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La responsabilità civile e penale degli insegnanti

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Questi ultimi interventi, tuttavia, dovranno essere pro-

porzionati alla situazione da affrontare e non dovranno

mai degenerare in mezzi di correzione incivili o inumani.

L’insegnante che, in tali attività correzionali, dovesse

violare i limiti anzidetti e con ciò provocare danno agli

allievi, sarà tenuto a risarcirli (in quanto direttamente

responsabile); tali abusi, peraltro, potranno essere fonte

di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, anche

di responsabilità penale per chi li avesse commessi; in

tale ultima ipotesi egli sarà tenuto a risarcire sia il danno

patrimoniale che quello non patrimoniale.

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria”, come successivamente modificato dal D.P.R.

21 novembre 2007 n. 235, è previsto che siano i regola-

menti delle singole istituzioni scolastiche ad individuare

i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con

riferimento ai doveri spettanti agli studenti, al corretto svolgi-

mento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle

situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,

gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento

(art. 4, c. 1).

È previsto, altresì, che i conseguenti provvedimenti disci-

plinari abbiano “

finalità educativa e tendano al rafforza-

mento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti

corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed,

in generale, a vantaggio della comunità scolastica

(art. 4, c.

2): infatti, le sanzioni dovranno risultare sempre propor-