

La responsabilità civile e penale degli insegnanti
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Responsabilità significa, altresì, “
sottomissione, disposta
dalla legge, alla sanzione in conseguenza della violazione di
un dovere giuridico
” e il ricorso a tale terminologia, come
osserva lo Schipani
1
, è attestato, sin dalla sua comparsa
nella lingua italiana, sia nell’ambito del diritto pubblico,
con riferimento ai doveri del monarca e del professore,
sia in quello del diritto privato, relativamente ai padroni,
ai genitori e al comandante della nave. In tutti questi
casi è evidente, infatti, come il termine mostri un nucleo
semantico comune, quello di “dover rendere conto” e
“poter essere chiamato in causa” riferito a un soggetto
che, in ragione di un incarico pubblico, o di un ruolo
privato socialmente rilevante, sia titolare di una sfera di
influenza o di potere del cui esercizio deve rispondere
2
.
Perché possa costituirsi responsabilità in senso giuridico,
però, risulta indispensabile anzitutto che il soggetto,
qualsiasi sia la natura del comportamento
contra legem
adottato e purché questi possa considerarsi imputabile,
abbia commesso un “
illecito
” e cioè un’azione o un’omis-
sione contrastanti con un precetto legislativo: dai carat-
teri di tale illecito, nonché della norma e del bene che
si suppone violato, si lasciano comunemente discendere
a carico dell’agente tante posizioni di responsabilità
1
S. Schipani,
Lex Aquilia
,
Culpa
,
Responsabilità
, in F. Milazzo (a cura di),
Illeci-
to e pena privata in età repubblicana
, Atti del convegno internazionale di diritto
romano, Copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1992, 179-181.
2
M. A. Foddai,
Responsabilità: origine e significati,
in
Diritto e Storia
, Rivista
internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana, n. 10, 2011-2012.