

Capitolo 24
Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali
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tal caso, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Principio del costo
Le valutazioni effettuate ai fini della redazione del bilancio d’esercizio devono fon-
darsi sul criterio base del
costo storico
, in conformità alla configurazione di
reddito
prodotto
, ossia realizzato (e non presunto), su cui è imperniata la disciplina civilisti-
ca del bilancio d’esercizio.
Principi contabili: principio del costo
Secondo i principi contabili (OIC 11), il legislatore civilistico ha scelto il criterio del costo in quanto esso:
• non permette di esprimere soltanto la spesa sostenuta per l’acquisto di beni, ma indica anche il
loro valore di funzionamento;
• è quello che lascia minor margini alle valutazioni soggettive da parte dei redattori del bilancio;
• è di facile applicazione e attuazione.
Secondo i citati principi contabili, tuttavia, lo stesso legislatore ha espressamente previsto delle
deroghe al criterio del costo per determinate fattispecie (valutazione delle partecipazioni immobi-
lizzate in imprese controllate e collegate, valutazione dei lavori in corso di ordinazione, valutazio-
ne delle rimanenze e dei titoli non costituenti immobilizzazioni che può essere eseguita al valore
di realizzazione, se inferiore al costo ecc.) ovvero le ipotesi in cui il costo debba essere rettificato
o sostituito in virtù della diminuzione di funzionalità o di valore di un determinato bene (ad esem-
pio, in relazione a un determinato andamento di mercato ecc.).
Periodicità
In base al principio della
periodicità
, il bilancio d’esercizio deve fornire le informa-
zioni concernenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa,
con riferimento a un determinato periodo amministrativo (generalmente della du-
rata di 12 mesi).
Neutralità
Il principio di
neutralità
- riconducibile al postulato della rappresentazione veritiera
e corretta - implica che il bilancio d’esercizio debba essere preparato per una molti-
tudine di destinatari e debba fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed
imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze
di particolari gruppi (OIC 11).
Comparabilità
Il principio della comparabilità esige che il lettore del bilancio d’esercizio possa ef-
fettuare un confronto sia con i bilanci di esercizi precedenti della medesima impresa
(cd.
comparabilità nel tempo
) sia, nei limiti in cui ciò è possibile, con i bilanci d’esercizio
di altre imprese (cd.
comparabilità nello spazio
).
A tal fine, l’art. 2423
ter
, comma 5, c.c., dispone che:
>
>
per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico
deve essere indicato
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente
;
>
>
se le voci non sono comparabili
, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate;
>
>
la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e com-
mentati nella nota integrativa.