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Libro I
Elementi di diritto pubblico
mento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali
. L’ordinamento giuridi-
co italiano, infatti, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute (art. 10, comma 1, Cost.) e, in condizioni di parità con gli altri Stati,
consente limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le nazioni, oltre a promuovere e a favorire le organizzazioni interna-
zionali rivolte a tale scopo (art. 11, Cost.). Proprio in nome dell’art. 11 Cost., l’Italia
ha aderito nel 1955 all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e, nel 1957, alla
Comunità economica europea (CEE), oggi conluita nell’Unione europea (UE).
1.8
L’abrogazione delle leggi (art. 15 disp. prel. c.c.)
L’abrogazione di una
legge
, o di un
atto avente forza di legge
(decreto legislativo,
ex
art. 76 Cost., o decreto legge,
ex
art. 77 Cost.), comporta l’espunzione dall’ordina-
mento giuridico italiano delle norme in essa contenute.
L’abrogazione può essere di tipo:
>
formale
, quando un testo di legge successivo dispone letteralmente l’abrogazione
di norme contenute in un testo di legge precedentemente emanato;
>
implicita
, quanto un testo di legge riforma la disciplina di una materia precedente-
mente regolata da un’altra legge.
L’abrogazione di norme legislative può avvenire anche con referendum
ex
art. 75
Cost. o a seguito di sentenze della Corte costituzionale.
1.9
La riserva di legge
La riserva di legge è un vero e proprio limite che la Costituzione ha posto per la di-
sciplina di determinate materie, che non possono essere oggetto di regolazione per
mezzo di provvedimenti normativi secondari (es. regolamenti). Tale limite si impone
anche al legislatore ordinario.
La riserva di legge può essere:
>
assoluta
: l’intera materia deve essere disciplinata con legge (art. 13 comma 2; art.
25; art. 65; art. 137 comma 2 Cost.). La riserva di legge assoluta può essere anche di
tipo costituzionale (art. 137 comma 1, a seguito del quale è stata emanata la legge
cost. n. 1/1953);
>
relativa
: i principi fondamentali che disciplinano la materia devono essere stabiliti
con legge, mentre la disciplina puntuale della stessa può essere disposta a mezzo di
regolamenti (art. 97 comma 1 Cost.).
Una particolare riserva di legge
(
rinforzata
)
è quella contenuta nell’art. 79 Cost., il
quale prevede che, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera,
possono essere concessi l’amnistia e l’indulto
.
L’
amnistia
elimina l’antigiuridicità penale del fatto commesso, mentre l’
indulto
elimi-
na in tutto o in parte la pena applicata o da applicarsi dal giudice in conseguenza
della commissione di un reato (che conserva la sua antigiuridicità).
La
grazia
si differenzia dalle due fattispecie sopra citate poiché è un provvedimento
individuale che estingue la pena applicata ed è di competenza del Presidente della
Repubblica.