

www.
edises
.it
16
Libro I
Elementi di diritto pubblico
Non è possibile mediante decreto legge:
>
conferire deleghe legislative;
>
provvedere nelle materie riservate al Parlamento (es. leggi di bilancio, leggi costitu-
zionali, ratiica di trattati internazionali, istituzioni di nuove Regioni ecc.);
>
rinnovare le disposizioni di precedenti decreti legge;
>
regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti;
>
ripristinare l’eficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzio-
nale;
>
concedere l’amnistia e l’indulto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 360/1996, ha formalmente vietato la rei-
terazione dei decreti legge.
La disciplina dei decreti legge contenuta nella legge n. 400/1988 prevede che:
>
i provvedimenti emanati dal Governo ai sensi dell’art. 77 Cost. devono presentare
la denominazione di
decreto legge
e indicare speciicatamente nel preambolo le circo-
stanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustiicano l’adozione;
>
i decreti legge devono contenere misure d’immediata applicazione e il loro conte-
nuto deve essere speciico, omogeneo e corrispondente al titolo (art. 15 comma 2
della legge n. 400/1988).
1.11
I testi unici e i codici di settore
Il
testo unico
è la
raccolta coordinata delle norme che riguardano una determinata
materia
. Rappresenta, quindi, il tradizionale strumento per soddisfare esigenze di
ordine, coordinamento e conoscibilità delle norme giuridiche succedutesi nel tem-
po, spesso in modo disorganico.
In base all’attività che svolge chi provvede alla compilazione del testo uniicato, si
distingue tra:
>
testo unico compilativo (o di coordinamento)
, quando si effettua una semplice at-
tività di riordino, senza procedere a modiiche di particolare rilievo o abrogazioni
delle norme in vigore. Il testo pubblicato non ha alcuna valenza normativa e non è
giuridicamente vincolante;
>
testo unico innovativo
quando non solo si raccoglie e si riordina la normativa esi-
stente, ma si effettuano anche le opportune modiiche ed abrogazioni delle nor-
me precedentemente in vigore. Queste ultime risulteranno superate e sostituite da
quelle approvate con il testo unico. Nella quasi totalità dei casi il provvedimento è
emanato dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, ma nulla
vieta che possa essere lo stesso Parlamento ad approvare un testo unico. L’atto con
il quale è emanato il testo unico normalmente assume la forma del decreto legisla-
tivo (D.Lgs.) ed ha piena forza di legge.
Classiicazioni alternative sono quelle che fanno riferimento al potere esercitato dall’orga-
no emanante (distinguendosi tra
testi unici delegati, autorizzati e spontanei
) oppure alla
tipologia di fonti che si provvede a trasfondere (distinguendosi tra
testi unici legislativi,
regolamentari e misti
).