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182

Parte Seconda

- Lavoro pubblico, diritti, doveri e responsabilità del personale educativo

L’art. 31, comma 9, di tale legge abroga l’art. 65 del D.Lgs. n. 165 (

Tentativo

obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

) nonché l’art. 66 (

Collegio di

conciliazione

).

La nuova legge sostituisce le norme del codice di procedura civile che preceden-

temente regolavano le procedure per la conciliazione obbligatoria, e precisamente:

– l’art. 410, rendendo facoltativo anziché obbligatorio il tentativo di concilia-

zione:

«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti

dall’articolo 409

19

può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale

aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione

di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413»;

– l’art. 411 relativo al

processo verbale di conciliazione

;

– l’art. 412 relativo alla

risoluzione arbitrale della controversia

;

– i successivi artt. 412-

ter

e 412-

quater

, istituendo

ulteriori modalità facoltative

di conciliazione e di arbitrato

.

In concreto, dopo l’entrata in vigore della L. n. 183, il lavoratore che intende

instaurare una controversia individuale di lavoro nei confronti della propria ammi-

nistrazione di appartenenza ha due possibilità:

si rivolge direttamente al giudice

, accollandosi le spese del patrocinio lega-

le (direttamente o mettendole in conto all’associazione sindacale di apparte-

nenza);

– attiva una delle

procedure di conciliazione e di arbitrato

previste dall’art. 31

della L. n. 183: esse sono normalmente gratuite per il lavoratore iscritto a un

sindacato perché non necessitano del patrocinio legale ma solo dell’assistenza

sindacale. L’istanza deve essere sottoscritta in originale dal proponente e reca-

pitata alla Direzione provinciale del lavoro con consegna a mano, oppure con

raccomandata A/R oppure a mezzo di e-mail certificata (escluso l’invio a mezzo

fax).

La controparte (l’amministrazione di appartenenza) non è obbligata ad aderire al

tentativo di conciliazione.

19

 Riportiamo il testo dell’art. 409 del c.p.c. «

Controversie individuali di lavoro

-

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a colti-

vatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle

sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione

che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente

personale anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalen-

temente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sem-

preché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».