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Libro IV

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Sezione II

Legislazione sociale

Tale piano d’intervento appare evidente in un signi cativo documento, la

Carta del

lavoro

del 21 aprile 1927 in cui era stata affrontata la questione della previdenza pub-

blica, che avrebbe necessitato di maggiore coordinamento ed uni cazione da parte

dello Stato, attraverso gli organi corporativi e le associazioni professionali.

All’entrata in vigore della Carta del lavoro fascista, che tra l’altro sancì l’obbligo per

gli organi dello Stato di sorvegliare l’osservanza delle leggi sulla prevenzione degli

infortuni e la polizia del lavoro, seguì l’istituzione dell’

Ispettorato corporativo

che,

con il R.D. 28 dicembre 1931, n. 1684, ampliò il campo d’intervento assumendo la

funzione di vigilanza per l’attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende

industriali, commerciali, negli uf ci, in agricoltura, oltre al controllo sull’esecuzione

dei contratti collettivi, sulle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie

che le nuove leggi apprestavano a favore dei prestatori d’opera.

Venne teorizzata la concezione della

solidarietà corporativa

tra appartenenti al medesimo

gruppo o categoria, e tra datore e prestatore di lavoro. Tale concetto si prestava a giusti-

care sia l’estensione della tutela previdenziale anche ad eventi non (necessariamente)

dipendenti dallo svolgimento dell’attività lavorativa – quali l’invalidità e la malattia, o,

comunque, non incerti, come la vecchiaia e la morte – sia meccanismi redistributivi di

ricchezza interni al gruppo, capaci di mantenere sostanzialmente indenne la nanza pub-

blica da oneri economici aggiuntivi.

• In particolare, si devono alla

legislazione del ventennio fascista

:

• l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1927);

• l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per la gente di mare

(1929);

• l’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni anche alle malattie professionali

(1929);

• l’istituzione degli assegni familiari

(1934);

• il riordino sia della legislazione antinfortunistica che di quella in materia di assicura-

zione per l’invalidità e la vecchiaia e di assicurazione contro la disoccupazione (1935);

• l’istituzione dell’assicurazione contro le malattie comuni (1943).

Non vanno dimenticate le fondamentali disposizioni dettate dal

Codice civile

appro-

vato nel 1942: la ripartizione tra datore e prestatore di lavoro dell’obbligo contributivo

(art. 2115), il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116), il vincolo di destina-

zione dei fondi speciali per la previdenza e l’assistenza dei lavoratori (artt. 2117 e 2123).

La tutela assicurativa venne, poi, espressamente estesa a categorie di lavoratori non

subordinati, tra i quali i soci delle cooperative e i soci prestatori d’opera delle società

anche di fatto (R.D. 1422/1924).

D’altra parte, lo spiccato interessamento dello Stato verso l’organizzazione previden-

ziale (che si manifestò anche con l’accentramento delle funzioni presso pochi enti ri-

gidamente regolamentati) fu giusti cato dall’ingente quantità di risorse nanziarie,

che, per effetto del sistema di gestione fondato sulla

capitalizzazione

, vennero accu-

mulate dagli enti previdenziali: risorse che furono ampiamente utilizzate dal regime

anche per ni diversi da quelli propri degli istituti di previdenza (opere pubbliche,

boni che agrarie, iniziative di credito fondiario, attività belliche ecc.).