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Parte Seconda
Contenuti disciplinari
Sezione VII
Il bilancio di esercizio
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Nel
1974
, il disposto del codice civile in tema di bilancio di esercizio fu integrato con
il D.L. n. 95/1974 (conv. in L. n. 216/1974) istitutivo della CONSOB (
→
par. 37.4.1).
In particolare, il provvedimento previde modificazioni di struttura dello stato patri-
moniale e l’introduzione di un contenuto minimale del conto profitti e perdite.
La disciplina del bilancio d’esercizio è stata successivamente riformata dal capo
II del decreto legislativo 9 aprile
1991
, n. 127, con cui è stata data attuazione alle
direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva) e 83/349/CEE (VII direttiva) in materia so-
cietaria, rispettivamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consoli-
dato. Le modificazioni apportate nel 1991 alla disciplina del bilancio di esercizio
riguardano la struttura dei documenti contabili, il contenuto della relazione degli
amministratori, scissa in due documenti (la relazione sulla gestione e la nota inte-
grativa) e le regole di valutazione.
Il 29 giugno
2013
è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la
direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio che riguarda
i
bilanci d’esercizio
, i bilanci
consolidati
e le
relative relazioni
di alcune tipologie di
imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.
La direttiva, che
sostituisce
la normativa comunitaria,
abrogando
la IV e la VII di-
rettiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modificando
la direttiva n. 2006/43/CE in materia di revisione legale, tende principalmente a
migliorare la portata informativa del documento contabile
e ad avviare un processo
di
semplificazione degli oneri amministrativi
,
e quindi del carico normativo, che
regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali
tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso. In
particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:
>
>
ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese
e semplificarne la relativa disciplina;
>
>
migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;
>
>
tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione
delle informazioni contabili più rilevanti;
>
>
migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle
grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o
che utilizzano aree forestali primarie.
Tra i destinatari delle nuove disposizioni vi sono le società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a.)
e le società di persone (s.r.l.) i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali.
In tema di bilancio di esercizio, la Direttiva delinea le regole di composizione, i prin-
cipi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione
dello stato patrimoniale e del conto economico e le disposizioni relative alle singole
voci, e il contenuto della nota integrativa.
Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE sono state recepite in Italia con
il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva.
Il D.Lgs. n. 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio collegate alla dimensione
dell’impresa:
>
>
un
bilancio ordinario
, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;