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VI

Introduzione

Il capitolo II si occupa degli ordinamenti didattici, ovvero dell’insieme di disposi-

zioni concernenti il

curriculum

degli studi, riunite nella parte seconda del Testo Unico

in materia di istruzione

4

. Si tratta di una materia ampia, che va dai quadri orari alla

valutazione, dall’istruzione degli adulti agli esami di Stato.

Il capitolo III riguarda la dirigenza scolastica, i cui nuovi “poteri” (in realtà,

alquanto limitati) sono stati oggetto di vivace polemica e di una etichettatura, “presi-

de sceriffo”, ben lontana dalla realtà.

Il capitolo IV affronta le tematiche relative al personale docente, a quel “corpo

mistico dell’organico” sul quale più si affaccendano i nomoteti e le cronache

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, e sul

quale si è focalizzata l’attenzione dei media, nonché degli aspiranti, con particolare

riferimento al “piano straordinario di immissioni in ruolo”.

Col titolo di “Istruzione terziaria”, nel capitolo V, sono stati raggruppati i commi

inerenti le alternative post secondarie all’istruzione universitaria.

Il capitolo VI espone le iniziative di sistema, cioè quelle volte all’introduzione

(auspicabilissima) di un Portale unico dell’istruzione e alla delega a nuovi testi unici.

Il capitolo VII tratta delle innovazioni in materia di finanziamento delle istituzioni

scolastiche.

Il capitolo VIII approccia il tema, spinoso e periglioso (stante la competenza regio-

nale), dell’edilizia scolastica. Non può, in proposito, non venire in mente la “scuola

sgarrupata” degli allievi del maestro D’Orta. Eppure, l’edificio scolastico è la sede del

primo incontro formale con l’istituzione statuale e diviene l’emblema di una Repub-

blica del pari sgarrupata della quale difficilmente si riesce a sentirsi

cives

6

.

Nel capitolo IX sono spiegate le norme dedicate alle peculiari situazioni delle

Regioni e Province autonome e delle minoranze linguistiche.

Infine, il capitolo X è dedicato al tema delle coperture economiche finanziarie e ad

alcuni commi prettamente tecnici.

Il volume è completato da una serie di contenuti di approfondimento accessibili

dalla propria area riservata mediante registrazione sul sito

www.edises.it.

4

Adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado fu un tentativo

ambizioso e ben riuscito di

reductio ad unum

della già all’epoca frastagliata normativa scolastica.

Dopo pochi mesi dalla sua entrata in vigore, il legislatore, anziché usare lo strumento della

“novella legislativa”, ricominciò a normare con atti distinti, vanificandone la natura di “testo

di riferimento”. Oggi il Testo Unico appare, purtroppo, come una tela sbrindellata. Poche le

abrogazioni e le modifiche esplicite, innumerevoli invece le abrogazioni implicite dovute ad

atti

iuniori

. Piace, in questa sede, ricordare uno dei suoi estensori, il dottor Domenico Croce, a

lungo dirigente dell’Ufficio Legislativo MIUR e preziosissimo collaboratore e maestro.

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Gli uni e gli altri sovente immemori del semplice ma essenziale precetto einaudiano, in base al

quale “ogni perfezione di struttura esterna è vana se i professori sono scelti con metodi non buo-

ni”, Luigi Einaudi,

L’università italiana e la riforma Gentile

, “Corriere della Sera”, 26 ottobre 1923.

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E, difatti, «la mia scuola è sgarrupata. I soffitti sono sgarrupati, i mobili sgarrupati, le sedie sgarrupa-

te, il pavimento sgarrupato, i muri sgarrupati, il bagnio sgarrupato ... e mi sento sgarrupato anch’io»,

in Marcello D’Orta,

Io speriamo che me la cavo

.

Sessanta temi di bambini napoletani

, Mondadori, 1990.