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Prefazione 

XIII

Le prove di accesso al tirocinio formativo attivo

L’accesso al tirocinio formativo attivo è a numero programmato secondo

le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca. L’ammissione avviene per titoli ed

esami.

Le prove d’esame mirano a verificare le conoscenze disciplinari relative

alle materie oggetto di insegnamento della specifica classe di abilitazione.

Le prove di ammissione sono espletate dalle Università e si articolano in:

• un test preliminare

• una prova scritta

• una prova orale

Il decreto istitutivo del TFA (D.M. 249/2010, dopo le modifiche apportate

dal decreto 25 marzo 2013, n. 81) rimanda ad un apposito decreto del Mi-

nistro dell’istruzione la definizione delle specifiche indicazioni per l’acces-

so al tirocinio.

Il

test preliminare

consiste nella risoluzione di domande a risposta chiu-

sa con 4 opzioni di cui una sola corretta. Oltre ai quesiti disciplinari, le

prove d’esame includono domande volte a verificare le competenze lingui-

stiche e la comprensione dei testi. Accedono alla fase successiva, la prova

scritta, i candidati che abbiano conseguito al test un punteggio di almeno

21/30. La

prova scritta

, predisposta a cura delle università, consta di do-

mande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento

delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l’inse-

gnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso

di classi di concorso per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova

di analisi dei testi.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver conseguito, alla

prova scritta, una votazione maggiore o uguale a 21/30. Anche la

prova

orale

è predisposta dalle singole università ed è organizzata tenendo conto

delle specificità delle varie classi di laurea; nel caso di classi di abilitazione

per l’insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in

lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta

formazione artistica, musicale e coreutica può essere sostituita da una pro-

va pratica. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato

riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20.