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Capitolo 1

Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

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www.

edises

.it

1.6 Il ruolo Marescialli

Il personale dell’Arma dei Carabinieri è suddiviso nei ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli,

dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri.

Il ruolo dei Marescialli (Ispettori) prevede, in seguito al D.Lgs. 95/2017, i seguenti gradi cre-

scenti:

– Maresciallo;

– Maresciallo ordinario;

– Maresciallo capo;

– Maresciallo maggiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

– Luogotenente – carica speciale (qualifica) – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

1.6.1 F

ormazione

e

funzioni

Il corso di formazione degli Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri ha durata triennale –

per i vincitori del concorso pubblico – e prevede un addestramento fisico, militare e professio-

nale; ha invece durata non inferiore a sei mesi il corso per i vincitori del concorso interno riser-

vato al personale del ruolo sovrintendenti e al ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma.

In particolare, gli ammessi al

corso triennale

frequentano un iter formativo su impostazione

universitaria, al termine del quale, oltre al grado di Maresciallo, conseguono la laurea in “Scien-

ze Giuridiche della Sicurezza” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Stu-

di di Roma Tor Vergata.

Alla formazione provvede la Scuola Marescialli e Brigadieri, con sede in Firenze, articolata

su due Reggimenti (l’uno a Firenze e l’altro a Velletri - Roma) oltre a provvedere all’aggior-

namento professionale degli stessi.

Gli anni di corso si svolgono tra Velletri (RM) e Firenze; gli allievi giudicati idonei al termi-

ne del secondo anno di corso vengono nominati Marescialli.

Il successivo impiego, anche se è ovviamente subordinato alle preminenti esigenze di servi-

zio, è stabilito anche in base all’analisi delle preferenze degli Allievi Marescialli, ai quali è

consentito, al termine del corso, indicare tre Regioni amministrative di preferenza, esclusa

quella di origine. Per aspirare a un successivo trasferimento nella Regione di provenienza,

sarà necessario aver prestato almeno otto anni di servizio.

Agli appartenenti al ruolo Ispettori sono attribuite le

qualifiche

di agente di Pubblica Sicu-

rezza e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di conseguenza, oltre ai compiti di carattere milita-

re previsti dalle disposizioni in vigore, essi svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di po-

lizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impe-

dimento ed essere preposti al comando di Stazione Carabinieri, unità operative o addestrati-

ve, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati con-

seguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità ope-

rative, nell’ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta.

Inoltre, al personale in questione possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed

addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. I marescial-

li aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali,

coordinano anche l’attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori

gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pub-

blica Sicurezza.

In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai Luogotenenti possono essere af-

fidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui sopra, secon-