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Parte Prima
- Elementi di diritto comunitario
Il Trattato di Amsterdam modifica e rinumera i Trattati UE e CE, intervenendo
con
quattro obiettivi fondamentali
:
– porre l’occupazione e i diritti dei cittadini come punto principale dell’Unione
(nel Trattato istitutivo della CE viene aggiunto nel “primo pilastro” un nuovo
titolo dedicato all’occupazione);
– eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza;
– permettere all’Europa di esercitare maggiore influenza sulla scena mondiale;
– rendere più efficace l’architettura istituzionale dell’Unione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, il Trattato opera una profonda revisione
nel senso della semplificazione, applicando la procedura di
codecisione
a nuove ma-
terie ed ampliando i casi nei quali il Consiglio può decidere a maggioranza qualifi-
cata, anziché all’unanimità. Viene inoltre istituzionalizzata la procedura di
coopera-
zione rafforzata
, ossia la possibilità per alcuni degli Stati membri che lo desiderino
di stabilire una cooperazione più stretta, nel rispetto del quadro istituzionale unico
dell’Unione, in modo da non arrestare il processo di integrazione alla ricerca di un
consenso unanime di tutti gli Stati.
Altro momento importante del Trattato attiene alla
comunitarizzazione
, ossia al
passaggio dal terzo al primo pilastro, di alcuni temi del settore
giustizia e affari interni
(politica dei visti, concessione del diritto d’asilo e, più in generale, tutte le questioni
relative alla libera circolazione), in precedenza relegate all’ambito intergovernativo.
Libera circolazione delle persone e Trattati di Schengen
Nel 1985 Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmano l’Accordo
di Schengen (dal nome della cittadina lussemburghese che ha ospitato la firma
dell’accordo) con il quale si impegnano ad “
eliminare i controlli alle frontiere co-
muni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne
” (art. 17) entro il 14 gennaio 1990.
Vengono inoltre individuati i seguenti fronti su cui operare:
– rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne con carattere di omogenei-
tà per tutti i Paesi contraenti (visti di ingresso, verifica delle persone e delle
vetture nonché delle merci trasportate, segnalazione ai fini della non ammis-
sione dello straniero);
– determinazione dello Stato competente e delle modalità per l’esame della do-
manda di asilo;
– adeguata organizzazione della cooperazione fra i sistemi giudiziari (assistenza
giudiziaria, estradizione, esecuzione delle sentenze penali) e fra le polizie dei
vari Paesi (per fronteggiare l’immigrazione clandestina, il traffico di droga, il
terrorismo e la criminalità in genere) con la possibilità di effettuare indagini,
pedinamenti e inseguimenti di criminali anche al di là dei confini di un altro
degli Stati aderenti;
– previsione di un’armonizzazione delle politiche e delle legislazioni relative
alla lotta contro i trafficanti di stupefacenti e l’acquisto, detenzione e commer-
cio di armi da fuoco e munizioni;