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Libro I
Elementi di diritto pubblico
1.7.2
L’istruttoria e l’approvazione della legge
L’art. 72 Cost. prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione
prima di essere sottoposto al vaglio dell’assemblea parlamentare. La
procedura in
sede referente
, insieme con l’attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò
la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
La fase istruttoria è inalizzata all’acquisizione degli elementi utili alla decisione e alla
conseguente elaborazione del testo per consentire la deliberazione dell’assemblea.
L’istruttoria deve svolgersi secondo metodi che consentano alle Commissioni di ela-
borare testi legislativi chiari ed eficaci e di veriicare gli effetti dei provvedimenti in
esame sulla legislazione vigente, allo scopo di sempliicarla e riordinarla.
La fase istruttoria attiene, quindi, all’esame, alla discussione e alla votazione della
proposta di legge e ha un diverso
iter
a seconda che segua un
procedimento normale
(po-
teri referenti alla Commissione competente, discussione e votazione della proposta
all’assemblea) o un
procedimento speciale
(ruolo decisionale alle Commissioni).
La scelta della procedura da adottare è stabilita dalla Costituzione e dai regolamenti
parlamentari, che impongono l’applicazione della procedura normale per le proposte
di legge aventi particolare rilievo politico, per i disegni di legge espressamente indi-
cati dall’art. 72 comma 4 Cost., per i disegni di legge di conversione dei decreti legge.
L’
iter
legislativo inizia, quindi, con l’esame della proposta di legge da parte delle com-
missioni competenti per materia. Una volta approvato, il testo passa all’assemblea che
inizia la discussione sui caratteri generali della proposta, valutando anche la rela-
zione della commissione, poi sui singoli articoli, per procedere inine alla votazione
inale sull’intero testo e, quindi, alla sua approvazione.
Si parla di
procedura normale abbreviata
quando venga dichiarata l’urgenza della
proposta di legge in esame e il tempo per esaminare il testo a disposizione delle
Commissioni (4 mesi alla Camera e 2 mesi al Senato) è ridotto della metà.
Con la
procedura speciale
, invece, la Commissione ha un ruolo diverso, nel senso
che oltre a esaminare la proposta ha anche il compito di approvarla: si parla di
proce-
dura in commissione legislativa o deliberante
e di
procedura in commissione redigente
.
Le funzioni che la commissione competente è chiamata a svolgere sono, quindi, di-
verse: ognuna comporterà un differente procedimento per l’approvazione di una
legge a seconda che sia un procedimento ordinario per
commissione referente
, dove
il progetto di legge viene discusso in commissione e poi nuovamente in aula; un pro-
cedimento per
commissione deliberante
, dove tutte le fasi del procedimento sono as-
sorbite in tale sede; un procedimento per
commissione redigente
, alla quale spetterà
la discussione degli eventuali emendamenti, mentre all’aula spetterà l’approvazione
inale.
1.7.3
La promulgazione e la pubblicazione della legge
Terminata la fase di approvazione, la legge è perfetta ma non ancora eficace. Per
avere eficacia la legge va promulgata dal Presidente della Repubblica, che svolge un
controllo sia formale che sostanziale.
La promulgazione è l’atto con cui si attesta solennemente che è conclusa la fase d’ap-
provazione del provvedimento normativo e si dispone che il provvedimento stesso sia
reso pubblico e imposto all’osservanza di tutti i soggetti cui è rivolto.