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Capitolo 2

La responsabilità degli insegnanti

2.1

 Posizione giuridica dell’insegnante e

responsabilità in rapporto alle sue funzioni

La funzione del docente è intesa come esplicazione essenziale

dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla ela-

borazione di essa, di impulso alla partecipazione dei giovani a

tale processo e alla formazione umana e critica della persona-

lità

”: tale il comma 1 dell’art. 395 del Testo Unico delle

disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs n.

297/1994) il quale, nel circoscrivere, con formula assai

ampia il profilo primario di educatore del docente, ne

ha esteso, altresì, l’ambito di operatività a tutte le attività

connesse con tale funzione, “

tenuto conto dei rapporti ine-

renti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al

governo della comunità scolastica

” (comma 2).

Il “diritto scolastico”, come si osserverà, ha peraltro

disciplinato l’esercizio della libertà di insegnamento

costituzionalmente sancita all’art. 33 della Costituzione

definendone i contenuti essenziali, i vincoli e, al con-

tempo, le modalità espressive: gli artt. 1 e 2 del citato

D.Lgs n. 297/1994 e l’art. 25, comma 3, del D.Lgs n.

165/2001, nel garantire ai docenti tale libertà ne hanno,

infatti, identificato precipuamente gli aspetti di conte-

nuto, di finalità e di condizioni o limite di esercizio.