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6

Parte Prima

- Elementi di diritto comunitario

– a consentire la

libera circolazione

non solo dei prodotti (

merci

e

servizi

), ma

anche dei fattori produttivi (

capitali

e

persone

), così da eliminare ostacoli di

tipo protezionistico e garantire alle economie nazionali maggiori possibilità di

espansione;

– a svolgere

politiche comuni

, ossia politiche riservate esclusivamente alle istitu-

zioni comunitarie, al fine di sostenere l’introduzione del mercato comune (politi-

ca commerciale nei confronti degli Stati terzi, politica nel settore dell’agricoltura

e politica nel settore dei trasporti);

– a introdurre un regime per impedire che la

libera concorrenza

fra gli operatori

economici, privati e pubblici, fosse falsata;

– a introdurre delle procedure per il

coordinamento delle politiche economiche

degli Stati membri

per tutto ciò che esulasse dalle quattro libertà di circolazione

e dalle politiche comuni, la cui realizzazione fosse riservata alla Comunità;

– a

ravvicinare le legislazioni degli Stati membri

nei limiti necessari al funzio-

namento del mercato comune.

La presenza di tre Comunità con le rispettive istituzioni determinava un quadro

istituzionale abbastanza complesso. Perciò si rese necessaria una razionalizzazione

delle istituzioni che portò alla conclusione del

Trattato di Bruxelles

, nell’aprile

1965, sulla

fusione degli esecutivi

: una sola Commissione e un solo Consiglio,

oltre ad un bilancio unico per le tre Comunità. Negli anni successivi le Comunità

registrarono un primo sostanziale allargamento a seguito dell’adesione di nuovi Sta-

ti, determinando il passaggio dall’Europa dei 6 all’Europa dei 12 (ingresso di Regno

Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo).

1.4 L’Atto unico europeo (AUE)

Lo scopo della CEE, chiaramente espresso nel Trattato di Roma, era stato quel-

lo di armonizzare le

politiche economiche

al fine di creare un grande mercato

comune dove merci, lavoratori e capitali potessero circolare liberamente. Rispetto

a questo intento, quello dell’integrazione politica degli Stati membri era stato deci-

samente messo da parte.

Ciò nonostante molte personalità, tra cui il parlamentare italiano

Altiero Spi-

nelli

, non rinunciarono a riproporre la prospettiva dell’unificazione politica, tanto

che nel febbraio del 1984 il Parlamento europeo approvò un progetto di trattato per

l’Unione, su impulso del quale si decise di convocare una

Conferenza intergovernati-

va

, vale a dire un negoziato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri,

per

rivedere il Trattato di Roma.

Il risultato fu l’

Atto unico europeo

, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che si

prefiggeva come principale obiettivo quello di rilanciare il processo di costruzione

europea e di portare a compimento la realizzazione del mercato interno.

Il Preambolo sottolineava il carattere

unico

dell’Atto, in quanto frutto dell’uni-

ficazione, in uno stesso documento, dei due principali temi che avevano formato

oggetto delle trattative internazionali tra gli Stati membri: gli aspetti istituzionali e

quelli delle politiche europee.