la nascita della Repubblica
e la caduta del fascismo, il sistema di valori su cui è incentrata la Costituzione è entrato
spesso in contrasto con le norme approvate nel periodo fascista e ancora vigenti in seguito
all’entrata in vigore del testo costituzionale, con itti che la Corte è stata chiamata più
volte a risolvere.
Con riferimento allo sciopero, ad esempio, sono stati gli orientamenti della Corte a ride-
nire l’orizzonte penale dell’interruzione dell’attività lavorativa a scopi politico-sindacali,
ad evidenziare la legittimità dello sciopero quale vero e proprio diritto individuale ad
esercizio collettivo, nonché ad individuare quali manifestazioni di lotta far rientrare nel
concetto di sciopero, a determinare i limiti esterni attinenti alle modalità di esercizio del-
lo stesso nonché ai suoi scopi (limite che si ravvisa nella “comparazione tra l’interesse da
tutelare con lo sciopero e gli altri interessi aventi pari o maggiore rilievo costituzionale”).
1.4
La legge ordinaria e quella regionale
Il più comune luogo di mediazione degli interessi tra le diverse parti del rapporto di
lavoro si ritrova, indubbiamente, nella
legge ordinaria
e negli
atti normativi ad essa
equiparati
(i decreti legislativi ed i decreti legge).
Impossibile elencare in questa sede, sia pure sommariamente, i provvedimenti di
legge che hanno riguardato il rapporto di lavoro nel corso del tempo. Basti conside-
rare, tuttavia, che il codice civile del 1942 contiene sia disposizioni generali aventi
ad oggetto il lavoro (art. 2060 c.c.) sia disposizioni particolari rivolte alla de nizione
del lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.) sia,
in ne, la disciplina generale del lavoro subordinato (articoli 2096 e seguenti c.c.).
Inoltre alcune delle più signi cative norme che regolano il contratto di lavoro, dalla