

La responsabilità civile e penale degli insegnanti
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Di risposta a tali elementi c.d. “positivi”, peraltro, deve
necessariamente riscontrarsi l’assenza di cause c.d. “di
giustificazione” al ricorrere delle quali un fatto conside-
rato di regola antigiuridico e, pertanto, vietato, risulta
al contrario privo di disvalore e consentito dall’ordina-
mento
2
.
Ciò premesso riguardo all’elemento oggettivo del reato
occorre precisare, tuttavia, che affinché si possa avere
reato non è sufficiente il verificarsi del fatto materiale,
piuttosto occorre anche il concorso della volontà del sog-
getto agente: tale partecipazione della volontà al fatto
esterno costituisce ciò che tradizionalmente è indicato
con l’espressione “elemento soggettivo” o “psicologico”
del reato.
A tale volontà si lega, a sua volta, indissolubilmente, il
concetto di “colpevolezza”, che consiste in quell’atteg-
giamento psichico antidoveroso, nei confronti del fatto
materiale commesso, necessario ai fini dell’integrazione
del reato, cui tradizionalmente si ricollega quale presup-
posto indispensabile l’“imputabilità” del soggetto. Risulta
evidente, infatti, come non vi possa essere colpevolezza
senza ammettere a priori uno stato di maturità, sanità
mentale e dunque di consapevolezza del reo, tale da con-
sentire di ricondurre a questi le conseguenze penali delle
sue azioni o omissioni, dolose o colpose.
L’art 42 c.p. detta le regole generali sulla disciplina della
colpevolezza. Recita, infatti: “
Nessuno può essere punito per
2
Ivi, p. 231.