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Parte Seconda

Contenuti disciplinari

Sezione VII

Il bilancio di esercizio

www.

edises

.it

Principi contabili: principio della prudenza

Secondo i principi contabili nazionali (OIC 11), l’applicazione del principio della prudenza:

• non deve implicare l’arbitraria riduzione del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamen-

to, ma esige una qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione

del bilancio, al fine di garantire che siano effettuati dei ragionevoli stanziamenti in previsione

di perdite potenziali che l’impresa subirà nel realizzo dell’attivo di bilancio e nella definizione di

passività reali e potenziali;

• comporta che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci delle attività o passività si-

ano valutati separatamente (art. 2423

bis

, comma 1, n. 5), c.c.) al fine di evitare compensi tra per-

dite, che devono essere contabilizzate in bilancio, e utili che non devono essere contabilizzati in

bilancio in quanto non realizzati.

Continuità aziendale

La valutazione delle voci del bilancio d’esercizio deve essere fatta

nella prospettiva del-

la continuazione dell’attività

(art. 2423

bis

, comma 1, n. 1), c.c.), ossia secondo il princi-

pio della

continuità aziendale

(

going concern

), il quale implica una valutazione delle

attività e delle passività del patrimonio aziendale fondata sull’ipotesi di un’azienda

che sia, nel presente e nel futuro, in

normale funzionamento

.

Sostanza dell’operazione o del contratto

Dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2423

bis

c.c., il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato la dispo-

sizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta

tenendo conto della

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

. Si tratta del principio

della

prevalenza della sostanza sulla forma

, già contenuto nei principi contabili na-

zionali (OIC 11); secondo tale principio, ai fini della redazione del bilancio è neces-

sario considerare la

realtà economica

degli eventi aziendali, sottostante i loro profili

formali e indipendentemente dagli stessi.

Il medesimo decreto ha inserito al comma 1 dell’art. 2423

bis

c.c. il n. 1

bis,

secondo cui

la rilevazione

e

la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’opera-

zione o del contratto

, in base a quanto prescritto nei principi generali elencati nell’art.

6 della direttiva 2013/34/UE, cui il decreto ha dato attuazione; si è in tal modo con-

ferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Competenza economica

Nella redazione del bilancio d’esercizio,

si deve tener conto dei proventi e degli oneri di

competenza dell’esercizio,

(art. 2423

bis

, comma 1, n. 3), c.c.). Si tratta del principio di

competenza economica

,

in base al quale si determina il reddito d’esercizio e il con-

nesso capitale di funzionamento.

Costanza dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle voci di bilancio

non possono essere modificati da un esercizio

all’altro

(art. 2423

bis

, comma 1, n. 6), c.c.). Il principio di

costanza (o continuità) di

applicazione dei criteri di valutazione

è

conditio sine qua non

per la comparabilità dei

bilanci dell’impresa nel tempo.

Principi contabili: principio della costanza dei criteri di valutazione

Il legislatore ammette che si deroghi al principio della costanza dei criteri di valutazione esclusi-

vamente in casi eccezionali, sia per frequenza sia per natura dell’evento giustificativo (OIC 11). In