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Parte Seconda
Contenuti disciplinari
Sezione VII
Il bilancio di esercizio
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Principi contabili: principio della comparabilità
Secondo i principi contabili (OIC 11), la comparabilità dei bilanci richiede le seguenti condizioni:
• la forma di presentazione delle voci deve essere costante nel tempo;
• i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti e il loro eventuale cambiamento deve
essere motivato alla luce di circostanze eccezionali per frequenza e natura;
• i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono
essere illustrati in modo chiaro.
24.6
Gli schemi di bilancio secondo la normativa civilistica
L’art. 2423
ter
c.c., comma 1, c.c., stabilisce che nello
stato patrimoniale e nel conto eco-
nomico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste
, rispettiva-
mente
,
dall’art. 2424 c.c. (Contenuto dello stato patrimoniale) e dall’art. 2425 c.c.
(Contenuto del conto economico), fatte salve le ipotesi in cui si applicano le dispo-
sizioni speciali previste per le società che esercitano determinate attività (società
finanziarie, bancarie, assicurative ecc.). I prospetti contabili di sintesi del bilancio
d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) devono essere redatti secondo
schemi obbligatori
, ossia vincolanti – nella forma e nel contenuto delle singole voci
– per i redattori del bilancio. Il legislatore stesso ha previsto delle ipotesi in cui i re-
dattori del bilancio hanno la facoltà ovvero l’obbligo di modificarli, adattandoli alle
specifiche esigenze dell’impresa, ai fini di una maggiore capacità informativa.
Principi contabili: rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico
Secondo i principi contabili (OIC 12), la presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale
e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli
2424 e 2425 del codice civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra
bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio.
Suddivisioni, raggruppamenti e adattamenti
L’art. 2423
ter
c.c. dispone che le
voci
precedute da numeri arabi possono essere:
>
>
ulteriormente
suddivise
, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo
corrispondente;
>
>
raggruppate
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irri-
levante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ovvero quando esso fa-
vorisce la chiarezza del bilancio; in questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;
>
>
devono essere
adattate
quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Inoltre, in virtù del comma 3 dell’art. 2423 c.c., devono essere aggiunte nuove voci
qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste degli schemi
obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
Divieto di compensazione di partite
L’ultimo comma dell’art. 2423
ter
c.c., stabilisce che
sono vietati i compensi di partite
,
ossia non è possibile effettuare la somma algebrica di voci che devono essere indicate
separatamente negli schemi obbligatori, salvo che: