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La responsabilità civile e penale degli insegnanti

8

Responsabilità significa, altresì, “

sottomissione, disposta

dalla legge, alla sanzione in conseguenza della violazione di

un dovere giuridico

” e il ricorso a tale terminologia, come

osserva lo Schipani

1

, è attestato, sin dalla sua comparsa

nella lingua italiana, sia nell’ambito del diritto pubblico,

con riferimento ai doveri del monarca e del professore,

sia in quello del diritto privato, relativamente ai padroni,

ai genitori e al comandante della nave. In tutti questi

casi è evidente, infatti, come il termine mostri un nucleo

semantico comune, quello di “dover rendere conto” e

“poter essere chiamato in causa” riferito a un soggetto

che, in ragione di un incarico pubblico, o di un ruolo

privato socialmente rilevante, sia titolare di una sfera di

influenza o di potere del cui esercizio deve rispondere

2

.

Perché possa costituirsi responsabilità in senso giuridico,

però, risulta indispensabile anzitutto che il soggetto,

qualsiasi sia la natura del comportamento

contra legem

adottato e purché questi possa considerarsi imputabile,

abbia commesso un “

illecito

” e cioè un’azione o un’omis-

sione contrastanti con un precetto legislativo: dai carat-

teri di tale illecito, nonché della norma e del bene che

si suppone violato, si lasciano comunemente discendere

a carico dell’agente tante posizioni di responsabilità

1

 S. Schipani,

Lex Aquilia

,

Culpa

,

Responsabilità

, in F. Milazzo (a cura di),

Illeci-

to e pena privata in età repubblicana

, Atti del convegno internazionale di diritto

romano, Copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,

1992, 179-181.

2

 M. A. Foddai,

Responsabilità: origine e significati,

in

Diritto e Storia

, Rivista

internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana, n. 10, 2011-2012.