

Capitolo 6
- La disciplina del pubblico impiego e il contratto di lavoro dell’insegnante
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Di conseguenza, ricevuta per raccomandata la copia della richiesta formulata dal
lavoratore, può fare una di queste due scelte:
–
aderisce alla procedura
, inviando la propria memoria difensiva alla commissio-
ne di conciliazione istituita presso la competente Direzione provinciale del lavo-
ro, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata: si presenterà
poi alla stessa, a seguito di successiva convocazione, per esperire il tentativo di
conciliazione;
–
rimane inerte
, lasciando decorrere inutilmente il periodo di 20 giorni: in tal caso
la richiesta di conciliazione si intende respinta e la controversia passa di diritto
alla competenza del giudice ordinario
20
.
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Riportiamo il comma 7 dell’art. 410 cpc come modificato dall’art. 31 L. 183/2010: «
Se la
controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazio-
ne, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga,
ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la
commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organiz-
zazione cui aderisce o conferisce mandato
».