

Capitolo 24
Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali
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Principio di rilevanza
Il comma 4 dell’art. 2423 c.c., inserito dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 6, comma 2) stabilisce
la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa
quando l’osservanza di tali obblighi produca
effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta
. Tra l’altro, restano fermi gli obblighi in tema di regolare
tenuta delle scritture contabili; inoltre, qualora le società si avvalgano di tale possibilità,
devono illustrare nella nota integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione a tale di-
sposizione.
Obbligo di deroga
L’art. 2423, comma 5, c.c. stabilisce che se, in casi eccezionali, l’applicazione di una
disposizione degli articoli
che seguono nello stesso codice civile
è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata
. Pertanto, in
base al citato postulato dell’
obbligo di deroga
, nell’ipotesi in cui si verifichino circo-
stanze assolutamente anomale e straordinarie, con riguardo alle quali l’applicazione
delle norme civilistiche e dei principi contabili applicativi delle stesse sia in contra-
sto con lo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, i redattori del
bilancio
devono
disapplicare le suddette norme, illustrando i motivi della deroga
nella nota integrativa, indicandone altresì l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Inoltre,
gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato
.
Moneta di conto e arrotondamenti
Il bilancio d’esercizio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423,
comma 6, c.c.).
24.5.2
I principi di redazione del bilancio d’esercizio
I
principi di redazione
(o
principi contabili generali
) del bilancio d’esercizio – con-
tenuti nell’art. 2423
bis
c.c. – rappresentano regole contabili di carattere generale, che
specificano i postulati generali che presidiano la redazione del bilancio e che sono
funzionali alla loro attuazione e, in particolare, al raggiungimento dell’obiettivo di
fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’impresa.
Prudenza
La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo il principio di
pruden-
za
, il quale implica che:
>
>
si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’eser-
cizio (art. 2423
bis
, comma 1, n. 2), c.c.);
>
>
si deve tener conto dei
rischi e
delle
perdite di competenza
dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423
bis
, comma 1, n. 4, c.c.).
In altri termini, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, non devono essere
considerati i ricavi non ancora definitivamente realizzati, mentre devono essere con-
siderati i costi non ancora certi (ma solo probabili).