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Capitolo 1

L’origine dell’istituzione penitenziaria

7

Sul piano sostanziale

, sono norme di diritto penitenziario tutte quelle dirette a fissare i

diritti e i doveri dei detenuti, a determinarne le condizioni di vita materiale e morale,

a regolamentarne i programmi rieducativi.

Si fornirà, nel prossimo Capitolo, un quadro evolutivo della legislazione penitenzia-

ria italiana, dal Regolamento per le carceri e i riformatori governativi adottato nel

1891, in seguito all’emanazione del Codice penale Zanardelli (1889), alle riforme più

recenti.

Il diritto penitenziario presenta inevitabili intrecci con il

diritto penale e processuale penale

,

con la

scienza

e la

tecnica penitenziaria

e con altre discipline ancora, in particolare con la

psicologia rieducativa e criminale

, che studiano, rispettivamente, la persona in quanto sotto-

posta a pena e i meccanismi individuali e di gruppo che conducono all’azione delittuosa;

con la

sociologia criminale

, che indaga la criminalità come fenomeno sociale; con la

crimi-

nologia clinica

, che studia la personalità del reo, al fine della determinazione della pena e

dell’individualizzazione del trattamento rieducativo; con l’

antropologia criminale

, che stu-

dia la criminalità come fenomeno individuale per indagare i fattori che contribuiscono

alla genesi del delitto.