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Parte Seconda

Contenuti disciplinari

Sezione VII

Il bilancio di esercizio

www.

edises

.it

Chiarezza

Il postulato della chiarezza richiede che il bilancio d’esercizio sia

comprensibile

e

intelligibile

da parte dei suoi lettori, ossia sia in grado di far capire, ai suoi destina-

tari, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.

Principi contabili: postulato della chiarezza

Secondo i principi contabili nazionali (OIC 11), per rispettare il principio della chiarezza, il bilancio

deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa, senza che, tuttavia, le informazioni in esso

contenuto siano eccessive e superflue; inoltre, i principali elementi necessari per rendere chiaro il

bilancio d’esercizio sono:

• la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci

omogenee e senza effettuazione di compensazioni;

• la netta individuazione dei componenti del reddito d’esercizio ordinari rispetto a quelli straor-

dinari;

• la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica rispetto agli altri

costi e ricavi d’esercizio.

Rappresentazione veritiera e corretta

Il postulato della rappresentazione veritiera e corretta – che deriva dalla traduzio-

ne dell’espressione

true and fair view

– implica l’esigenza che il bilancio d’esercizio

fornisca un

quadro fedele

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell’impresa, sulla base di stime effettuate correttamente dai suoi redattori.

Principi contabili: postulato della rappresentazione veritiera e corretta

Richiedere una rappresentazione veritiera e corretta, quindi, non significa pretendere dai redattori

del bilancio, e promettere ai suoi lettori, una verità oggettiva, irraggiungibile con riguardo a valori

stimati, ma esigere che il bilancio sia fondato su

valori attendibili

e

stime ragionevoli

, determinati

in conformità alla legge e ai principi contabili adottati (nazionali o internazionali), in modo da forni-

re, nei limiti di tali principi e nel rispetto sia della lettera che dello spirito della legge, un’immagine

la più obiettiva possibile, imparziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti signi-

ficativi (Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991 e OIC 11). In sostanza, le valutazioni del bilancio

devono derivare da stime e congetture fondate su ipotesi ragionevolmente attendibili e credibili,

al fine di garantire la sostanziale corrispondenza tra le informazioni contenute nel bilancio e gli

aspetti qualitativi e quantitativi relativi ai fatti di gestione accaduti (Provasoli-Pini-Viganò 2010).

Ai fini del raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta, i

principi contabili

hanno

una duplice funzione di (Colucci-Riccomagno 1999: 18; Antonelli-D’Alessio 2009: 173):

• interpretazione tecnica delle norme di legge, che fissano i principi generali in materia di reda-

zione del bilancio d’esercizio, rinviando implicitamente ai principi contabili, che rappresentano

regole tecnico-ragioneristiche, che specificano e interpretano i principi basilari dettati dal legi-

slatore, consentendone l’applicazione concreta;

• integrazione delle norme di legge, nel caso in cui esse risultino lacunose.

Obbligo di informazioni complementari

Ai sensi del 3° comma dell’art. 2423 c.c.,

se le informazioni richieste da specifiche disposi-

zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo

.