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VIII

Prefazione

Occorrerebbe, per l’istruzione, insediare una

Law commission

4

, in grado di lavorare

stabilmente con una panoplia di robusti rasoi di Occam e che ne abbracci senza ten-

tennamenti la

lex parsimoniae

: “

Entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem

”; “

plu-

ralitas non est ponenda sine necessitate

”; “

frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora

5

.

Con l’avvertenza che, ad oggi, la metodologia risulta, all’opposto, volta a trasformare

il semplice in complesso attraverso l’inutile.

Ora, pure in tale marasma, alcune acquisizioni culturali riescono a resistere nel

tempo e a sedimentarsi. L’inclusività di Franca Falcucci, l’autonomia di Luigi Ber-

linguer, la personalizzazione e l’attenzione al rapporto scuola/mondo del lavoro di

Letizia Moratti sono, al di là degli schieramenti e delle furibonde polemiche (spesso

pretestuose) che li accompagnarono, elementi acquisiti nel “vocabolario scolastico”.

Decisamente meno fortunato, anche per la concomitante stagione di tagli, il “merito

dei docenti” di Mariastella Gelmini, tema sul quale peraltro si infranse il dicastero

Berlinguer

6

. Ma queste stesse istanze si trovano, sovente, soffocate da un reticolo

di disposizioni, di iura

7

e rescritti

8

, da un barocchismo procedurale (per rimanere

a Dante: “il troppo e il vano”), da un intrico di desideri fattisi diritti che rendono

le regole dell’istruzione un coacervo inestricabile di buoni e solidi principi e orrori

giuridici, ove spesso la moneta buona si ritrae spaventata di fronte all’inflazione e alla

pervicacia di quella cattiva. Consola, ma non troppo, pensare che il cattivo costume

4

http://www.lawcom.gov.uk/.

Istituita nel 1965 attraverso il

Law Commission Act

, grazie

all’azione del Lord Cancelliere Gerald Austin Gardiner, è un organismo tecnico indipen-

dente, chiamato alla costante revisione della legislazione del Regno Unito con l’obiettivo di

mantenerla “

fair, modern, simple, effective

”; di condurre ricerche e consultazioni da tradurre in

raccomandazioni per il parlamento; di eliminare anomalie, sovrapposizioni, obsolescenze dal

corpus giuridico e di ridurre il numero degli “statutes”.

5

Non moltiplicare gli enti oltre il necessario; non considerare la pluralità se ciò non è necessario; è inutile

fare con più ciò che si può fare con meno

”. La prima massima si deve a John Punch (Cork, Irlanda, 1603-

1661), filosofo e teologo francescano, nella formula “

Non sunt moltiplicanda entia sine necessitate

”,

nel commentario alle opere di John Duns Scoto nel 1639; la seconda per l’appunto a Duns Scoto

(Ordinatio, 1300-1304), la terza a Ockham (Summa totius logicae, 1323).

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Il CCNL comparto scuola del 1999 prevedeva, all’articolo 29, una maggiorazione economica

annua lorda pari a 6 milioni di lire a partire dal 1° gennaio 2001, destinata al 20% dei docenti

con almeno 10 anni di carriera. Il CCNI, all’articolo 38, stabiliva i criteri per il concorso

nazionale, articolato in 3 fasi: il curricolo professionale (25%), la prova strutturata nazionale

(25%), la verifica in situazione (50%). Indetto con Decreto direttoriale del 23 dicembre 1999,

il “concorsone” fu sospeso con Decreto direttoriale 7 febbraio 2000.

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Col termine

iura

si definiscono, nel diritto romano, i principi estrapolati dagli Editti pretorii o

dalle opere dei giureconsulti. Nel 426, nel tentativo di mettere ordine al caos, l’imperatore Valenti-

niano III, con la Legge delle citazioni (Oratio Valentiniani ad Senatum), stabilì che avessero valore

vincolante le opinioni di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino.

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Il

rescriptum principis

era la risposta data a un quesito, attinente a questioni giuridiche, rivolto

all’imperatore, la cui risposta, introdotta dalla clausola “

si vera sunt ea quae complexa est

”, assu-

meva il rango di indirizzo generale sulle questioni affrontate. Difficile non pensare alle odierne

“note” e “circolari”.