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Capitolo 24

Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali

481

www.

edises

.it

Principio di rilevanza

Il comma 4 dell’art. 2423 c.c., inserito dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 6, comma 2) stabilisce

la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa

quando l’osservanza di tali obblighi produca

effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta

. Tra l’altro, restano fermi gli obblighi in tema di regolare

tenuta delle scritture contabili; inoltre, qualora le società si avvalgano di tale possibilità,

devono illustrare nella nota integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione a tale di-

sposizione.

Obbligo di deroga

L’art. 2423, comma 5, c.c. stabilisce che se, in casi eccezionali, l’applicazione di una

disposizione degli articoli

che seguono nello stesso codice civile

è incompatibile con la

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata

. Pertanto, in

base al citato postulato dell’

obbligo di deroga

, nell’ipotesi in cui si verifichino circo-

stanze assolutamente anomale e straordinarie, con riguardo alle quali l’applicazione

delle norme civilistiche e dei principi contabili applicativi delle stesse sia in contra-

sto con lo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, i redattori del

bilancio

devono

disapplicare le suddette norme, illustrando i motivi della deroga

nella nota integrativa, indicandone altresì l’influenza sulla rappresentazione della

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Inoltre,

gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non

distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato

.

Moneta di conto e arrotondamenti

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a

eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423,

comma 6, c.c.).

24.5.2

 I principi di redazione del bilancio d’esercizio

I

principi di redazione

(o

principi contabili generali

) del bilancio d’esercizio – con-

tenuti nell’art. 2423

bis

c.c. – rappresentano regole contabili di carattere generale, che

specificano i postulati generali che presidiano la redazione del bilancio e che sono

funzionali alla loro attuazione e, in particolare, al raggiungimento dell’obiettivo di

fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica dell’impresa.

Prudenza

La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo il principio di

pruden-

za

, il quale implica che:

>

>

si possono indicare

esclusivamente gli utili realizzati

alla data di chiusura dell’eser-

cizio (art. 2423

bis

, comma 1, n. 2), c.c.);

>

>

si deve tener conto dei

rischi e

delle

perdite di competenza

dell’esercizio, anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423

bis

, comma 1, n. 4, c.c.).

In altri termini, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, non devono essere

considerati i ricavi non ancora definitivamente realizzati, mentre devono essere con-

siderati i costi non ancora certi (ma solo probabili).