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12

Libro I

Elementi di diritto pubblico

1.7.2

L’istruttoria e l’approvazione della legge

L’art. 72 Cost. prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione

prima di essere sottoposto al vaglio dell’assemblea parlamentare. La

procedura in

sede referente

, insieme con l’attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò

la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.

La fase istruttoria è inalizzata all’acquisizione degli elementi utili alla decisione e alla

conseguente elaborazione del testo per consentire la deliberazione dell’assemblea.

L’istruttoria deve svolgersi secondo metodi che consentano alle Commissioni di ela-

borare testi legislativi chiari ed eficaci e di veriicare gli effetti dei provvedimenti in

esame sulla legislazione vigente, allo scopo di sempliicarla e riordinarla.

La fase istruttoria attiene, quindi, all’esame, alla discussione e alla votazione della

proposta di legge e ha un diverso

iter

a seconda che segua un

procedimento normale

(po-

teri referenti alla Commissione competente, discussione e votazione della proposta

all’assemblea) o un

procedimento speciale

(ruolo decisionale alle Commissioni).

La scelta della procedura da adottare è stabilita dalla Costituzione e dai regolamenti

parlamentari, che impongono l’applicazione della procedura normale per le proposte

di legge aventi particolare rilievo politico, per i disegni di legge espressamente indi-

cati dall’art. 72 comma 4 Cost., per i disegni di legge di conversione dei decreti legge.

L’

iter

legislativo inizia, quindi, con l’esame della proposta di legge da parte delle com-

missioni competenti per materia. Una volta approvato, il testo passa all’assemblea che

inizia la discussione sui caratteri generali della proposta, valutando anche la rela-

zione della commissione, poi sui singoli articoli, per procedere inine alla votazione

inale sull’intero testo e, quindi, alla sua approvazione.

Si parla di

procedura normale abbreviata

quando venga dichiarata l’urgenza della

proposta di legge in esame e il tempo per esaminare il testo a disposizione delle

Commissioni (4 mesi alla Camera e 2 mesi al Senato) è ridotto della metà.

Con la

procedura speciale

, invece, la Commissione ha un ruolo diverso, nel senso

che oltre a esaminare la proposta ha anche il compito di approvarla: si parla di

proce-

dura in commissione legislativa o deliberante

e di

procedura in commissione redigente

.

Le funzioni che la commissione competente è chiamata a svolgere sono, quindi, di-

verse: ognuna comporterà un differente procedimento per l’approvazione di una

legge a seconda che sia un procedimento ordinario per

commissione referente

, dove

il progetto di legge viene discusso in commissione e poi nuovamente in aula; un pro-

cedimento per

commissione deliberante

, dove tutte le fasi del procedimento sono as-

sorbite in tale sede; un procedimento per

commissione redigente

, alla quale spetterà

la discussione degli eventuali emendamenti, mentre all’aula spetterà l’approvazione

inale.

1.7.3

La promulgazione e la pubblicazione della legge

Terminata la fase di approvazione, la legge è perfetta ma non ancora eficace. Per

avere eficacia la legge va promulgata dal Presidente della Repubblica, che svolge un

controllo sia formale che sostanziale.

La promulgazione è l’atto con cui si attesta solennemente che è conclusa la fase d’ap-

provazione del provvedimento normativo e si dispone che il provvedimento stesso sia

reso pubblico e imposto all’osservanza di tutti i soggetti cui è rivolto.