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16

Libro I

Elementi di diritto pubblico

Non è possibile mediante decreto legge:

>

conferire deleghe legislative;

>

provvedere nelle materie riservate al Parlamento (es. leggi di bilancio, leggi costitu-

zionali, ratiica di trattati internazionali, istituzioni di nuove Regioni ecc.);

>

rinnovare le disposizioni di precedenti decreti legge;

>

regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti;

>

ripristinare l’eficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzio-

nale;

>

concedere l’amnistia e l’indulto.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 360/1996, ha formalmente vietato la rei-

terazione dei decreti legge.

La disciplina dei decreti legge contenuta nella legge n. 400/1988 prevede che:

>

i provvedimenti emanati dal Governo ai sensi dell’art. 77 Cost. devono presentare

la denominazione di

decreto legge

e indicare speciicatamente nel preambolo le circo-

stanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustiicano l’adozione;

>

i decreti legge devono contenere misure d’immediata applicazione e il loro conte-

nuto deve essere speciico, omogeneo e corrispondente al titolo (art. 15 comma 2

della legge n. 400/1988).

1.11

I testi unici e i codici di settore

Il

testo unico

è la

raccolta coordinata delle norme che riguardano una determinata

materia

. Rappresenta, quindi, il tradizionale strumento per soddisfare esigenze di

ordine, coordinamento e conoscibilità delle norme giuridiche succedutesi nel tem-

po, spesso in modo disorganico.

In base all’attività che svolge chi provvede alla compilazione del testo uniicato, si

distingue tra:

>

testo unico compilativo (o di coordinamento)

, quando si effettua una semplice at-

tività di riordino, senza procedere a modiiche di particolare rilievo o abrogazioni

delle norme in vigore. Il testo pubblicato non ha alcuna valenza normativa e non è

giuridicamente vincolante;

>

testo unico innovativo

quando non solo si raccoglie e si riordina la normativa esi-

stente, ma si effettuano anche le opportune modiiche ed abrogazioni delle nor-

me precedentemente in vigore. Queste ultime risulteranno superate e sostituite da

quelle approvate con il testo unico. Nella quasi totalità dei casi il provvedimento è

emanato dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, ma nulla

vieta che possa essere lo stesso Parlamento ad approvare un testo unico. L’atto con

il quale è emanato il testo unico normalmente assume la forma del decreto legisla-

tivo (D.Lgs.) ed ha piena forza di legge.

Classiicazioni alternative sono quelle che fanno riferimento al potere esercitato dall’orga-

no emanante (distinguendosi tra

testi unici delegati, autorizzati e spontanei

) oppure alla

tipologia di fonti che si provvede a trasfondere (distinguendosi tra

testi unici legislativi,

regolamentari e misti

).