

Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del
13 luglio 1814
, le Istituzio-
ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la
duplice funzione
di
difesa dello Sta-
to
e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
.
Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-
tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-
no definiti
“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”
, anticipando la for-
mulazione della L. 121/1981.
1.4 Compiti istituzionali dell’Arma
In ragione della sua peculiare connotazione di
Forza militare di polizia a competenza ge-
nerale
, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:
a)
militari
:
•
concorso alla
difesa della Patria
e alla
salvaguardia
delle libere istituzioni e del bene
della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
•
partecipazione:
- alle
operazioni militari in Italia e all’estero
sulla base della pianificazione d’im-
piego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- a
operazioni di polizia militare all’estero
e, sulla base di accordi e mandati in-
ternazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali
nelle aree di
presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;
•
esercizio esclusivo delle funzioni di
polizia militare e sicurezza
per le Forze Armate;
•
esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria militare
alle dipendenze degli organi
della giustizia militare;
•
sicurezza delle
rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, ivi compresa quel-
la degli uffici degli addetti militari all’estero;
•
assistenza
ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel terri-
torio nazionale;
•
concorso al
servizio di mobilitazione
;
b) di
polizia
:
•
esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica
;
•
quale
struttura operativa nazionale di protezione civile
, assicurazione della conti-
nuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a
prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
1.5 Dipendenze gerarchiche e funzionali
L’Arma dei Carabinieri, collocata autonomamente nell’ambito del
Ministero della Difesa
con
il rango di Forza Armata, è Forza di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore, e dipende:
– tramite il Comandante Generale, dal
Capo di Stato Maggiore della Difesa
per quanto at-
tiene ai compiti militari;
– funzionalmente dal
Ministro dell’Interno
, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica.