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Capitolo 1
Le norme giuridiche e le fonti del diritto
17
La L. 50/1999 (nota come
legge Bassanini quater
) aveva avviato un vasto program-
ma di riduzione e sempliicazione della normativa all’epoca vigente puntando molto
sull’approvazione di testi unici misti, vale a dire atti che
raccoglievano sia disposizioni re-
golamentari che legislative
; con questa tecnica furono emanati, ad esempio, il Testo uni-
co sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), il Testo unico dell’edili-
zia (D.P.R. 380/2001) o il Testo unico in materia di espropriazioni (D.P.R. 327/2001).
Con l’approvazione della L. 29 luglio 2003, n. 229 le disposizioni della legge Bassa-
nini
quater
sono state abrogate e per procedere al riordino della normativa esistente
si è deciso di emanare i cosiddetti
codici di settore
, provvedimenti che, nelle inten-
zioni del legislatore, non sono una mera raccolta coordinata di norme esistenti ma si
pongono l’obiettivo di operare un’organica revisione della disciplina di una materia
con innovazioni anche dal punto di vista sostanziale, pur nei limiti consentiti dalla
delega ricevuta. In realtà, al di là della diversa terminologia utilizzata, non vi è una
sostanziale differenza con il testo unico di tipo innovativo.
Nel corso degli anni sono stati approvati numerosi provvedimenti classiicati come codi-
ci di settore. A titolo esempliicativo si ricordano il Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003); il Codice del consumatore (D.Lgs. 206/2005), il Codice
degli appalti e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016), il Codice delle leggi antimaia (D.Lgs.
159/2011), il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), il Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).
1.12
I regolamenti interni degli organi costituzionali
Tra le norme di rango primario, poiché non soggette alla disciplina delle leggi or-
dinarie, ma solo ai precetti iscritti nella Costituzione, rientrano i regolamenti delle
Camere (art. 64 comma 1 Cost.).
Una particolare forza giuridica viene anche riconosciuta:
>
ai regolamenti interni della Corte costituzionale;
>
ai regolamenti interni della Presidenza della Repubblica.
1.13
L’Unione europea e le fonti europee
1.13.1
Cenni sul processo d’integrazione europeo
Con il
Trattato di Parigi
del 18 aprile 1951 è stata istituita la
Comunità europea del
carbone e dell’acciaio
(CECA); con i
Trattati di Roma
del 25 marzo 1957 sono state
istituite la
Comunità economica europea
(CEE) e la
Comunità europea per l’energia atomica
(EURATOM).
Con la ratiica dei Trattati è nato un nuovo organismo giuridico di diritto
internazionale, con un proprio ordinamento (cd. comunitario) che si caratterizza
per la sua capacità di imporsi direttamente ai singoli Stati membri.
Il 7 febbraio 1992 è stato irmato il
Trattato sull’Unione europea
, a Maastricht. L’Unio-
ne europea è una nuova organizzazione internazionale che persegue inalità generali
(e ha assorbito la CEE, mentre il Trattato CECA è giunto a scadenza il 23 luglio 2002 e