Previous Page  28 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 28 / 36 Next Page
Page Background

6

Parte Prima

Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

www.

edises

.it

ricevere la somma dell’ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi e 350 se a cavallo) sol-

tanto dopo 35 mesi di ininterrotto servizio. Una norma particolare riguardava il matrimonio,

infatti sia i carabinieri che i sottoufficiali non potevano fidanzarsi né sposarsi senza autoriz-

zazione da parte del proprio colonnello. Nel 1861, dopo l’unità d’Italia, quando l’Arma Sar-

da fu trasformata in Regio Esercito, i diversi corpi di Carabinieri confluirono nell’

Arma dei

Carabinieri Reali

che divenne la Prima Arma. In quel periodo dovettero contrastare in parti-

colar modo il fenomeno del brigantaggio, diffuso specialmente nei territori che avevano fat-

to parte del Regno delle Due Sicilie. L’Arma si distinse, inoltre, durante la Prima Guerra Mon-

diale, nella battaglia di Caporetto del 1917, quando costrinse i soldati in trincea a tener duro

e rese possibile un’ordinata ritirata verso il Piave.

Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, i Carabinieri dimostrarono un grande spirito di

sacrificio con atti di eroismo sia individuali che collettivi. Per esempio, nella battaglia di Cul-

qualber in Abissinia, il primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri, sprovvisto di munizioni e

di rifornimenti, s’immolò nel combattimento contro gli inglesi.

A partire dal secondo dopoguerra, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande coraggio,

spiccando nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, nella lotta alla criminalità or-

ganizzata e nel soccorso alle popolazioni civili vittime di catastrofi naturali. Si è poi distinta

in diverse missioni all’estero, come in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Mozam-

bico, Afghanistan e Iraq.

1.3 L’Arma dei Carabinieri

La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-

lineata, sostanzialmente, da due

Decreti Legislativi

scaturiti dall’attuazione dei principi e dei

criteri fissati dall’art.1 della

legge n. 78 del 31 marzo 2000

, recante “Delega al Governo per

il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:

il

n. 297

“Norme in materia di riordi-

no dell’Arma dei Carabinieri” e

il

n. 298

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulte-

riore riordino è stato apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è

stato sancito l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto

Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di Polizia.

In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-

tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-

la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente

ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-

guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-

plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della

pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).

L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma

dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di

Forza Arma-

ta

, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-

malmente i compiti militari.