Previous Page  65 / 72 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 65 / 72 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 1

Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale

657

ed economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano.

Pertanto essa:

>

è destinata alla classe lavoratrice, che fruisce di determinate prestazioni al ne di

riparare le conseguenze dannose derivanti da alcuni eventi previsti ed individuati

dal legislatore, quali infortuni, malattie, vecchiaia, disoccupazione involontaria;

>

disciplina l’erogazione di prestazioni sociali in denaro a copertura dei rischi di in-

validità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione;

>

riserva il diritto alla prestazione a chi abbia accumulato un numero minimo di anni

di versamenti contributivi.

1.2

Le origini della legislazione sociale

Le origini della legislazione sociale vanno concordemente fatte coincidere con l’

af-

fermazione dello Stato sociale

: più precisamente è possibile collocare la nascita di

tale branca del diritto tra la ne del XVIII e i primi anni del XIX secolo, come conse-

guenza delle radicali trasformazioni economiche e sociali seguite alla rivoluzione in-

dustriale, che determinò nuove e complesse problematiche legate al mondo del lavo-

ro (in particolare, lo sfruttamento dei lavoratori nelle neonate fabbriche) con pesanti

risvolti anche dal punto di vista sociale, passate alla storia come la cd.

questione sociale

.

Nella prima fase, la legislazione sociale si presenta, dunque, come risposta dell’ordi-

namento alla questione sociale: i lavoratori, inseriti nelle fabbriche e divenuti operai,

incominciano ad avere degli interessi speci ci di classe rimasti no ad allora privi di

tutela (si precisa, infatti, che il codice civile del 1865 non prevedeva una disciplina

del contratto di lavoro, ma la sola “locazione di opere e servizi”).

La legislazione sociale rappresenta, nel suo nucleo storico, la nascita e, insieme, la

prima fase dell’evoluzione del

diritto del lavoro

: quella nella quale le prime leggi di

tutela del

prestatore d’opera hanno rappresentato norme eccezionali rispetto alla

disciplina di diritto comune, assai povero, all’epoca, di disposizioni in materia, ma,

soprattutto, fondato sul rigoroso rispetto del principio di parità formale delle parti

del contratto di lavoro, individualisticamente inteso, così come qualsiasi altro con-

tratto di scambio (Cinelli).

1.3

La rivoluzione industriale ed il periodo pre-unitario

La rivoluzione industriale, iniziata in Inghilterra già a partire dalla metà del 1700,

si

manifestò in Italia con notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei

: essa com-

portò una serie di fenomeni sociali, economici ed etici, legati, in particolare, all’i-

nurbamento di grandi masse di lavoratori, che si sottraevano alle tradizionali attività

agricole ed artigianali, per intraprendere quelle emergenti dell’industria, che pro-

mettevano guadagni più elevati.

Tale riversamento di “capitale umano” disposto a lavorare alle più dure ed inique

condizioni determinò una situazione di sfruttamento del lavoro e l’intensi carsi

dell’industrializzazione portò, con il passare del tempo, ad una maggiore sensibiliz-

zazione dell’opinione pubblica e dello Stato ai problemi sociali e umani, ai sempre

più frequenti infortuni sul lavoro: da qui lo sviluppo della

legislazione sociale

, cioè di