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Prefazione

riuniti, magari anche solo “virtualmente”, in virtù della partecipazione a uno stesso

percorso (tra gli ultimi esempi, gli inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a

cattedra 2012, gli abilitati attraverso i tirocini formativi attivi o attraverso i percorsi

abilitanti speciali) o sulla base di una stessa, specifica problematica (i “ricorrenti” su

un particolare tema), che rivendicano e a volte ottengono una interlocuzione con la

politica e l’amministrazione parallela ai canali istituzionalizzati.

Non che ciascun attore non persegua, al di là dell’eterogenesi dei fini, un dise-

gno coerente. E non che l’ascolto sia di per sé negativo, anzi. È, sovente, il risultato

a deludere, perché prodotto dell’adozione simultanea di scelte culturali e operative

diverse, quando non divaricanti, in qualche modo conviventi e conniventi, anziché

di una rigorosa regia politica. Secondo il gusto tutto italico del mercanteggiamento,

difficilmente si dice completamente di sì o di no: si fa “un po’ per uno”, a prezzo della

coerenza del sistema. Si aggiungano la resistenza di tradizioni, o meglio di “abitudini”

e “prassi”, erte a scogliera contro la quale si infrange quasi ogni onda riformatrice; i

granelli di sabbia costituiti dalla ricerca di “accomodamenti” nella produzione delle

norme, o più spesso nella loro fase attuativa

10

, ritagliati per questa o quella categoria

o frutto di improvvisi ripensamenti e corrispettive invasioni di campo della politi-

ca nell’azione amministrativa (quanto è simile alle “grida” emanate dai governatori

spagnoli il continuo ribadire, a furor di legge, che la sfera amministrativa e la sfera

politica sono distinte!). L’incoerenza, va da sé, produce incertezza e un esponenziale

incremento di un’imbarazzante mole di contenzioso.

Questioni di tecnica

La materia scolastica subisce dunque, più di altre, l’esercizio di una tecnica nor-

mativa composita, fatta di norme bandiera, di rilegificazioni, di abrogazioni implicite,

sottoposta al continuo ondeggiare tra la riconduzione alle disposizioni che reggono il

pubblico impiego e l’evocazione della sua (assolutamente reale) peculiarità.

Lex gene-

ralis

e

lex specialis

, spesso sfortunatamente mal coordinate tra loro, si trovano in tal

modo spesso a collidere.

Si aggiunga un elemento. Il diritto scolastico manca, al momento, di uno statuto

epistemologico proprio e definito. Eppure, per molti versi, la scuola è una “istituzio-

ne”, nel senso dato al termine dal grande Santi Romano, e dunque “un ordinamen-

to giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di diritto obiettivo”

11

, un

hortus

conclusus

12

che attinge non solo alla congerie di norme specifiche (ivi comprese le

“circolari”, o meglio “note”, che pur non avendo spesso alcun fondamento giuridico,

10

Del mio periodo da consigliere ministeriale ricordo uno scontro furibondo con un Direttore

generale, peraltro persona intelligentissima, che opponeva alle mie richieste di pulizia e inequi-

vocabilità del dictus giuridico la considerazione in base alla quale, se fosse stata adottata una mia

proposta di formulazione, “l’amministrazione non avrebbe potuto adattare la norma”.

11

Santi Romano, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto,

Pisa 1917, p. 40.

12

Cantico dei Cantici, (4, 12): “

Hortus conclusus soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus

”.