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Capitolo 1

Le norme giuridiche e le fonti del diritto

15

1.10

Gli atti del Governo con forza di legge

Gli atti aventi forza di legge sono quegli

atti legislativi adottati dal Governo

che la

Costituzione ricomprende tra le fonti di rango primario.

Essi sono:

>

i

decreti legislativi

delegati adottati dal Governo sulla base di una legge di delega-

zione (art. 76 Cost.). Possono essere emanati anche decreti legislativi in attuazione

di direttive dell’Unione europea e degli statuti delle Regioni ai quali la Costituzione

riconosce un ordinamento “speciale”;

>

i

decreti legge

emanati dal Governo in base all’art. 77 Cost., in caso straordinario di

urgenza e necessità, da convertire in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni

dalla loro adozione, pena la decadenza nelle ipotesi di mancata conversione.

1.10.1

Il procedimento di formazione dei decreti legislativi

Si è detto che la Costituzione consente alle Camere di delegare temporaneamente

al Governo il compito di emanare atti normativi: tali atti, pur non essendo formal-

mente dei provvedimenti legislativi (appunto perché non provengono dalle Camere),

hanno la stessa eficacia della legge.

Per abilitare il Governo a emanare atti aventi forza di legge, occorre, però, un’apposita

legge di delega

da parte del Parlamento: tale legge, infatti, deve stabilire i

principi e i

criteri direttivi

cui deve conformarsi il potere di legiferazione del Governo e deinire

speciicamente l’oggetto (ossia l’ambito) della disciplina da emanare. La delega è rivolta

al Governo: è, quindi, il Consiglio dei Ministri a deliberare il testo normativo delegato.

Generalmente il decreto legislativo è usato per disciplinare nel dettaglio materie

tecnicamente complesse, per le quali si richiedono competenze speciiche (es. classi-

icazione di medicinali o di sostante stupefacenti).

1.10.2

Il procedimento di formazione e conversione dei decreti legge

Il procedimento di formazione e quello di conversione dei decreti legge si articola

nel seguente modo:

>

deliberazione del Consiglio dei Ministri;

>

emanazione da parte del Presidente della Repubblica;

>

pubblicazione nelle forme previste per le leggi;

>

presentazione il giorno stesso alle Camere per la conversione entro 60 giorni;

>

riunione delle Camere, per la conversione in legge del decreto, entro 5 giorni dalla

presentazione anche se sciolte.

Non è richiesto il visto e la registrazione della Corte dei Conti (art. 16 legge n.

400/1988).

La mancata conversione dei decreti legge comporta che:

>

gli effetti del decreto legge decadono

ex tunc

(da allora);

>

la disciplina giuridica dei rapporti disposta con il decreto legge e i relativi effetti

vengono meno. La disciplina di rapporti irrimediabilmente regolati può essere ra-

tiicata con provvedimenti legislativi successivi.