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Capitolo 1

Le norme giuridiche e le fonti del diritto

13

Il Presidente della Repubblica, con un messaggio motivato, può rinviare la legge alle

Camere per una nuova deliberazione.

Il

rinvio

può essere effettuato per motivi di

illegittimità costituzionale, per motivi di merito costituzionale (categoria residuale)

ma non per motivi di merito politico. Proprio perché consiste in una richiesta di

riesame e non in un diritto di veto, il rinvio può essere operato una sola volta. Ciò

signiica che il Parlamento può riapprovare la stessa legge senza obbligo alcuno.

Alla promulgazione della legge segue la sua pubblicazione in

Gazzetta uficiale

. La

legge entra in vigore dopo il periodo di cd.

vacatio

, di regola di 15 giorni dopo la

pubblicazione. Da questo momento la legge è obbligatoria per tutti.

Oltre il bicameralismo perfetto

Il 12 aprile 2016 è stato approvato il disegno di legge costituzionale recante “

Disposizioni per il

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte

II della Costituzione

”. Non essendo stata approvata in seconda votazione con la maggioranza dei

due terzi, la legge costituzionale sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016 prima di poter

entrare pienamente in vigore.

Il disegno di legge prevede il superamento del bicameralismo paritario, riscrivendo l’art. 55 Cost.

ed assegnando funzioni diverse alle due assemblee.

Il nuovo Senato della Repubblica sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle

istituzioni territoriali e da cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica (art. 2 ddl, che

riscrive l’art. 57 Cost.).

La funzione legislativa è quindi, in linea generale, assegnata alla Camera dei deputati.

Tuttavia, in determinati casi, essa continuerà ad essere esercitata collettivamente da Camera e

Senato per:

• le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle

disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;

• i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71 Cost.;

• le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le fun-

zioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle

forme associative dei Comuni;

• la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

• la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore;

• altre leggi di carattere minore (si rinvia al testo dell’art. 10 del ddl).

Per ogni altra legge approvata dalla Camera, il Senato, su richiesta di un terzo dei propri compo-

nenti, può chiedere di esaminarla: solo dopo che la Camera si sarà espressa in via definitiva sulle

eventuali proposte di modifica del testo, la legge potrà essere promulgata (art. 10 del ddl, che

sostituisce l’art. 70 Cost.).

1.7.4

I limiti generali del potere legislativo ordinario

L’art. 117, comma 1, Cost. prevede una serie di

limiti

ai quali il legislatore deve at-

tenersi nell’emanazione di atti legislativi, a pena di incostituzionalità delle norme

disposte. La potestà legislativa, infatti, deve essere esercitata dallo Stato e dalle Re-

gioni,

nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordina-