

35
Capitolo 3
La responsabilità civile degli
insegnanti
3.1
La responsabilità per
culpa in committendo
L’insegnante, per realizzare la sua azione educativa e di
istruzione, deve poter lavorare in una collettività discipli-
nata: soltanto un contesto ordinato consente un’opera
efficacemente formativa ed evita che gli allievi cagionino
danno a se stessi, ai loro compagni e a terzi.
Al fine di conseguire tale ordine, l’insegnante può agire
in due direzioni: una positiva (o correttiva), che si estrin-
seca in interventi, e l’altra preventiva, che è costituita
dalla vigilanza.
L’attività positiva consiste in primo luogo nel trasmet-
tere agli allievi quei precetti per i quali essi si convincano
intimamente della necessità di un loro comportamento
disciplinato che non turbi la vita della collettività: essa
determina, in tal modo, l’autodisciplina degli allievi.
Ma, allorquando l’ordine dovesse venire turbato, l’inse-
gnante dovrà intervenire, normalmente con i mezzi disci-
plinari consentitigli dai regolamenti ed eccezionalmente
anche in maniera diversa, qualora ciò risulti necessario
allo scopo di evitare che allievi producano danno a se
stessi o agli altri.