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Parte Prima
Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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ricevere la somma dell’ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi e 350 se a cavallo) sol-
tanto dopo 35 mesi di ininterrotto servizio. Una norma particolare riguardava il matrimonio,
infatti sia i carabinieri che i sottoufficiali non potevano fidanzarsi né sposarsi senza autoriz-
zazione da parte del proprio colonnello. Nel 1861, dopo l’unità d’Italia, quando l’Arma Sar-
da fu trasformata in Regio Esercito, i diversi corpi di Carabinieri confluirono nell’
Arma dei
Carabinieri Reali
che divenne la Prima Arma. In quel periodo dovettero contrastare in parti-
colar modo il fenomeno del brigantaggio, diffuso specialmente nei territori che avevano fat-
to parte del Regno delle Due Sicilie. L’Arma si distinse, inoltre, durante la Prima Guerra Mon-
diale, nella battaglia di Caporetto del 1917, quando costrinse i soldati in trincea a tener duro
e rese possibile un’ordinata ritirata verso il Piave.
Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, i Carabinieri dimostrarono un grande spirito di
sacrificio con atti di eroismo sia individuali che collettivi. Per esempio, nella battaglia di Cul-
qualber in Abissinia, il primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri, sprovvisto di munizioni e
di rifornimenti, s’immolò nel combattimento contro gli inglesi.
A partire dal secondo dopoguerra, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande coraggio,
spiccando nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, nella lotta alla criminalità or-
ganizzata e nel soccorso alle popolazioni civili vittime di catastrofi naturali. Si è poi distinta
in diverse missioni all’estero, come in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Mozam-
bico, Afghanistan e Iraq.
1.3 L’Arma dei Carabinieri
La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-
lineata, sostanzialmente, da due
Decreti Legislativi
scaturiti dall’attuazione dei principi e dei
criteri fissati dall’art.1 della
legge n. 78 del 31 marzo 2000
, recante “Delega al Governo per
il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:
il
n. 297
“Norme in materia di riordi-
no dell’Arma dei Carabinieri” e
il
n. 298
“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulte-
riore riordino è stato apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è
stato sancito l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto
Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di Polizia.
In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-
tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-
la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente
ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-
guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-
plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).
L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma
dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di
Forza Arma-
ta
, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-
malmente i compiti militari.