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Capitolo 1
Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale
661
1.6
Il periodo post-bellico e l’a ermarsi dei principi costituzionali
Una fondamentale tappa evolutiva della previdenza sociale si ebbe nel
periodo della
Costituzione repubblicana
: l’entrata in vigore della Carta costituzionale dello Stato
repubblicano (1948) ha, infatti, determinato una totale trasformazione della legisla-
zione sociale in Italia.
Se durante il periodo corporativo l’intervento dello Stato in materia previdenziale
era stato nalizzato unicamente a rafforzare il regime, rendendone più stabile il po-
tere, nel periodo successivo esso avrà lo scopo di realizzare un
sistema di protezione
sociale
volto
a
garantire a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, indipendentemente
dall’instaurazione di uno speci co rapporto assicurativo. Caduto l’ordinamento fa-
scista il dovere di solidarietà corporativa viene de nitivamente superato lasciando
spazio al
principio di solidarietà collettivo
esteso all’intera comunità dei cittadini.
In linea con i principi propri dello
Stato sociale
, la tutela previdenziale fu estesa a
nuove situazioni di bisogno, nonché ad ulteriori categorie di soggetti, anche estranei
al tradizionale ambito del lavoro subordinato: nello Stato sociale la protezione socia-
le
non rappresenta più un interesse del singolo individuo indigente af dato all’au-
totutela di singole categorie o all’intervento caritatevole dello Stato, ma piuttosto
costituisce un vero e proprio dovere della collettività.
Tale visione di sicurezza sociale è stata pienamente accolta nei principi nella Carta costi-
tuzionale, il cui affermarsi ha determinato l’accoglimento di una nozione di previdenza
sociale non più intesa come assicurazione ma piuttosto come sicurezza e solidarietà
sociale: in particolare la
sicurezza sociale comprende tanto l’assistenza sociale, volta
alla tutela degli indigenti, quanto la previdenza sociale, tesa alla tutela dei lavoratori.
Di particolare importanza in materia sono l’
art. 3
, comma 2, della Costituzione («È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese») e l’
art. 38
(«Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazio-
ne involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti pre-
disposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera»).
Speci camente, l’art. 3 evidenzia l’affermazione dello Stato sociale, che deve ga-
rantire la rimozione degli ostacoli, anche sociali, che limitano i diritti e le libertà
fondamentali di tutti gli individui; l’art. 38, poi, viene ritenuto il fondamento del-
la previdenza sociale, in quanto da un lato rappresenta la massima espressione del
principio solidaristico, dall’altro individua espressamente, quale ne dello Stato, la
realizzazione della tutela previdenziale.
1.7
Le attuali tendenze della politica sociale
La legislazione ordinaria ha dato attuazione ai principi della Stato sociale, caratte-
rizzato da un
intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto
tali, diretto alla tutela di tutte le fondamentali condizioni di bisogno e non soltanto