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edises

.it

L’

articolo 35

, che apre il titolo III, speci ca che compito della Repubblica è quello

di

tutelare il lavoro

in tutte le sue forme ed applicazioni

, mentre l’

articolo 36

afferma il

diritto del lavoratore ad avere una

retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità

del suo lavoro, e in ogni caso

suf ciente

ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’e-

sistenza libera e dignitosa. Allo stesso modo si afferma il diritto alle ferie annuali

retribuite e al riposo settimanale, speci cando che tali diritti non possono essere

rinunciati. È sempre questa norma a stabilire una riserva di legge in materia di ora-

rio di lavoro.

Continuando si nota che l’

art. 37

Cost. ha a speci co riferimento il

lavoro delle

donne

e quello

dei minori

,

statuendo un principio generale di parità di trattamento

in termini retributivi. Una particolare speci cazione porta ad affermare che le con-

dizioni di lavoro devono essere tali da garantire alla donna la protezione adeguata

all’assolvimento della sua funzione familiare di modo che siano garantiti anche i

diritti del bambino.

L’

art. 38

Cost. riguarda il diritto al

lavoro dei diversamente abili

, nonché la tutela

sociale (in termini anche di assistenza) che a essi va riservata.

Gli

articoli 39 e 40

Cost., invece, riguardano l’

attività sindacale

, la libera formazione

delle relative organizzazioni in termini associativi ed il riconoscimento del diritto di

sciopero.

Un ruolo particolarmente rilevante nell’attuazione dei principi e delle norme derivan-

ti dalla Costituzione e nell’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla stessa è stato

assunto in questi anni dalla

Corte costituzionale

. Gli interventi della Consulta sono da

considerarsi ancora più signi cativi ove si consideri che, con la nascita della Repubblica

e la caduta del fascismo, il sistema di valori su cui è incentrata la Costituzione è entrato

spesso in contrasto con le norme approvate nel periodo fascista e ancora vigenti in seguito

all’entrata in vigore del testo costituzionale, con itti che la Corte è stata chiamata più

volte a risolvere.

Con riferimento allo sciopero, ad esempio, sono stati gli orientamenti della Corte a ride-

nire l’orizzonte penale dell’interruzione dell’attività lavorativa a scopi politico-sindacali,

ad evidenziare la legittimità dello sciopero quale vero e proprio diritto individuale ad

esercizio collettivo, nonché ad individuare quali manifestazioni di lotta far rientrare nel

concetto di sciopero, a determinare i limiti esterni attinenti alle modalità di esercizio del-

lo stesso nonché ai suoi scopi (limite che si ravvisa nella “comparazione tra l’interesse da

tutelare con lo sciopero e gli altri interessi aventi pari o maggiore rilievo costituzionale”).

1.4

La legge ordinaria e quella regionale

Il più comune luogo di mediazione degli interessi tra le diverse parti del rapporto di

lavoro si ritrova, indubbiamente, nella

legge ordinaria

e negli

atti normativi ad essa

equiparati

(i decreti legislativi ed i decreti legge).

Impossibile elencare in questa sede, sia pure sommariamente, i provvedimenti di

legge che hanno riguardato il rapporto di lavoro nel corso del tempo. Basti conside-

rare, tuttavia, che il codice civile del 1942 contiene sia disposizioni generali aventi

ad oggetto il lavoro (art. 2060 c.c.) sia disposizioni particolari rivolte alla de nizione

del lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.) sia,

in ne, la disciplina generale del lavoro subordinato (articoli 2096 e seguenti c.c.).

Inoltre alcune delle più signi cative norme che regolano il contratto di lavoro, dalla