

La responsabilità civile e penale degli insegnanti
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Questi ultimi interventi, tuttavia, dovranno essere pro-
porzionati alla situazione da affrontare e non dovranno
mai degenerare in mezzi di correzione incivili o inumani.
L’insegnante che, in tali attività correzionali, dovesse
violare i limiti anzidetti e con ciò provocare danno agli
allievi, sarà tenuto a risarcirli (in quanto direttamente
responsabile); tali abusi, peraltro, potranno essere fonte
di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, anche
di responsabilità penale per chi li avesse commessi; in
tale ultima ipotesi egli sarà tenuto a risarcire sia il danno
patrimoniale che quello non patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”, come successivamente modificato dal D.P.R.
21 novembre 2007 n. 235, è previsto che siano i regola-
menti delle singole istituzioni scolastiche ad individuare
“
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri spettanti agli studenti, al corretto svolgi-
mento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento
”
(art. 4, c. 1).
È previsto, altresì, che i conseguenti provvedimenti disci-
plinari abbiano “
finalità educativa e tendano al rafforza-
mento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed,
in generale, a vantaggio della comunità scolastica
”
(art. 4, c.
2): infatti, le sanzioni dovranno risultare sempre propor-