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Parte Seconda

Contenuti disciplinari

Sezione VII

Il bilancio di esercizio

www.

edises

.it

Principi contabili: principio della comparabilità

Secondo i principi contabili (OIC 11), la comparabilità dei bilanci richiede le seguenti condizioni:

• la forma di presentazione delle voci deve essere costante nel tempo;

• i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti e il loro eventuale cambiamento deve

essere motivato alla luce di circostanze eccezionali per frequenza e natura;

• i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono

essere illustrati in modo chiaro.

24.6

 Gli schemi di bilancio secondo la normativa civilistica

L’art. 2423

ter

c.c., comma 1, c.c., stabilisce che nello

stato patrimoniale e nel conto eco-

nomico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste

, rispettiva-

mente

,

dall’art. 2424 c.c. (Contenuto dello stato patrimoniale) e dall’art. 2425 c.c.

(Contenuto del conto economico), fatte salve le ipotesi in cui si applicano le dispo-

sizioni speciali previste per le società che esercitano determinate attività (società

finanziarie, bancarie, assicurative ecc.). I prospetti contabili di sintesi del bilancio

d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) devono essere redatti secondo

schemi obbligatori

, ossia vincolanti – nella forma e nel contenuto delle singole voci

– per i redattori del bilancio. Il legislatore stesso ha previsto delle ipotesi in cui i re-

dattori del bilancio hanno la facoltà ovvero l’obbligo di modificarli, adattandoli alle

specifiche esigenze dell’impresa, ai fini di una maggiore capacità informativa.

Principi contabili: rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico

Secondo i principi contabili (OIC 12), la presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale

e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli

2424 e 2425 del codice civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra

bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio.

Suddivisioni, raggruppamenti e adattamenti

L’art. 2423

ter

c.c. dispone che le

voci

precedute da numeri arabi possono essere:

>

>

ulteriormente

suddivise

, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo

corrispondente;

>

>

raggruppate

soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irri-

levante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ovvero quando esso fa-

vorisce la chiarezza del bilancio; in questo secondo caso la nota integrativa deve

contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;

>

>

devono essere

adattate

quando lo esige la natura dell’attività esercitata.

Inoltre, in virtù del comma 3 dell’art. 2423 c.c., devono essere aggiunte nuove voci

qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste degli schemi

obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.

Divieto di compensazione di partite

L’ultimo comma dell’art. 2423

ter

c.c., stabilisce che

sono vietati i compensi di partite

,

ossia non è possibile effettuare la somma algebrica di voci che devono essere indicate

separatamente negli schemi obbligatori, salvo che: