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Parte Prima
- Elementi di diritto comunitario
– a consentire la
libera circolazione
non solo dei prodotti (
merci
e
servizi
), ma
anche dei fattori produttivi (
capitali
e
persone
), così da eliminare ostacoli di
tipo protezionistico e garantire alle economie nazionali maggiori possibilità di
espansione;
– a svolgere
politiche comuni
, ossia politiche riservate esclusivamente alle istitu-
zioni comunitarie, al fine di sostenere l’introduzione del mercato comune (politi-
ca commerciale nei confronti degli Stati terzi, politica nel settore dell’agricoltura
e politica nel settore dei trasporti);
– a introdurre un regime per impedire che la
libera concorrenza
fra gli operatori
economici, privati e pubblici, fosse falsata;
– a introdurre delle procedure per il
coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri
per tutto ciò che esulasse dalle quattro libertà di circolazione
e dalle politiche comuni, la cui realizzazione fosse riservata alla Comunità;
– a
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri
nei limiti necessari al funzio-
namento del mercato comune.
La presenza di tre Comunità con le rispettive istituzioni determinava un quadro
istituzionale abbastanza complesso. Perciò si rese necessaria una razionalizzazione
delle istituzioni che portò alla conclusione del
Trattato di Bruxelles
, nell’aprile
1965, sulla
fusione degli esecutivi
: una sola Commissione e un solo Consiglio,
oltre ad un bilancio unico per le tre Comunità. Negli anni successivi le Comunità
registrarono un primo sostanziale allargamento a seguito dell’adesione di nuovi Sta-
ti, determinando il passaggio dall’Europa dei 6 all’Europa dei 12 (ingresso di Regno
Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo).
1.4 L’Atto unico europeo (AUE)
Lo scopo della CEE, chiaramente espresso nel Trattato di Roma, era stato quel-
lo di armonizzare le
politiche economiche
al fine di creare un grande mercato
comune dove merci, lavoratori e capitali potessero circolare liberamente. Rispetto
a questo intento, quello dell’integrazione politica degli Stati membri era stato deci-
samente messo da parte.
Ciò nonostante molte personalità, tra cui il parlamentare italiano
Altiero Spi-
nelli
, non rinunciarono a riproporre la prospettiva dell’unificazione politica, tanto
che nel febbraio del 1984 il Parlamento europeo approvò un progetto di trattato per
l’Unione, su impulso del quale si decise di convocare una
Conferenza intergovernati-
va
, vale a dire un negoziato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri,
per
rivedere il Trattato di Roma.
Il risultato fu l’
Atto unico europeo
, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che si
prefiggeva come principale obiettivo quello di rilanciare il processo di costruzione
europea e di portare a compimento la realizzazione del mercato interno.
Il Preambolo sottolineava il carattere
unico
dell’Atto, in quanto frutto dell’uni-
ficazione, in uno stesso documento, dei due principali temi che avevano formato
oggetto delle trattative internazionali tra gli Stati membri: gli aspetti istituzionali e
quelli delle politiche europee.