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Capitolo 1

Le norme giuridiche e le fonti del diritto

17

La L. 50/1999 (nota come

legge Bassanini quater

) aveva avviato un vasto program-

ma di riduzione e sempliicazione della normativa all’epoca vigente puntando molto

sull’approvazione di testi unici misti, vale a dire atti che

raccoglievano sia disposizioni re-

golamentari che legislative

; con questa tecnica furono emanati, ad esempio, il Testo uni-

co sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), il Testo unico dell’edili-

zia (D.P.R. 380/2001) o il Testo unico in materia di espropriazioni (D.P.R. 327/2001).

Con l’approvazione della L. 29 luglio 2003, n. 229 le disposizioni della legge Bassa-

nini

quater

sono state abrogate e per procedere al riordino della normativa esistente

si è deciso di emanare i cosiddetti

codici di settore

, provvedimenti che, nelle inten-

zioni del legislatore, non sono una mera raccolta coordinata di norme esistenti ma si

pongono l’obiettivo di operare un’organica revisione della disciplina di una materia

con innovazioni anche dal punto di vista sostanziale, pur nei limiti consentiti dalla

delega ricevuta. In realtà, al di là della diversa terminologia utilizzata, non vi è una

sostanziale differenza con il testo unico di tipo innovativo.

Nel corso degli anni sono stati approvati numerosi provvedimenti classiicati come codi-

ci di settore. A titolo esempliicativo si ricordano il Codice in materia di protezione dei

dati personali (D.Lgs. 196/2003); il Codice del consumatore (D.Lgs. 206/2005), il Codice

degli appalti e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016), il Codice delle leggi antimaia (D.Lgs.

159/2011), il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), il Codice dell’ammi-

nistrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).

1.12

I regolamenti interni degli organi costituzionali

Tra le norme di rango primario, poiché non soggette alla disciplina delle leggi or-

dinarie, ma solo ai precetti iscritti nella Costituzione, rientrano i regolamenti delle

Camere (art. 64 comma 1 Cost.).

Una particolare forza giuridica viene anche riconosciuta:

>

ai regolamenti interni della Corte costituzionale;

>

ai regolamenti interni della Presidenza della Repubblica.

1.13

L’Unione europea e le fonti europee

1.13.1

Cenni sul processo d’integrazione europeo

Con il

Trattato di Parigi

del 18 aprile 1951 è stata istituita la

Comunità europea del

carbone e dell’acciaio

(CECA); con i

Trattati di Roma

del 25 marzo 1957 sono state

istituite la

Comunità economica europea

(CEE) e la

Comunità europea per l’energia atomica

(EURATOM).

Con la ratiica dei Trattati è nato un nuovo organismo giuridico di diritto

internazionale, con un proprio ordinamento (cd. comunitario) che si caratterizza

per la sua capacità di imporsi direttamente ai singoli Stati membri.

Il 7 febbraio 1992 è stato irmato il

Trattato sull’Unione europea

, a Maastricht. L’Unio-

ne europea è una nuova organizzazione internazionale che persegue inalità generali

(e ha assorbito la CEE, mentre il Trattato CECA è giunto a scadenza il 23 luglio 2002 e