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Parte Seconda
- Lavoro pubblico, diritti, doveri e responsabilità del personale educativo
L’art. 31, comma 9, di tale legge abroga l’art. 65 del D.Lgs. n. 165 (
Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
) nonché l’art. 66 (
Collegio di
conciliazione
).
La nuova legge sostituisce le norme del codice di procedura civile che preceden-
temente regolavano le procedure per la conciliazione obbligatoria, e precisamente:
– l’art. 410, rendendo facoltativo anziché obbligatorio il tentativo di concilia-
zione:
«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall’articolo 409
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può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione
di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413»;
– l’art. 411 relativo al
processo verbale di conciliazione
;
– l’art. 412 relativo alla
risoluzione arbitrale della controversia
;
– i successivi artt. 412-
ter
e 412-
quater
, istituendo
ulteriori modalità facoltative
di conciliazione e di arbitrato
.
In concreto, dopo l’entrata in vigore della L. n. 183, il lavoratore che intende
instaurare una controversia individuale di lavoro nei confronti della propria ammi-
nistrazione di appartenenza ha due possibilità:
–
si rivolge direttamente al giudice
, accollandosi le spese del patrocinio lega-
le (direttamente o mettendole in conto all’associazione sindacale di apparte-
nenza);
– attiva una delle
procedure di conciliazione e di arbitrato
previste dall’art. 31
della L. n. 183: esse sono normalmente gratuite per il lavoratore iscritto a un
sindacato perché non necessitano del patrocinio legale ma solo dell’assistenza
sindacale. L’istanza deve essere sottoscritta in originale dal proponente e reca-
pitata alla Direzione provinciale del lavoro con consegna a mano, oppure con
raccomandata A/R oppure a mezzo di e-mail certificata (escluso l’invio a mezzo
fax).
La controparte (l’amministrazione di appartenenza) non è obbligata ad aderire al
tentativo di conciliazione.
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Riportiamo il testo dell’art. 409 del c.p.c. «
Controversie individuali di lavoro
-
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a colti-
vatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle
sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalen-
temente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sem-
preché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».