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Parte Prima
- Elementi di diritto comunitario
Con il Trattato di Maastricht l’originaria componente comunitaria (CEE, CECA
ed Euratom, cui si aggiunge il progetto di unione monetaria) si arricchisce di altri
due settori di intervento, nasce così un sistema basato su
tre pilastri del processo
di integrazione
:
– le Comunità europee (
CE
);
– la politica estera e di sicurezza comune (
PESC
);
– la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (
CGAI
).
La figura seguente mostra i tre pilastri creati per dividere le politiche dell’Unione
europea in tre aree fondamentali.
2° PILASTRO
Politica estera
e di sicurezza
comune
(PESC)
Metodo
intergovernativo
1° PILASTRO
Comunità
europee
(CE)
Metodo
comunitario
3° PILASTRO
Cooperazione
nei settori della
giustizia e degli
affari interni
(CGAI)
Metodo
intergovernativo
DISPOSIZIONI COMUNI
UNIONE EUROPEA
Il Trattato di Lisbona (2009), nel riassettare l’ordinamento europeo, eliminerà i
pilastri a beneficio di una maggiore semplificazione delle strutture dell’Unione.
Il
primo pilastro
era costituito dall’ordinamento comunitario ed era disciplinato
dalle disposizioni previste dai trattati istitutivi della Comunità europea (che proprio
con il Trattato di Maastricht perdeva formalmente il connotato di comunità esclusi-
vamente economica), della CECA e dell’Euratom.
Il
secondo pilastro
prevedeva l’istituzione di una politica comune, che si col-
locava all’interno dell’Unione pur restando fuori dal quadro comunitario, estesa ai
settori della
politica estera e della sicurezza (PESC)
, basata sull’adozione di una
cooperazione sistematica tra le politiche poste in essere dai governi dei singoli Stati
membri nonché sull’attuazione di
azioni comuni.
Il
terzo pilastro
era volto alla realizzazione della
cooperazione nei settori del-
la giustizia e degli affari interni (CGAI)
, fino ad allora perseguita in modo solo
occasionale e informale attraverso patti conclusi tra gli Stati membri o tra alcuni di
essi.
Nell’ambito del primo pilastro veniva applicato il cd.
metodo
comunitario
,
caratterizzato dal monopolio del diritto d’iniziativa della Commissione, dal ricor-
so generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, dal ruolo
attivo del Parlamento europeo e dalla uniformità di interpretazione del diritto co-
munitario da parte della Corte di giustizia, mentre veniva marginalizzato il ruolo