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Capitolo 1

Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale

661

1.6

Il periodo post-bellico e l’a ermarsi dei principi costituzionali

Una fondamentale tappa evolutiva della previdenza sociale si ebbe nel

periodo della

Costituzione repubblicana

: l’entrata in vigore della Carta costituzionale dello Stato

repubblicano (1948) ha, infatti, determinato una totale trasformazione della legisla-

zione sociale in Italia.

Se durante il periodo corporativo l’intervento dello Stato in materia previdenziale

era stato nalizzato unicamente a rafforzare il regime, rendendone più stabile il po-

tere, nel periodo successivo esso avrà lo scopo di realizzare un

sistema di protezione

sociale

volto

a

garantire a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, indipendentemente

dall’instaurazione di uno speci co rapporto assicurativo. Caduto l’ordinamento fa-

scista il dovere di solidarietà corporativa viene de nitivamente superato lasciando

spazio al

principio di solidarietà collettivo

esteso all’intera comunità dei cittadini.

In linea con i principi propri dello

Stato sociale

, la tutela previdenziale fu estesa a

nuove situazioni di bisogno, nonché ad ulteriori categorie di soggetti, anche estranei

al tradizionale ambito del lavoro subordinato: nello Stato sociale la protezione socia-

le

non rappresenta più un interesse del singolo individuo indigente af dato all’au-

totutela di singole categorie o all’intervento caritatevole dello Stato, ma piuttosto

costituisce un vero e proprio dovere della collettività.

Tale visione di sicurezza sociale è stata pienamente accolta nei principi nella Carta costi-

tuzionale, il cui affermarsi ha determinato l’accoglimento di una nozione di previdenza

sociale non più intesa come assicurazione ma piuttosto come sicurezza e solidarietà

sociale: in particolare la

sicurezza sociale comprende tanto l’assistenza sociale, volta

alla tutela degli indigenti, quanto la previdenza sociale, tesa alla tutela dei lavoratori.

Di particolare importanza in materia sono l’

art. 3

, comma 2, della Costituzione («È

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-

mitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese») e l’

art. 38

(«Ogni cittadino inabile al lavoro

e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza

sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazio-

ne involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento

professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti pre-

disposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera»).

Speci camente, l’art. 3 evidenzia l’affermazione dello Stato sociale, che deve ga-

rantire la rimozione degli ostacoli, anche sociali, che limitano i diritti e le libertà

fondamentali di tutti gli individui; l’art. 38, poi, viene ritenuto il fondamento del-

la previdenza sociale, in quanto da un lato rappresenta la massima espressione del

principio solidaristico, dall’altro individua espressamente, quale ne dello Stato, la

realizzazione della tutela previdenziale.

1.7

Le attuali tendenze della politica sociale

La legislazione ordinaria ha dato attuazione ai principi della Stato sociale, caratte-

rizzato da un

intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto

tali, diretto alla tutela di tutte le fondamentali condizioni di bisogno e non soltanto