

Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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toriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una du-
rata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni.
Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici im-
pieghi non trovano applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colpo-
si né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conserva-
zione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei
confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolo-
sa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’ac-
certamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito del-
la frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integra-
to dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello
chiesto per la partecipazione al concorso;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da pre-
cedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimen-
ti per inidoneità psico–fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ov-
vero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230), a
meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status
di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica, nonché
al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale.
1.7.2 L
e
prove di
selezione del
concorso
pubblico
Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
d) prova scritta di composizione italiana;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.