

La responsabilità civile e penale degli insegnanti
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Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma,
tramite i provvedimenti relativi all’assegnazione dei sin-
goli docenti alle classi e alla predisposizione dell’orario
di insegnamento adottati dai capi di istituto: in ragione di
questi, i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni
e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli
specifici obblighi di servizio indicati contrattualmente,
sia in occasione delle attività definite di insegnamento
(nell’ambito delle quali rientrano le attività didattiche
frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi
integrativi, l’assistenza alla mensa e tutte le altre attività
collegate all’espletamento delle funzioni in orario di ser-
vizio), sia nei minuti che precedono l’inizio delle lezioni,
durante i quali gli insegnanti hanno l’obbligo di trovarsi
in classe per accogliere e vigilare sui discenti
1
.
Tale dovere di “vigilanza” non discende, tuttavia, in capo
al personale docente esclusivamente in virtù dei provve-
dimenti sopracitati, potendo ben trovare la sua ragion
d’essere, anche al di fuori degli obblighi contrattual-
mente assunti, in previsioni di legge aventi lo scopo di
garantire una più pregnante tutela dell’integrità psico-
fisica sia dello scolaro sia del terzo che, a causa di un
evento dannoso provocato dall’alunno, possa risultare
eventualmente danneggiato nella sua persona o nel suo
patrimonio.
1
Il sorgere della responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza ed edu-
cazione degli insegnanti presuppone in ogni caso la minore età degli allievi.