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Libro IV

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Sezione II

Legislazione sociale

partono dalla constatazione che essa, come si vedrà più innanzi, si è sviluppata pro-

prio in favore della classe lavoratrice, da sempre in posizione sociale ed economica

tradizionalmente debole.

Indipendentemente dalle diverse accezioni, comunemente per

legislazione sociale

si fa

riferimento a quell’eterogeneo

complesso di norme giuridiche attraverso le quali lo

Stato esplica la sua attività sociale, volta alla realizzazione della funzione di prote-

zione sociale

, che consiste, sostanzialmente, nella tutela delle categorie economica-

mente più deboli.

In particolare, essa contiene:

>

norme preventive

,

volte ad

evitare il veri carsi di eventi dannosi (ne costituisce un

esempio il T.U. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro);

>

norme di assistenza sociale

, volte a dare sostegno a coloro che versino in stato di

bisogno;

>

norme di previdenza sociale

,

volte alla

tutela del lavoratore allorquando si veri chi-

no eventi come disoccupazione, vecchiaia, malattia, morte o infortunio sul lavoro;

>

norme di sicurezza sociale

, che disciplinano interventi pubblici destinati a tutti i

cittadini senza distinzioni e che servono non per coprire precisi rischi, bensì per

garantire loro condizioni di vita dignitose.

1.1.2

Assistenza sociale e previdenza sociale

Costituisce una branca speci ca della legislazione sociale il

diritto della previdenza

sociale

, inteso come quel ramo del diritto che disciplina le modalità attraverso cui lo

Stato o altri enti intervengono nei confronti dei lavoratori per fronteggiare i rischi

futuri e prevedibili tipici del rapporto di lavoro.

Da qui è possibile delineare la

differenza tra l’assistenza sociale e la previdenza

sociale

: essa è pre gurata proprio nell’art. 38 della Costituzione, il quale sancisce, al

primo comma, che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

per vivere ha il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale e, al secondo comma,

che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupa-

zione involontaria.

In sintesi, l’

assistenza sociale

consiste in prestazioni di vario genere (in denaro,

come ad esempio le pensioni sociali, e in natura, come i servizi sociali) indirizzate al

sostegno di ogni persona che si trovi in uno stato di bisogno. Le principali caratte-

ristiche sono:

>

la presenza di un legame tra l’erogazione delle prestazioni sociali e la condizione

di bisogno o disagio degli individui, spesso rappresentata da un insuf ciente livello

di reddito;

>

il ricorso alla scalità generale per il nanziamento di tali prestazioni;

>

l’assenza di un vincolo tra l’erogazione delle prestazioni e l’eventuale contribuzio-

ne pregressa da parte del bene ciario.

La

previdenza sociale

, invece, dal contenuto più limitato, rappresenta uno strumen-

to di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti esposti