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14

Libro I

Elementi di diritto pubblico

mento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali

. L’ordinamento giuridi-

co italiano, infatti, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute (art. 10, comma 1, Cost.) e, in condizioni di parità con gli altri Stati,

consente limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace

e la giustizia fra le nazioni, oltre a promuovere e a favorire le organizzazioni interna-

zionali rivolte a tale scopo (art. 11, Cost.). Proprio in nome dell’art. 11 Cost., l’Italia

ha aderito nel 1955 all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e, nel 1957, alla

Comunità economica europea (CEE), oggi conluita nell’Unione europea (UE).

1.8

L’abrogazione delle leggi (art. 15 disp. prel. c.c.)

L’abrogazione di una

legge

, o di un

atto avente forza di legge

(decreto legislativo,

ex

art. 76 Cost., o decreto legge,

ex

art. 77 Cost.), comporta l’espunzione dall’ordina-

mento giuridico italiano delle norme in essa contenute.

L’abrogazione può essere di tipo:

>

formale

, quando un testo di legge successivo dispone letteralmente l’abrogazione

di norme contenute in un testo di legge precedentemente emanato;

>

implicita

, quanto un testo di legge riforma la disciplina di una materia precedente-

mente regolata da un’altra legge.

L’abrogazione di norme legislative può avvenire anche con referendum

ex

art. 75

Cost. o a seguito di sentenze della Corte costituzionale.

1.9

La riserva di legge

La riserva di legge è un vero e proprio limite che la Costituzione ha posto per la di-

sciplina di determinate materie, che non possono essere oggetto di regolazione per

mezzo di provvedimenti normativi secondari (es. regolamenti). Tale limite si impone

anche al legislatore ordinario.

La riserva di legge può essere:

>

assoluta

: l’intera materia deve essere disciplinata con legge (art. 13 comma 2; art.

25; art. 65; art. 137 comma 2 Cost.). La riserva di legge assoluta può essere anche di

tipo costituzionale (art. 137 comma 1, a seguito del quale è stata emanata la legge

cost. n. 1/1953);

>

relativa

: i principi fondamentali che disciplinano la materia devono essere stabiliti

con legge, mentre la disciplina puntuale della stessa può essere disposta a mezzo di

regolamenti (art. 97 comma 1 Cost.).

Una particolare riserva di legge

(

rinforzata

)

è quella contenuta nell’art. 79 Cost., il

quale prevede che, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti

di ciascuna Camera,

possono essere concessi l’amnistia e l’indulto

.

L’

amnistia

elimina l’antigiuridicità penale del fatto commesso, mentre l’

indulto

elimi-

na in tutto o in parte la pena applicata o da applicarsi dal giudice in conseguenza

della commissione di un reato (che conserva la sua antigiuridicità).

La

grazia

si differenzia dalle due fattispecie sopra citate poiché è un provvedimento

individuale che estingue la pena applicata ed è di competenza del Presidente della

Repubblica.