

480
Parte Seconda
Contenuti disciplinari
Sezione VII
Il bilancio di esercizio
www.
edises
.it
Chiarezza
Il postulato della chiarezza richiede che il bilancio d’esercizio sia
comprensibile
e
intelligibile
da parte dei suoi lettori, ossia sia in grado di far capire, ai suoi destina-
tari, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Principi contabili: postulato della chiarezza
Secondo i principi contabili nazionali (OIC 11), per rispettare il principio della chiarezza, il bilancio
deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa, senza che, tuttavia, le informazioni in esso
contenuto siano eccessive e superflue; inoltre, i principali elementi necessari per rendere chiaro il
bilancio d’esercizio sono:
• la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci
omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
• la netta individuazione dei componenti del reddito d’esercizio ordinari rispetto a quelli straor-
dinari;
• la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica rispetto agli altri
costi e ricavi d’esercizio.
Rappresentazione veritiera e corretta
Il postulato della rappresentazione veritiera e corretta – che deriva dalla traduzio-
ne dell’espressione
true and fair view
– implica l’esigenza che il bilancio d’esercizio
fornisca un
quadro fedele
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’impresa, sulla base di stime effettuate correttamente dai suoi redattori.
Principi contabili: postulato della rappresentazione veritiera e corretta
Richiedere una rappresentazione veritiera e corretta, quindi, non significa pretendere dai redattori
del bilancio, e promettere ai suoi lettori, una verità oggettiva, irraggiungibile con riguardo a valori
stimati, ma esigere che il bilancio sia fondato su
valori attendibili
e
stime ragionevoli
, determinati
in conformità alla legge e ai principi contabili adottati (nazionali o internazionali), in modo da forni-
re, nei limiti di tali principi e nel rispetto sia della lettera che dello spirito della legge, un’immagine
la più obiettiva possibile, imparziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti signi-
ficativi (Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991 e OIC 11). In sostanza, le valutazioni del bilancio
devono derivare da stime e congetture fondate su ipotesi ragionevolmente attendibili e credibili,
al fine di garantire la sostanziale corrispondenza tra le informazioni contenute nel bilancio e gli
aspetti qualitativi e quantitativi relativi ai fatti di gestione accaduti (Provasoli-Pini-Viganò 2010).
Ai fini del raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta, i
principi contabili
hanno
una duplice funzione di (Colucci-Riccomagno 1999: 18; Antonelli-D’Alessio 2009: 173):
• interpretazione tecnica delle norme di legge, che fissano i principi generali in materia di reda-
zione del bilancio d’esercizio, rinviando implicitamente ai principi contabili, che rappresentano
regole tecnico-ragioneristiche, che specificano e interpretano i principi basilari dettati dal legi-
slatore, consentendone l’applicazione concreta;
• integrazione delle norme di legge, nel caso in cui esse risultino lacunose.
Obbligo di informazioni complementari
Ai sensi del 3° comma dell’art. 2423 c.c.,
se le informazioni richieste da specifiche disposi-
zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo
.