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La responsabilità civile e penale degli insegnanti

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Di risposta a tali elementi c.d. “positivi”, peraltro, deve

necessariamente riscontrarsi l’assenza di cause c.d. “di

giustificazione” al ricorrere delle quali un fatto conside-

rato di regola antigiuridico e, pertanto, vietato, risulta

al contrario privo di disvalore e consentito dall’ordina-

mento

2

.

Ciò premesso riguardo all’elemento oggettivo del reato

occorre precisare, tuttavia, che affinché si possa avere

reato non è sufficiente il verificarsi del fatto materiale,

piuttosto occorre anche il concorso della volontà del sog-

getto agente: tale partecipazione della volontà al fatto

esterno costituisce ciò che tradizionalmente è indicato

con l’espressione “elemento soggettivo” o “psicologico”

del reato.

A tale volontà si lega, a sua volta, indissolubilmente, il

concetto di “colpevolezza”, che consiste in quell’atteg-

giamento psichico antidoveroso, nei confronti del fatto

materiale commesso, necessario ai fini dell’integrazione

del reato, cui tradizionalmente si ricollega quale presup-

posto indispensabile l’“imputabilità” del soggetto. Risulta

evidente, infatti, come non vi possa essere colpevolezza

senza ammettere a priori uno stato di maturità, sanità

mentale e dunque di consapevolezza del reo, tale da con-

sentire di ricondurre a questi le conseguenze penali delle

sue azioni o omissioni, dolose o colpose.

L’art 42 c.p. detta le regole generali sulla disciplina della

colpevolezza. Recita, infatti: “

Nessuno può essere punito per

2

 Ivi, p. 231.