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Parte Prima
Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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do la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
All’atto dell’acquisizione della qualifica, i Marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla
frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandan-
te Generale dell’Arma dei carabinieri.
1.7 Modalità di reclutamento dei Marescialli e requisiti
Il reclutamento del personale nel ruolo Ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene:
a) per il 70% dei posti mediante concorso pubblico;
b) per il 20% dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo Sovrin-
tendenti;
c) per il 10% dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo Ap-
puntati e Carabinieri.
Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, concorso pub-
blico, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
serie speciale e dalla data di pubblicazio-
ne ed entro 30 giorni è possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisi-
ti appresso riassunti, esclusivamente attraverso il portale dei concorsi online del sito istituzio-
nale dell’Arma seguendo la procedura impartita.
1.7.1 I
requisiti di
partecipazione
Possono produrre domanda di partecipazione al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed al ruolo
degli Appuntati e Carabinieri, che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande:
1) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamen-
te inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di
efficienza fisica previste;
3) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado qualora ap-
partenenti al ruolo Sovrintendenti e laurea triennale ad indirizzo giuridico se apparte-
nenti al ruolo Appuntati e Carabinieri;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, una qualifica inferiore a “nella media” ovvero, in rapporti informativi,
giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento
del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà geni-