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Parte Seconda
Contenuti disciplinari
Sezione VII
Il bilancio di esercizio
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Principi contabili: principio della prudenza
Secondo i principi contabili nazionali (OIC 11), l’applicazione del principio della prudenza:
• non deve implicare l’arbitraria riduzione del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamen-
to, ma esige una qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione
del bilancio, al fine di garantire che siano effettuati dei ragionevoli stanziamenti in previsione
di perdite potenziali che l’impresa subirà nel realizzo dell’attivo di bilancio e nella definizione di
passività reali e potenziali;
• comporta che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci delle attività o passività si-
ano valutati separatamente (art. 2423
bis
, comma 1, n. 5), c.c.) al fine di evitare compensi tra per-
dite, che devono essere contabilizzate in bilancio, e utili che non devono essere contabilizzati in
bilancio in quanto non realizzati.
Continuità aziendale
La valutazione delle voci del bilancio d’esercizio deve essere fatta
nella prospettiva del-
la continuazione dell’attività
(art. 2423
bis
, comma 1, n. 1), c.c.), ossia secondo il princi-
pio della
continuità aziendale
(
going concern
), il quale implica una valutazione delle
attività e delle passività del patrimonio aziendale fondata sull’ipotesi di un’azienda
che sia, nel presente e nel futuro, in
normale funzionamento
.
Sostanza dell’operazione o del contratto
Dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2423
bis
c.c., il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato la dispo-
sizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta
tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
. Si tratta del principio
della
prevalenza della sostanza sulla forma
, già contenuto nei principi contabili na-
zionali (OIC 11); secondo tale principio, ai fini della redazione del bilancio è neces-
sario considerare la
realtà economica
degli eventi aziendali, sottostante i loro profili
formali e indipendentemente dagli stessi.
Il medesimo decreto ha inserito al comma 1 dell’art. 2423
bis
c.c. il n. 1
bis,
secondo cui
la rilevazione
e
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’opera-
zione o del contratto
, in base a quanto prescritto nei principi generali elencati nell’art.
6 della direttiva 2013/34/UE, cui il decreto ha dato attuazione; si è in tal modo con-
ferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Competenza economica
Nella redazione del bilancio d’esercizio,
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell’esercizio,
(art. 2423
bis
, comma 1, n. 3), c.c.). Si tratta del principio di
competenza economica
,
in base al quale si determina il reddito d’esercizio e il con-
nesso capitale di funzionamento.
Costanza dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione delle voci di bilancio
non possono essere modificati da un esercizio
all’altro
(art. 2423
bis
, comma 1, n. 6), c.c.). Il principio di
costanza (o continuità) di
applicazione dei criteri di valutazione
è
conditio sine qua non
per la comparabilità dei
bilanci dell’impresa nel tempo.
Principi contabili: principio della costanza dei criteri di valutazione
Il legislatore ammette che si deroghi al principio della costanza dei criteri di valutazione esclusi-
vamente in casi eccezionali, sia per frequenza sia per natura dell’evento giustificativo (OIC 11). In