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Capitolo 1
Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale
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ed economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano.
Pertanto essa:
>
è destinata alla classe lavoratrice, che fruisce di determinate prestazioni al ne di
riparare le conseguenze dannose derivanti da alcuni eventi previsti ed individuati
dal legislatore, quali infortuni, malattie, vecchiaia, disoccupazione involontaria;
>
disciplina l’erogazione di prestazioni sociali in denaro a copertura dei rischi di in-
validità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione;
>
riserva il diritto alla prestazione a chi abbia accumulato un numero minimo di anni
di versamenti contributivi.
1.2
Le origini della legislazione sociale
Le origini della legislazione sociale vanno concordemente fatte coincidere con l’
af-
fermazione dello Stato sociale
: più precisamente è possibile collocare la nascita di
tale branca del diritto tra la ne del XVIII e i primi anni del XIX secolo, come conse-
guenza delle radicali trasformazioni economiche e sociali seguite alla rivoluzione in-
dustriale, che determinò nuove e complesse problematiche legate al mondo del lavo-
ro (in particolare, lo sfruttamento dei lavoratori nelle neonate fabbriche) con pesanti
risvolti anche dal punto di vista sociale, passate alla storia come la cd.
questione sociale
.
Nella prima fase, la legislazione sociale si presenta, dunque, come risposta dell’ordi-
namento alla questione sociale: i lavoratori, inseriti nelle fabbriche e divenuti operai,
incominciano ad avere degli interessi speci ci di classe rimasti no ad allora privi di
tutela (si precisa, infatti, che il codice civile del 1865 non prevedeva una disciplina
del contratto di lavoro, ma la sola “locazione di opere e servizi”).
La legislazione sociale rappresenta, nel suo nucleo storico, la nascita e, insieme, la
prima fase dell’evoluzione del
diritto del lavoro
: quella nella quale le prime leggi di
tutela del
prestatore d’opera hanno rappresentato norme eccezionali rispetto alla
disciplina di diritto comune, assai povero, all’epoca, di disposizioni in materia, ma,
soprattutto, fondato sul rigoroso rispetto del principio di parità formale delle parti
del contratto di lavoro, individualisticamente inteso, così come qualsiasi altro con-
tratto di scambio (Cinelli).
1.3
La rivoluzione industriale ed il periodo pre-unitario
La rivoluzione industriale, iniziata in Inghilterra già a partire dalla metà del 1700,
si
manifestò in Italia con notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei
: essa com-
portò una serie di fenomeni sociali, economici ed etici, legati, in particolare, all’i-
nurbamento di grandi masse di lavoratori, che si sottraevano alle tradizionali attività
agricole ed artigianali, per intraprendere quelle emergenti dell’industria, che pro-
mettevano guadagni più elevati.
Tale riversamento di “capitale umano” disposto a lavorare alle più dure ed inique
condizioni determinò una situazione di sfruttamento del lavoro e l’intensi carsi
dell’industrializzazione portò, con il passare del tempo, ad una maggiore sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica e dello Stato ai problemi sociali e umani, ai sempre
più frequenti infortuni sul lavoro: da qui lo sviluppo della
legislazione sociale
, cioè di