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Capitolo 1
L’origine dell’istituzione penitenziaria
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Sul piano sostanziale
, sono norme di diritto penitenziario tutte quelle dirette a fissare i
diritti e i doveri dei detenuti, a determinarne le condizioni di vita materiale e morale,
a regolamentarne i programmi rieducativi.
Si fornirà, nel prossimo Capitolo, un quadro evolutivo della legislazione penitenzia-
ria italiana, dal Regolamento per le carceri e i riformatori governativi adottato nel
1891, in seguito all’emanazione del Codice penale Zanardelli (1889), alle riforme più
recenti.
Il diritto penitenziario presenta inevitabili intrecci con il
diritto penale e processuale penale
,
con la
scienza
e la
tecnica penitenziaria
e con altre discipline ancora, in particolare con la
psicologia rieducativa e criminale
, che studiano, rispettivamente, la persona in quanto sotto-
posta a pena e i meccanismi individuali e di gruppo che conducono all’azione delittuosa;
con la
sociologia criminale
, che indaga la criminalità come fenomeno sociale; con la
crimi-
nologia clinica
, che studia la personalità del reo, al fine della determinazione della pena e
dell’individualizzazione del trattamento rieducativo; con l’
antropologia criminale
, che stu-
dia la criminalità come fenomeno individuale per indagare i fattori che contribuiscono
alla genesi del delitto.