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Capitolo 2
La responsabilità degli insegnanti
2.1
Posizione giuridica dell’insegnante e
responsabilità in rapporto alle sue funzioni
“
La funzione del docente è intesa come esplicazione essenziale
dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla ela-
borazione di essa, di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della persona-
lità
”: tale il comma 1 dell’art. 395 del Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs n.
297/1994) il quale, nel circoscrivere, con formula assai
ampia il profilo primario di educatore del docente, ne
ha esteso, altresì, l’ambito di operatività a tutte le attività
connesse con tale funzione, “
tenuto conto dei rapporti ine-
renti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al
governo della comunità scolastica
” (comma 2).
Il “diritto scolastico”, come si osserverà, ha peraltro
disciplinato l’esercizio della libertà di insegnamento
costituzionalmente sancita all’art. 33 della Costituzione
definendone i contenuti essenziali, i vincoli e, al con-
tempo, le modalità espressive: gli artt. 1 e 2 del citato
D.Lgs n. 297/1994 e l’art. 25, comma 3, del D.Lgs n.
165/2001, nel garantire ai docenti tale libertà ne hanno,
infatti, identificato precipuamente gli aspetti di conte-
nuto, di finalità e di condizioni o limite di esercizio.