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Parte Seconda

Contenuti disciplinari

Sezione VII

Il bilancio di esercizio

www.

edises

.it

Nel

1974

, il disposto del codice civile in tema di bilancio di esercizio fu integrato con

il D.L. n. 95/1974 (conv. in L. n. 216/1974) istitutivo della CONSOB (

par. 37.4.1).

In particolare, il provvedimento previde modificazioni di struttura dello stato patri-

moniale e l’introduzione di un contenuto minimale del conto profitti e perdite.

La disciplina del bilancio d’esercizio è stata successivamente riformata dal capo

II del decreto legislativo 9 aprile

1991

, n. 127, con cui è stata data attuazione alle

direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva) e 83/349/CEE (VII direttiva) in materia so-

cietaria, rispettivamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consoli-

dato. Le modificazioni apportate nel 1991 alla disciplina del bilancio di esercizio

riguardano la struttura dei documenti contabili, il contenuto della relazione degli

amministratori, scissa in due documenti (la relazione sulla gestione e la nota inte-

grativa) e le regole di valutazione.

Il 29 giugno

2013

è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la

direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio che riguarda

i

bilanci d’esercizio

, i bilanci

consolidati

e le

relative relazioni

di alcune tipologie di

imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.

La direttiva, che

sostituisce

la normativa comunitaria,

abrogando

la IV e la VII di-

rettiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modificando

la direttiva n. 2006/43/CE in materia di revisione legale, tende principalmente a

migliorare la portata informativa del documento contabile

e ad avviare un processo

di

semplificazione degli oneri amministrativi

,

e quindi del carico normativo, che

regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali

tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso. In

particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

>

>

ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese

e semplificarne la relativa disciplina;

>

>

migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;

>

>

tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione

delle informazioni contabili più rilevanti;

>

>

migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle

grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o

che utilizzano aree forestali primarie.

Tra i destinatari delle nuove disposizioni vi sono le società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a.)

e le società di persone (s.r.l.) i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali.

In tema di bilancio di esercizio, la Direttiva delinea le regole di composizione, i prin-

cipi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione

dello stato patrimoniale e del conto economico e le disposizioni relative alle singole

voci, e il contenuto della nota integrativa.

Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE sono state recepite in Italia con

il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva.

Il D.Lgs. n. 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio collegate alla dimensione

dell’impresa:

>

>

un

bilancio ordinario

, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;