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essi previsti, ferma restando la competenza delle istituzioni nazionali in ordine alla
scelta dei
mezzi
e delle
forme
reputati più idonei per il raggiungimento di tali scopi.
Si differenziano, quindi, dai regolamenti in quanto non hanno portata generale
ma impongono degli obblighi di risultato solo in capo agli Stati membri tenuti a
recepirle nel loro ordinamento interno. Altro elemento di differenziazione è la
non diretta applicabilità
dal momento che, per poter produrre effetti giuridici negli
ordinamenti nazionali, le direttive devono necessariamente essere oggetto di prov-
vedimenti di recepimento; solo in seguito all’adozione di questi ultimi potranno
derivare obblighi e diritti per i soggetti degli ordinamenti interni;
>
delle
decisioni
, obbligatorie in tutti i loro elementi; se designano i destinatari sono
obbligatorie soltanto nei confronti di questi (art. 288, par. 4, TFUE).
1.3
La Costituzione italiana
Nella Costituzione repubblicana il concetto di lavoro quale valore fondamentale e la
tutela dei diritti ad esso associati hanno una posizione predominante, tanto che già
all’
art. 1
si afferma che l’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro
. Ciò
signi ca che il lavoro è un valore tanto importante da giungere a quali care la nostra
forma di Stato e da imporre al legislatore il perseguimento di una politica di difesa
sociale che tenda ad eliminare le diseguaglianze e i privilegi di natura economica
attraverso la tutela e la promozione di ogni forma di lavoro.
Il termine
lavoro
, infatti, deve essere inteso in un’accezione vasta, tale da ricompren-
dere tutte le forme di lavoro che siano in grado di realizzare la persona umana sia
come singolo individuo sia come soggetto che, attraverso il proprio impegno, concor-
re ad aumentare il benessere collettivo.
Ecco quindi la necessità di
perseguire l’occupazione dei cittadini
, esigenza ribadita
dall’
art. 4
della Costituzione, in base al quale “la Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il
diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo dirit-
to”. La Carta costituzionale, dunque, non si limita a tutelare i lavoratori, cioè coloro
che sono già occupati, ma si preoccupa anche di coloro che ancora non lo sono, i
quali possono manifestare la pretesa a che siano create occasioni di lavoro.
Anche se le norme costituzionali in materia di lavoro si riferiscono a qualsiasi attività
lavorativa, le stesse, per motivi storici ed economici, sono sempre state viste nell’ottica
della
tutela del lavoro subordinato
e, allo stesso modo, la maggior parte delle leggi
speciali emanate in base ai precetti costituzionali sono dirette a regolamentare il
lavoro subordinato. Presupposto implicito della posizione del lavoratore subordinato
all’interno della Costituzione è l’oggettiva disparità di forze che lo vede contrappo-
sto al datore di lavoro, motivo per il quale le norme che citeremo (oltre ad avere un
chiaro intento di indirizzo politico) hanno lo scopo principale di stabilire principi e
regolamentazioni minime che non possono essere derogate dalla volontà delle parti.
Oltre alle disposizioni sopra citate, collocate nell’ambito dei “principi fondamentali”
dettati dalla Costituzione, altre norme aventi rilevanza ai ni del diritto del lavoro si
trovano nella regolazione dei rapporti economici (titolo III) e dei rapporti politici
(titolo IV).
Particolarmente importanti sono gli
articoli da 35 a 40
della Costituzione, sia perché
esplicitano delle direttive politiche in capo al legislatore sia perché trattasi di precetti
immediatamente applicabili nei rapporti tra privati.