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Capitolo 1
Le norme giuridiche e le fonti del diritto
15
1.10
Gli atti del Governo con forza di legge
Gli atti aventi forza di legge sono quegli
atti legislativi adottati dal Governo
che la
Costituzione ricomprende tra le fonti di rango primario.
Essi sono:
>
i
decreti legislativi
delegati adottati dal Governo sulla base di una legge di delega-
zione (art. 76 Cost.). Possono essere emanati anche decreti legislativi in attuazione
di direttive dell’Unione europea e degli statuti delle Regioni ai quali la Costituzione
riconosce un ordinamento “speciale”;
>
i
decreti legge
emanati dal Governo in base all’art. 77 Cost., in caso straordinario di
urgenza e necessità, da convertire in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni
dalla loro adozione, pena la decadenza nelle ipotesi di mancata conversione.
1.10.1
Il procedimento di formazione dei decreti legislativi
Si è detto che la Costituzione consente alle Camere di delegare temporaneamente
al Governo il compito di emanare atti normativi: tali atti, pur non essendo formal-
mente dei provvedimenti legislativi (appunto perché non provengono dalle Camere),
hanno la stessa eficacia della legge.
Per abilitare il Governo a emanare atti aventi forza di legge, occorre, però, un’apposita
legge di delega
da parte del Parlamento: tale legge, infatti, deve stabilire i
principi e i
criteri direttivi
cui deve conformarsi il potere di legiferazione del Governo e deinire
speciicamente l’oggetto (ossia l’ambito) della disciplina da emanare. La delega è rivolta
al Governo: è, quindi, il Consiglio dei Ministri a deliberare il testo normativo delegato.
Generalmente il decreto legislativo è usato per disciplinare nel dettaglio materie
tecnicamente complesse, per le quali si richiedono competenze speciiche (es. classi-
icazione di medicinali o di sostante stupefacenti).
1.10.2
Il procedimento di formazione e conversione dei decreti legge
Il procedimento di formazione e quello di conversione dei decreti legge si articola
nel seguente modo:
>
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
>
emanazione da parte del Presidente della Repubblica;
>
pubblicazione nelle forme previste per le leggi;
>
presentazione il giorno stesso alle Camere per la conversione entro 60 giorni;
>
riunione delle Camere, per la conversione in legge del decreto, entro 5 giorni dalla
presentazione anche se sciolte.
Non è richiesto il visto e la registrazione della Corte dei Conti (art. 16 legge n.
400/1988).
La mancata conversione dei decreti legge comporta che:
>
gli effetti del decreto legge decadono
ex tunc
(da allora);
>
la disciplina giuridica dei rapporti disposta con il decreto legge e i relativi effetti
vengono meno. La disciplina di rapporti irrimediabilmente regolati può essere ra-
tiicata con provvedimenti legislativi successivi.