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Capitolo 24

Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali

483

www.

edises

.it

tal caso, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Principio del costo

Le valutazioni effettuate ai fini della redazione del bilancio d’esercizio devono fon-

darsi sul criterio base del

costo storico

, in conformità alla configurazione di

reddito

prodotto

, ossia realizzato (e non presunto), su cui è imperniata la disciplina civilisti-

ca del bilancio d’esercizio.

Principi contabili: principio del costo

Secondo i principi contabili (OIC 11), il legislatore civilistico ha scelto il criterio del costo in quanto esso:

• non permette di esprimere soltanto la spesa sostenuta per l’acquisto di beni, ma indica anche il

loro valore di funzionamento;

• è quello che lascia minor margini alle valutazioni soggettive da parte dei redattori del bilancio;

• è di facile applicazione e attuazione.

Secondo i citati principi contabili, tuttavia, lo stesso legislatore ha espressamente previsto delle

deroghe al criterio del costo per determinate fattispecie (valutazione delle partecipazioni immobi-

lizzate in imprese controllate e collegate, valutazione dei lavori in corso di ordinazione, valutazio-

ne delle rimanenze e dei titoli non costituenti immobilizzazioni che può essere eseguita al valore

di realizzazione, se inferiore al costo ecc.) ovvero le ipotesi in cui il costo debba essere rettificato

o sostituito in virtù della diminuzione di funzionalità o di valore di un determinato bene (ad esem-

pio, in relazione a un determinato andamento di mercato ecc.).

Periodicità

In base al principio della

periodicità

, il bilancio d’esercizio deve fornire le informa-

zioni concernenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa,

con riferimento a un determinato periodo amministrativo (generalmente della du-

rata di 12 mesi).

Neutralità

Il principio di

neutralità

- riconducibile al postulato della rappresentazione veritiera

e corretta - implica che il bilancio d’esercizio debba essere preparato per una molti-

tudine di destinatari e debba fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed

imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze

di particolari gruppi (OIC 11).

Comparabilità

Il principio della comparabilità esige che il lettore del bilancio d’esercizio possa ef-

fettuare un confronto sia con i bilanci di esercizi precedenti della medesima impresa

(cd.

comparabilità nel tempo

) sia, nei limiti in cui ciò è possibile, con i bilanci d’esercizio

di altre imprese (cd.

comparabilità nello spazio

).

A tal fine, l’art. 2423

ter

, comma 5, c.c., dispone che:

>

>

per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico

deve essere indicato

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente

;

>

>

se le voci non sono comparabili

, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate;

>

>

la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e com-

mentati nella nota integrativa.