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Capitolo 3

La responsabilità civile degli

insegnanti

3.1

 La responsabilità per

culpa in committendo

L’insegnante, per realizzare la sua azione educativa e di

istruzione, deve poter lavorare in una collettività discipli-

nata: soltanto un contesto ordinato consente un’opera

efficacemente formativa ed evita che gli allievi cagionino

danno a se stessi, ai loro compagni e a terzi.

Al fine di conseguire tale ordine, l’insegnante può agire

in due direzioni: una positiva (o correttiva), che si estrin-

seca in interventi, e l’altra preventiva, che è costituita

dalla vigilanza.

L’attività positiva consiste in primo luogo nel trasmet-

tere agli allievi quei precetti per i quali essi si convincano

intimamente della necessità di un loro comportamento

disciplinato che non turbi la vita della collettività: essa

determina, in tal modo, l’autodisciplina degli allievi.

Ma, allorquando l’ordine dovesse venire turbato, l’inse-

gnante dovrà intervenire, normalmente con i mezzi disci-

plinari consentitigli dai regolamenti ed eccezionalmente

anche in maniera diversa, qualora ciò risulti necessario

allo scopo di evitare che allievi producano danno a se

stessi o agli altri.